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Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 10579 del 21 aprile 2021: le Tabelle di Milano sono quindi al capolinea?

06/05/2021

di Avv. Stefano Ricciardi

Sembra non esserci pace per le Tabelle elaborate dall’Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale che, almeno a far data dalla sentenza n. 12408 del 2011, sembravano ritenute dalla Suprema Corte parametri di riferimento per la loro “vocazione nazionale” in quanto fattivamente seguite da circa due terzi dei Tribunali italiani.

Tutti ricorderanno come già l’anno scorso – con la sentenza n. 25164/2020 - la Suprema Corte aveva dato una prima sferzata al sistema tabellare meneghino, criticando la previsione dell’automatico riconoscimento della componente morale nella liquidazione del danno biologico stricto sensu.

Prendendo positivo spunto dalle critiche mosse dai giudici di legittimità, l’Osservatorio aveva quindi rivisto - a marzo 2021 - gli importi relativi al danno non patrimoniale da lesione al bene salute, specificando e scindendo le due componenti che lo compongono - cioè quella prettamente biologica da quella morale/relazionale - con individuazione delle somme dovute per la lesione di ciascun aspetto la cui dimostrazione viene rimessa a carico della parte reclamante.  

A distanza di solamente un mese dalla pubblicazione delle nuove Tabelle, ecco che la Cassazione individua un nuovo, diverso, vulnus del sistema tabellare meneghino, questa volta afferente alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale. 

I giudici di legittimità - con la pronuncia n. 10579 del 21 aprile 2021 - hanno riscontrato l’inadeguatezza delle tabelle milanesi laddove non prevedono dei correttivi – sulla base di una serie di circostanze concrete e di parametri modificabili dall’operatore – che consentano al Giudice di merito di adattare il risarcimento alle condizioni concrete del caso sottoposto al suo vaglio. 

Solamente con un siffatto sistema - necessariamente modulare - è possibile garantire l’uniforme liquidazione di questo tipo di danno sull’intero territorio nazionale.

Secondo la Suprema Corte, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato sulla scorta di un sistema tabellare a punti che preveda, nella sua elaborazione, una certa modularità e l'elencazione di circostanze rilevanti tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione concreta. 

La Corte Cassazione ha chiarito che “ Sotto questo aspetto non può sfuggire che la tabella meneghina, con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza..”.

Viceversa, prosegue la decisione “Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a puntiid est le tabelle romane “con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3)modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi.

Sarà il primo passo verso l’applicazione nazionale delle Tabelle romane per la liquidazione del danno parentale o l’Osservatorio milanese, memore dei trascorsi, apporterà in corsa una modifica al proprio sistema tabellare così da renderlo da subito conforme ai (nuovi) desiderata della Suprema Corte e mantenere indiscusso il proprio ruolo quale criterio risarcitorio di riferimento per i Tribunali italiani?