APPROFONDIMENTI

Danno da cose in custodia, caso fortuito e forza maggiore

26/07/2018

di Avv. Giandomenico Boglione

La recente pronuncia del Tribunale di Como (27.6.18 – G.U. A.Petronzi) ripropone un tema di ordine generale particolarmente caro ai pratici della materia della responsabilità civile, specialmente per le fattispecie che troppo sbrigativamente sono ritenute costituire casi di “responsabilità oggettiva”, ovvero circa la possibilità di evitare il risarcimento in caso di dimostrazione del c.d. “caso fortuito”.

Nella fattispecie citata il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da un passeggero di una società di trasporti pubblici che, durante l’attesa di un bus di linea, veniva colpito da un pannello pubblicitario distaccatosi dalla pensilina del gabbiozzo della fermata a causa del forte vento.

Svolte correttamente le premesse in tema di responsabilità da custodia ex art.2051 c.c. evitabile solamente tramite la prova che l’evento sia imprevedibile ed inevitabile e che sia  dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale, così da recidere il nesso di causa tra il comportamento del custode e l’evento dannoso, il Tribunale ha ritenuto integrata la prova liberatoria del caso fortuito in virtù di un estratto del bollettino meteorologico relativo al giorno e del luogo ove si era verificato il sinistro che riportava raffiche di vento con velocità compresa tra i 44 e i 67 km/h.

La pronuncia non convince sotto diversi aspetti, in primis perché sembra non cogliere il tema saliente della forza maggiore che è opportuno preliminarmente distinguere dal genus del caso fortuito: mentre il primo consiste in un “quid” imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto soverchiando ogni possibilità di resistenza e di contrasto, la forza maggiore si concreta in un evento derivante dalla natura o dall’uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito.

Si controverte pertanto circa il solo aspetto della evitabilità del danno, e non già della prevedibilità, tenendo a mente il disposto proprio dell’art.1223 c.c., in forza del quale tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota, giusto il temperamento proprio dell'art.41, comma 2, c.p., a fronte del quale la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra  questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni.

Per quanto attiene invece la prova circa l’eccezionalità del fenomeno atmosferico che avrebbe causato i danni non si nasconde la sorpresa nel leggere in sentenza valori di intensità (espressi in Km ma preferibilmente da convertire in nodi con https://www.convertworld.com/it/velocita/nodo.html ) che, sinceramente, non possono dirsi eccezionali per nessuna località italiana, tantomeno quella lacustre. Ritenere provata la forza maggiore un vento di circa 20 nodi con raffiche sino a 30 pare del tutto fantasioso non solamente per le nostre comuni percezioni di quanto possa essere “normale” il vento, seppur “forte”, quanto piuttosto in base alle precise normative applicabili nel settore delle costruzioni e dell’edilizia (si vedano DM 14.1.2008: “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, G.U. n.29 del 04.2.2008, Supplemento Ordinario n.30; Circolare 2.2.2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008; EN 1997 Eurocodice 7 “Geotechnical Design”) che prevedono precisi parametri di sicurezza, certamente più rigorosi di quanto possa suggerire il “buon senso”.