APPROFONDIMENTI

DECRETO “CORONAVIRUS” 22 MARZO 2020 – LE ATTIVITÀ DI FILIERA FUNZIONALI A QUELLE ESSENZIALI

23/03/2020

di Avv. Simone Moretti

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ha disposto la sospensione di “tutte” le attività produttive industriali e commerciali; tutte, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, che contiene un elenco di 80 attività ritenute “essenziali”, classificate secondo codice ATECO, tra le quali rientrano sia attività produttive “primarie”, sia attività di filiera, commercialmente e talvolta strutturalmente connesse alle prime.

L’art. 1, par.1, lett. d) del Decreto ha previsto un’ulteriore eccezione alla sospensione delle attività produttive industriali e commerciali per quelle attività che siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva.

In particolare, si prevede che:

“d) restano  sempre  consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché' dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e),  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   al   periodo precedente.  Fino all’adozione dei provvedimenti di   sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”

Il requisito principale che l’attività di filiera deve soddisfare è la funzionalità ad assicurare la continuità delle attività essenziali: si richiede non soltanto che l’attività sia “di filiera”, ossia sia rivolta principalmente ad altre imprese o amministrazioni pubbliche (in altri termini, che sia “B2B”), ma che senza di essa possa venir meno la continuità di un’altra impresa o amministrazione che svolgano attività essenziali

Affinché tali attività possano proseguire sarà necessario trasmettere una comunicazione al Prefetto, che contenga i requisiti minimi indicati dalla norma, dovendo e riportare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi.

Proponiamo di seguito un modello che potrà essere utilizzato a tal fine:

 

[CARTA INTESTATA]

                                                                                                           All’Ill.mo Sig. Prefetto di [***]

Oggetto: comunicazione preventiva ex art. 1, par. 1, lett. d), Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020

Ill.mo Sig. Prefetto,

a mezzo della presente comunichiamo che la scrivente società, pur non svolgendo un’attività “essenziale” figurante nell’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, svolge attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali, ed in particolare:

[DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA]

detta attività viene svolta per le seguenti imprese ed amministrazioni, le quali svolgono attività di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020:

[ELENCARE SOCIETA’/AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DELL’ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ RICHIEDENTE E CHE SVOLGONO ATTIVITA’ ESSENZIALI]

 

[DATA E LUOGO]

[FIRMA]

 

 

 

 

 

 

(si esclude ogni responsabilità conseguente all’utilizzo del presente modello)