APPROFONDIMENTI

Il danno non patrimoniale iure hereditatis

10/09/2014

di Avv. Stefano Ricciardi

Con riferimento al danno di natura non patrimoniale richiesto iure hereditatis ampio e dibattuto è stato il percorso che ha portato negli anni la giurisprudenza ad elaborare le poste risarcitorie che maturerebbero in capo al de cuius e che si trasferirebbero al suo spirare – unitamente a tutte le situazioni giuridiche attive e passive del defunto – in capo agli eredi.
In particolare due erano le tipologie di danno che negli anni si erano ormai andate a delineare: il danno biologico terminale ed il danno c.d. catastrofale
Con riferimento al danno biologico terminale, la sua liquidazione è subordinata alla necessaria intercorrenza di un "apprezzabile intervallo di tempo" tra l'eventus damni e la morte nonché dalla maturazione in tale periodo di un danno alla salute.
Ed infatti, ex multis, il Tribunale di Milano negò la risarcibilità del danno biologico terminale richiesto dagli attori iure hereditatis in quanto all'esito del giudizio era emerso che il decesso del paziente era avvenuto non molto tempo dopo la lesione; nello specifico il Giudice meneghino chiarì che "In tema di danno non patrimoniale "iure successionis" la domanda dei genitori svolta in qualità di eredi per il danno (biologico e morale) subito dal figlio, non può essere accolta, in quanto dagli atti è risultato che il decesso è avvenuto circa due ore dopo l'incidente e nulla di quanto è stato acquisito ha consentito di ritenere che fra l'incidente ed il decesso sia trascorso un "apprezzabile lasso di tempo" durante il quale la sfortunata vittima abbia potuto percepire il degrado della propria salute e l'imminenza della propria fine, patendo quel danno psichico da agonia (c.d. danno biologico e morale terminale, o danno catastrofico) che certamente avrebbe meritato risarcimento trasmissibile "iure hereditario". Con riferimento a simili fattispecie, negli ultimi anni la Corte di cassazione aveva ritenuto che nel caso di danno per morte, la vittima consegue il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale c.d. terminali, in tutti i casi in cui fra il fatto illecito ed il decesso fosse intercorso "un apprezzabile lasso di tempo" (cfr. Cass. 21976/07). Le recenti sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 affermano la risarcibilità del solo danno morale a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia "rimasta lucida" durante l'agonia in consapevole attesa della fine." (Trib. Milano, 16 giugno 2009, sent. n.7724).
Conseguentemente affinché possa considerarsi effettivamente maturato in capo al defunto un danno biologico trasmissibile iure hereditatis, gli eredi richiedenti dovranno provare che tra il fatto lesivo ed il decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso di tempo" tale da far maturare un danno alla salute sul de cuius.
Tale danno, si precisa, andrà liquidato non mediante riconoscimento di una invalidità permanente massima (100% come punto biologico) quanto piuttosto facendo esclusivo riferimento alla inabilità temporanea semmai personalizzata come recentemente chiarito dalla stessa Suprema Corte.
Pronunciatasi qualche mese fa la Corte di Cassazione ha infatti confermato che "Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità..". (Cass. Civ. Sez. III, 8 luglio 2014, n.15491; Cfr. Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549).
Altra voce presente nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. ed autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto è quella del c.d. danno catastrofale inteso quale sofferenza patita dal danneggiato - a causa delle lesioni riportate - nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita.
In questo caso presupposto imprescindibile di tale posta risarcitoria è la lucidità che il danneggiato deve aver avuto dal momento della lesione alla morte ed in mancanza della quale non potrà esservi risarcimento.
Chiara nel definire le caratteristiche precipue di tale tipologia di danno è la stessa Cassazione che recentemente ha enunciato che: "Rientra nell'unitaria categoria di danno non patrimoniale il danno catastrofale, che si sostanzia nel risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la morte in cui essa ha avuto la possibilità di rendersi conto della gravità del proprio stato e dell'approssimarsi della morte. Tale danno, in quanto qualificabile come danno morale spettante "iure hereditatis", può essere legittimamente trasmesso agli eredi a condizione che la vittima abbia patito quella sofferenza determinata dall'accorgersi della vicina fine della vita. Di conseguenza, tale danno non è configurabile in capo ad una persona che sia rimasta in stato di incoscienza dal momento in cui si è verificato l'evento lesivo fino alla morte (nella specie la Corte di appello aveva ritenuto che la vittima dell'incidente stradale era stata costantemente in coma per il breve periodo di sopravvivenza e che, di conseguenza, non aveva potuto patire quella sofferenza derivante dalla coscienza della prossima morte di cui oggi gli eredi chiedevano il risarcimento)." (Cass. Civ. Sez. III, 16 gennaio 2014, n.759).
Conseguentemente il danno biologico terminale è risarcibile soltanto se il soggetto sopravvive per un apprezzabile intervallo di tempo mentre il danno catastrofale è risarcibile a fronte dell'intensa sofferenza d'animo patita dalla vittima laddove questa appaia consapevole dell'approssimarsi del proprio decesso.
Nuova e controversa voce risarcitoria è stata da ultimo elaborata dalla Cassazione che nella - già celebre - sentenza Scarano ha coniato una nuova tipologia di danno non patrimoniale che gli eredi possono richiedere iure hereditatis in giudizio: il c.d. "danno da perdita da vita" inteso quale lesione non già al diritto alla salute quanto, piuttosto, del diverso bene vita.
A ben vedere la menzionata sentenza n.1361 del 2014 contrasterebbe con un assunto ormai pacifico del nostro ordinamento sin dal 1925 [1] - e pienamente in linea con la stessa funzione compensativa della responsabilità civile - in forza del quale un risarcimento esige sempre un pregiudizio conseguente alla lesione; diversamente si andrebbe a snaturare la stessa ratio del risarcimento che, elargito al semplice verificarsi di un evento, assumerebbe i contorni propri di una sanzione penale identificando il pregiudizio risarcibile con la lesione subita.
Chiara in tal senso fu la Suprema Corte che nella sentenza n. 26972/2008 statuì che "Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di ''danno evento". E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe "in re ipsa", perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo".
Dello stesso avviso è stato di recente il Consiglio di Stato che, pronunciandosi sulla natura rimediale del danno non patrimoniale, ha evidenziato come "Il danno non patrimoniale è configurabile quale 'danno-conseguenza' derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela (e non quale mero 'danno-evento', in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione), per cui deve essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, se del caso - e sussistendone le condizioni legittimanti - attraverso il ricorso a presunzioni." (Consiglio di Stato , Sez. VI, 30 aprile 2013, n. 2373).
Alla solida distinzione danni-evento/danni-conseguenza, come visto solo questi ultimi risarcibili, si aggiunge un ulteriore impasse nel quale incorrerebbe la richiamata sentenza n.361/2014 e cioè il meccanismo stesso della trasmissibilità mortis causa dei diritti.
Ed infatti poiché le situazioni soggettive che passano agli eredi sono soltanto quelle già radicate in capo al de cuius prima della morte, ciò porta ad escludere la stessa concepibilità di un risarcimento del danno per la perdita della vita in quanto, come chiarito ancora una volta dalla Cassazione, "l'estinzione del soggetto non può tradursi nel contestuale acquisto nel patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento" [2] in quanto finché la vittima vive non si può parlare di danno, mentre quando questa muore il diritto al risarcimento non può entrare nel suo patrimonio che si è già cristallizzato al momento della morte.
D'altronde il mancato riconoscimento del "danno da perdita da vita" non significherebbe in sé che il bene vita sia nel nostro ordinamento privo di tutele in quanto "in tema di risarcimento del danno conseguente ad un sinistro con esiti mortali, la tutela del bene della vita è adeguatamente protetto dall'ordinamento giuridico italiano attraverso l'applicazione, orientata costituzionalmente, delle norme del codice civile e delle altre leggi che regolano la circolazione dei veicoli. Pertanto, non può dirsi violato il precetto costituzionale ove i giudici abbiano negato ai congiunti della vittima del sinistro stradale il risarcimento del danno parentale biologico e morale terminale, per non provata cosciente percezione della perdita della vita da parte della vittima stessa." (Cass. Civ. Sez. III, 11 ottobre 2012, n. 17320).
Sarà conseguentemente la Cassazione a dover fare, a Sezioni Unite, nuova chiarezza sui danni non patrimoniali iure hereditatis poiché la stessa sentenza Scarano ha ricordato che, come rilevato già in dottrina, l'elaborazione dei vari "..danni terminali (biologico, morale o da "lucida agonia")" costituisce il "frutto" di "acrobazie logiche e concettuali", e di "intenzioni sostanzialmente compensative della totale assenza di risarcimento per la perdita della vita."
Laddove fosse definitivamente riconosciuto risarcimento per tale lesione verrebbe meno il fondamento delle altre richieste voci di danno. In altre parole dovrebbe essere riformulato l'intero ambito del danno non patrimoniale.

 

[1] Cass. Sez. Unite n. 3475 del 1925, in Foro It., 1926, I, 328.

[2] Cass. Civ. 16 maggio 2003, n. 7632.