APPROFONDIMENTI

Il diritto di regresso integrale della clinica verso il medico che non prova la concorrente responsabilità della struttura

20/03/2018

di Avv.to Stefano Zerbo

E’ recentissima – n. 627 del 13 marzo 2018 – la sentenza con la quale la Sez. I del Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il diritto della struttura sanitaria ad essere integralmente manlevata  dal medico libero professionista allorché sia stata evocata in giudizio da parte del paziente per danni ascrivibili all’esclusiva responsabilità del sanitario.

Citata dal danneggiato per i postumi conseguenti ad una lamentata errata esecuzione di un intervento di decompressione midollare del canale cervicale, la clinica aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad estendere il contraddittorio nei confronti del medico che, in qualità di libero professionista legato da contratto di collaborazione, aveva effettuato in prima persona l’operazione.

Sosteneva la struttura che ogni addebito avrebbe dovuto, ove confermato, essere ricondotto all’opera del sanitario dal quale chiedeva contestualmente di essere manlevata per quanto fosse stata costretta a riconoscere in favore dell’attore a titolo di risarcimento.

L’istruttoria condotta in corso di causa confermava le tesi di parte attrice ma riconduceva, in termini esclusivi, la causa del danno all’errata esecuzione del lamentato intervento da parte del professionista terzo chiamato.

Riconosciuto così il diritto al risarcimento in favore del paziente danneggiato e la contestuale responsabilità della clinica per fatto del suo ausiliario ex art. 1228 c.c., il Giudice ha preso posizione sulla domanda di regresso svolta dalla medesima struttura avverso il libero professionista.

Al riguardo, pur affermando che, nell’ambito della responsabilità solidale, nel dubbio le singole colpe si presumono uguali  - ed il medico in effetti aveva chiesto la condanna della struttura al 50% - il Tribunale di Bergamo ha convalidato il pieno diritto alla manleva e regresso della struttura in ragione della omessa dimostrazione, da parte del professionista, di una qualsivoglia colpa imputabile direttamente alla clinica.

Nello specifico il Giudice ha osservato che “La norma invocata, in materia di responsabilità solidale, prevede che “nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”; nel caso di specie il terzo chiamato, gravato del relativo onere, non ha dedotto, e tanto meno provato, nella propria comparsa (né successivamente) alcuna specifica circostanza idonea a fondare un simile dubbio, cioè a dimostrare una qualche colpa concorrente in capo alla propria chiamante. Deve pertanto essere accolta la relativa domanda di regresso formulata dalla parte convenuta, con la conseguente condanna in capo al terzo chiamato T.L. a rifondere alla convenuta quanto da essa dovuto all’attore”.

In buona sostanza è il medico che, chiamato in manleva (regresso e/o rivalsa) da parte della clinica, deve dimostrare la colpa, concorrente od esclusiva, di quest’ultima, diversamente non sussistente in re ipsa.

Per quanto pagato al paziente in conseguenza di responsabilità esclusiva del medico la struttura ha quindi pieno diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo.