APPROFONDIMENTI

IL DIRITTO DI RETTIFICA APPLICABILE ANCHE ALLE PUBBLICAZIONI ONLINE

13/04/2018

di Avv. Giorgio Briozzo

La Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino si è pronunciata sull'applicabilità dell’art. 8 della L. 47/1948 alle pubblicazioni online, dimostrando spiccata sensibilità per il rispetto dei diritti della personalità e per l’adeguamento della normativa al mutamento dei mezzi della stampa.

L’ordinanza in esame si segnala per aver innovato e al contempo confermato la giurisprudenza consolidata in tema di rettifiche alla stampa.

Il Tribunale ha riconosciuto che l’art. 8 della L. 47/1948 debba applicarsi in via analogica anche alle pubblicazioni online onde “consentire alla norma di rispondere alle esigenze di tutela portate dall’evoluzione tecnologica”, richiamando sul punto la sentenza della Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 31022, la quale ha equiparato la testata telematica a quella tradizionale, entrambe ricadenti nel concetto di “stampa”.

A conferma del carattere sui generis del procedimento ex art. 700 previsto dall’art. 8 L. 47/1948, il Tribunale ha escluso che il periculum in mora debba essere oggetto della valutazione giudiziale, la quale deve piuttosto limitarsi al controllo della liceità penale del testo e della continenza della rettifica nei limiti formali fissati dalla norma.

La portata maggiormente innovativa dell’ordinanza in esame si esplica nel riconoscimento della permanenza della lesione dell’onore e della reputazione degli interessati, nel caso di articoli pubblicati online e liberamente accessibili al pubblico. Risulta peraltro ininfluente la successiva pubblicazione di un articolo idoneo a porre rimedio alla lesione perpetrata dai precedenti dando atto del reale stato dei fatti. “La reperibilità in rete di tali documenti, infatti, fa sì che ancora oggi chiunque possa agevolmente avere accesso agli stessi, facendo ricorso ad un comune motore di ricerca, senza alcuna garanzia che il lettore sia al corrente del successivo articolo, che riporta l’archiviazione del procedimento penale”.

Ne consegue la legittimità della richiesta di chi, ritenendosi leso nella dignità dall’altrui pubblicazione, insti per la pubblicazione di una dichiarazione a rettifica in calce agli articoli reperibili online che lo riguardano, così da assicurarsi che il lettore del singolo articolo sia messo a parte della verità dei fatti successivamente accertata e che la sua dignità e la sua reputazione siano compiutamente tutelate.