APPROFONDIMENTI

Il patto di gestione della lite e la sopportazione dei relativi oneri economici per legge e secondo gli usuali formulari di polizza

13/07/2014

di Avv.to Stefano Zerbo

Per patto di gestione della lite si intende la contrattualizzazione del principio secondo il quale l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato si adempie anche in assenza di pagamenti al terzo, difendendo l'assicurato da pretese ritenute infondate sotto il profilo dell' "an debeatur" o del "quantum debeatur".

Attraverso tale patto l'assicuratore assume le difese del proprio assicurato allorché tra le due parti sussista una comunanza di interesse in tal senso, fermo e considerato che l'interesse del primo non può prescindere da quello del secondo [1].

Mediante la gestione della lite l'assicuratore non solo adempie ai propri obblighi verso l'assicurato quale altra parte contrattuale, ma agisce direttamente come un mandatario in rem propriam [2] che, accanto al proprio, ha dunque l'onere di tutelare l'interesse altrui: in nessun caso, fin tanto che ha la gestione del sinistro, l'assicuratore può prescindere dagli interessi dell'assicurato [3].

E' ben possibile che, in talune situazioni, gli interessi possano divergere (ipotizziamo nel caso di insufficienza del massimale rispetto al possibile esborso risarcitorio o qualora una parte del danno rientri in qualcuna delle esclusioni esaminate in precedenza), ma in ogni caso l'assicuratore, per tutelare i propri interessi, non può pregiudicare quelli dell'assicurato.

Come ben chiarito dal Tribunale di Roma tale istituto pone infatti "...l'assicuratore nella veste di mandatario (senza rappresentanza), con il compito di vagliare, usando la dovuta diligenza, l'opportunità o meno di resistere alla domanda del danneggiato, nonché, in caso positivo di svolgere adeguate difese, ma non statuisce a carico dell'assicuratore l'obbligazione di apprestare - sempre e comunque - la tutela legale dell'assicurato nelle sedi giudiziali ed extragiudiziali, in quanto riserva in via esclusiva alla società assicuratrice la mera facoltà - e dunque la libertà di scelta in relazione alla valutazione discrezionale del proprio interesse nel caso concreto - di "assumere la gestione delle vertenze in nome dell'assicurato" (Trib. Roma 01 giugno 2004).

In altri termini, l'assicuratore ha interesse a gestire il danno fin tanto che la garanzia è operante ed il massimale è capiente e, viceversa, lo stesso deve interrompere la gestione allorché l'interesse viene meno.

Ciò, evidentemente, non già nell'esclusivo interesse dell'assicuratore quanto in quello primario del suo assicurato al quale viene rimessa la tutela dei propri interessi allorquando il massimale assicurativo erogabile ai sensi di polizza sia stato del tutto eroso. Diversamente, la perdurante gestione dell'assicuratore privo del necessario interesse "coincidente" andrebbe a detrimento dei diritti dell'assicurato il quale ben potrebbe tuttavia invitarlo a mantenere la gestione del sinistro nel suo interesse laddove ritenga di non possedere i necessari mezzi tecnici ed il know how per gestire al meglio le vertenze.

In mancanza di un puntuale accordo in tale particolare circostanza, l'assunzione della gestione della lite da parte dell'assicuratore fino a quando c'è interesse non significa gestire il sinistro nel proprio interesse, bensì gestirlo finché l'interesse c'è e non gestirlo (o gestirlo d'intesa con l'Assicurato) quando l'interesse non c'è più.

Assicuratore e assicurato hanno entrambi interesse – poco importa se con motivazioni interne opposte – a che il sinistro non si avveri: basti pensare che il comportamento antigiuridico dell'assicurato che contravviene dolosamente agli obblighi legali (art. 1914 c.c.) e convenzionali di salvataggio (allargati a quelli che sovrintendono all'obbligatoria attività di prevenzione degli infortuni) è sanzionato, nell'assicurazione contro i danni, con la perdita o la riduzione dell'indennità (art. 1915 c.c.) laddove i costi degli interventi (meritori quanto obbligatori) dell'assicurato per evitare o diminuire i danni sono a carico dell'assicuratore "in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che aveva al tempo del sinistro, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente" (art. 1914 c.c.).

Nei formulari il patto di gestione della lite è sovente dettato da previsioni quali la seguente: "La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed eccezioni spettanti all'Assicurato stesso."

A mezzo di tale clausola la compagnia di assicurazioni assume a nome e per conto dell'assicurato la gestione delle liti, giudiziali e stragiudiziali, promosse da terzi nei confronti dell'azienda assicurata e provvede a tal fine alla nomina di legali fiduciari precedentemente scelti di comune accordo.

Essa non ha dunque l'obbligo di assumere la gestione della vertenza ma, se decide di assumerla, ha l'onere di curare gli interessi dell'assicurato il quale, invece, è obbligato ad affidare all'assicuratore la gestione della lite con il terzo nel caso in cui la Compagnia abbia manifestato la volontà di volersi avvalere della facoltà in questione [4].

In questo senso va letta la previsione spesso contenuta nelle polizze a mente del quale "La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi." riconoscendo all'assicuratore il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato allorché quest'ultima non abbia consentito la gestione diretta della lite con conseguente pregiudizio in termini economici alla società.

Nell'ipotesi di contenzioso nel quale l'assicurata sia parte processuale, quest'ultima conferisce direttamente al legale fiduciario del proprio assicuratore la delega necessaria all'esplicazione delle difese il costo delle quali, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1917 terzo comma c.c., è posto a carico dell'assicuratore stesso.

Nell'esercizio di questa sua facoltà l'assicuratore designa, in nome e per conto dell'assicurato, legali e tecnici ma non risponde delle spese relative per fiduciari non designati e scelti autonomamente dall'assicurato.

Se, in caso di contenzioso, la gestione dell'assicuratore sul presupposto dell'esistenza del patto di gestione della lite contrattualizzato si esplica ovviamente attraverso la nomina diretta da parte dell'assicurato - parte processuale - del legale difensore indicatogli dall'assicuratore che sopporta per esso le relative spese, quid iuris allorché l'assicurato nomini un proprio legale in assenza di previsioni di polizza che stabiliscano l'esistenza del patto di gestione? E' l'assicuratore a dover pagare in ogni caso le relative spese ovvero queste ultime sono rimesse ad esclusivo carico dell'ente assicurato?

Sul punto le previsione dell'art. 1917 III comma c.c. non sembrano in effetti lasciare ampi spazi interpretativi allorché espressamente stabilisce che "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.": l'assicuratore ha l'obbligo di rifondere le spese sostenute dall'assicurato indipendentemente da quanto pattuito in polizza con l'introduzione di accordi differenti. L'art.1917 III comma c.c. è infatti norma inderogabile ai sensi dell'art.1932 c.c. sicché nullo sarebbe qualsiasi patto, compreso quello di gestione della lite, che limitasse o eliminasse il diritto dell'assicurato di chiamare in causa l'assicuratore.

Il patto con il quale l'assicuratore si riserva la facoltà di nominare propri legali e di gestire la lite sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sia in sede civile che penale, non è in contrasto con l'art.1917 c.c. ma ne costituisce, a parere di chi scrive, una specificazione pattizia che tiene conto proprio della convergenza di interessi fra assicurato ed assicuratore [5] alla quale più sopra si è fatto ampio cenno.

 

[1] Si discute se rientri o meno nelle facoltà dell'assicuratore, in virtù del patto di gestione della lite, il compimento di atti dispositivi dei diritti dell'assicurato, con particolare riferimento alla transazione: in senso favorevole Corte di Cassazione 8 settembre 1970 n.1332, in Assic.1971, II, 2, 232; contra Corte di Cassazione 13 luglio 1977 n.3138 in Foro it. 1978, I, 457.

[2] Così, fra le molte, Corte di Cassazione Sez. III 9 gennaio 1990 n.71.

[3] La Corte di Cassazione, intervenuta sul tema, ha statuito che "il patto con cui l'assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico accessorio al contratto di assicurazione, costituendo un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto stesso", Cassazione, Sez. III, 17 novembre 1994, n. 9744.

[4] Paola Persano Adorno "Il patto di gestione della lite nei contratti di assicurazione: alcune riflessioni."Giur. merito 2005, 6, 1302.

[5] E, del resto, all'interesse fa comunque riferimento l'art. 1917 c.c.