APPROFONDIMENTI

Inapplicabilità della Legge Gelli n. 24/2017 ai fatti occorsi prima della sua entrata in vigore

Il Tribunale di Roma nega la retroattività alla Legge Gelli

30/10/2017

di Avv.to Stefano Zerbo

E’ recentissima -  04.10.2017 - la pubblicazione della pronuncia con la quale la Sez. XIII del Tribunale di Roma ha preso finalmente posizione sulla ben nota e “spinosa” questione legata all’applicabilità della nuova disciplina legislativa introdotta in materia di responsabilità sanitaria con la L. n. 24/2017.

I dubbi non riguardavano – e non riguardano – le novità dettate sotto il profilo processuale, con l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi (ferma restando dal validità della conciliazione in via alternativa) quale condizione di procedibilità della domanda, quanto semmai l’aspetto sostanziale e l’applicabilità – o meno – della nuova legge alle fattispecie già concluse e perfezionate prima dell’entrata in vigore della norma, con ogni conseguenza del caso sulla riconducibilità della condotta dei sanitari alla responsabilità contrattuale od extracontrattuale o, ancora, la facoltà (ed i limiti) della rivalsa contrattuale riconosciuta alla struttura nei confronti del suo ausiliario. Tema quest’ultimo di non poco momento, attesi i limiti qualitativi (colpa grave e/o dolo) e quantitativi (sino a tre annualità di stipendio) cui la disciplina recentemente entrata in vigore con il Gelli ha ora inteso ricondurre i tentativi di rivalsa dell’ente ospedaliero avverso un suo collaboratore per quanto pagato al terzo in conseguenza dell’operato di quest’ultimo.

Il Giudice capitolino ha negato nel caso di specie l’applicabilità della legge n. 24/2017 ad una vicenda clinica risalente al 2015, con ciò facendo richiamo al principio della irretroattività della legge di cui all’art. 11 disp. att. del codice civile riassunto nel noto brocardo “tempus regit actum”.

In buona sostanza, secondo il Tribunale, “Per quanto riguarda le norme sostanziali il principio di irretroattività, in assenza di diverse disposizioni, comporta che legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (Cass. Sez. I, 3 luglio 2013, n. 16620) Di conseguenza la nuova normativa non è in alcun modo applicabile alla presente decisione”.

Il ragionamento, certamente condivisibile, potrebbe non essere esente da potenziali critiche.

I sostenitori dell’applicabilità della L. 24/2017 anche alle fattispecie antecedenti l’aprile 2017 potrebbero infatti far leva proprio sulla medesima tesi affermata da questo Tribunale per sostenere un principio esattamente contrario a quello statuito con la pronuncia in esame: mentre infatti il Giudice di Roma ha affermato l’irretroattività della norma nel silenzio del Legislatore, v’è chi potrebbe per converso essere propenso a considerare che il silenzio della legge sulla sua regolamentazione nel tempo possa costituire in realtà motivo di sua applicazione anche ai fatti antecedenti; come è stato per la recente normativa in materia di anticoncorrenza esplicitamente definita come applicabile solo per il futuro, anche nel caso delle Legge n. 24/2017 il Legislatore ben avrebbe potuto disciplinare in tal senso la sua applicazione che, nel silenzio, potrebbe così ssere retroattiva.

Il principio espresso dal Tribunale di Roma risulta comunque indubbiamente corretto e adeguatamente motivato. Vedremo se esso costituirà la prima traccia di un orientamento  giurisprudenziale univoco o – come sovente accade – contraddittorio.