APPROFONDIMENTI

LA CASSAZIONE BOCCIA LA CLAUSOLA CLAIMS MADE PERCHÉ IMMERITEVOLE

03/05/2017

di Avv.to Stefano Zerbo

Con la pronuncia n. 9140 del 6 maggio 2016 la Suprema Corte a Sezioni Unite, pur chiarendo la validità della claims made, aveva lasciato aperto un varco alla possibilità di riconoscere l'inefficacia della clausola rispetto al vaglio di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c. demandato nell'occasione al Giudice.

Esclusa la nullità della clausola anche laddove consentiva la copertura per fatti occorsi prima dell'inizio del contratto e definita come delimitazione dell'oggetto della garanzia - e non della responsabilità - la subordinazione dell'operatività alla richiesta di risarcimento del terzo entro i termini di vigenza della polizza, con la citata (e tanto attesa) pronuncia i Giudici di Legittimità avevano espressamente indicato il pericolo che, pur non essendo vessatoria, la clausola claims made avrebbe comunque potuto collidere con l'art. 1322 c.c., realizzando interessi non meritevoli di tutela.

E' di pochi giorni fa - 28.04.2017 - la pubblicazione della sentenza n. 10506 per mezzo della quale proprio la Cassazione, Sez. III Relatore Dott. Rossetti, ha dichiarato l'immeritevolezza di una clausola claims made.

Il giudizio verteva sull'esame di una polizza assicurativa in forza della quale l'assicuratore aveva eccepito al proprio assicurato – un'azienda ospedaliera – l'inoperatività della garanzia per essere giunta la richiesta di risarcimento (il c.d. claim) oltre la scadenza del contratto. Nella specie la copertura, tipicamente claims made, prevedeva una garanzia anche per tre anni in retroattività ma nessuna copertura "postuma", cioè nessuna garanzia per quelle richieste danni che, pur vertendo su fatti verificatisi nel corso della vigenza temporale del contratto, erano state formulate dal danneggiato solamente in data successiva alla scadenza della polizza.

Conclusioni cui la Suprema Corte è approdata facendo espresso richiamo al vaglio di meritevolezza richiamato nell'arresto delle Sezioni Unite che avrebbe sotteso, così si esprime la nuova sentenza n. 10506/2017, una valutazione da compiersi "...in concreto e non in astratto, valutando (c') se la clausola subordini l'indennizzo alla circostanza che sia il danno, sia la richiesta di risarcimento da parte del terzo avvengano nella vigenza del contratto¸(c'') la qualità delle parti, (c''') la circostanza che la clausola possa esporre l'assicurato a "buchi di garanzia"."

Meritevolezza che non si esaurisce nell'esame della liceità del contratto e dei suoi elementi ma rappresenta un giudizio "che deve investire non il contratto in sé , ma il risultato con esso perseguito" e che deve necessariamente guardare alla conformità alla coscienza civile, all'economia, al buon costume od all'ordine pubblico. Conseguentemente "l'immeritevolezza discenderà invece dalla contrarietà (non del patto, ma) del risultato che il patto atipico intende perseguire con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati ".

Nella decisione in esame gli ermellini si soffermano sulle motivazioni rese in precedenti giurisprudenziali formatisi in relazione a contratti o patti contrattuali che, pur leciti, erano stati dichiarati immeritevoli poiché con scopo od effetto quello di (a) attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato senza contropartita per l'altra, (b) porre una delle parti in posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra e (c) costringere una delle parti ad adottare condotte in violazione dei doveri costituzionali di solidarietà.

La Cassazione ha così "vagliato" la clausola claims made contenuta nel contratto invocato dall'azienda ospedaliera ritenendola non meritevole alla luce dell'art. 1322 c.c. sulla scorta di tre macro ragioni:

1) la clausola non estende la garanzia anche a richieste di risarcimento "postume", ovvero giunte oltre la scadenza temporale della polizza, e con ciò "...attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita". L'esistenza di un arco temporale ("iato") esistente tra fatto e richiesta danni ovvero, meglio, tra tempo per il quale è prestata la garanzia ed avveramento del rischio inteso quale ricezione da parte dell'assicurato del claim "...è inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale cui può andare incontro il medico, la cui opera può talora produrre effetti dannosi a decorso occulto, che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui venne tenuta la condotta colposa del danno";

2) escludendo dalla garanzia le richieste postume, la clausola pone l'assicurato in una posizione di "indeterminata soggezione" rispetto a quella dell'assicuratore. Per mezzo di tale clausola l'operatività della copertura è soggetta non solamente al verificarsi di un evento dannoso entro determinati limiti temporali, ma anche ad un fatto esterno ed estraneo all'assicurato quale la richiesta danni del terzo, condizione quest'ultima che collide con l'art. 1322 c.c. facendo "...sorgere nell'assicurato l'interesse a ricevere prontamente la richiesta di risarcimento, in aperto contrasto col principio secolare (desumibile dall'art. 1904 c.c.) secondo cui il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto". Inoltre la clausola claims made senza previsione di garanzia postuma "...pone l'assicurato nella seguente aporia: sapendo di avere causato un danno, se tace e aspetta che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento, perde la copertura; se sollecita il danneggiato a chiedergli il risarcimento, viola l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1915 c.c.";

3) la clausola claims made priva di estensione postuma costringe l'assicurato a tenere condotte contrastanti con i doveri costituzionali di solidarietà. La condotta dell''assicurato che in buona fede facesse immediatamente seguito ai propri obblighi risarcitori nei confronti del terzo senza che questi abbia formalizzato prima sarebbe infatti punita con il diniego del contestuale o successivo indennizzo da parte dell'assicuratore che eccepirebbe l'assenza del claim. Spiegano i Giudici che "La clausola in esame infatti, elevando la richiesta del terzo a "condizione" per il pagamento dell'indennizzo, legittima l'assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni ove quella richiesta sia mancata: con la conseguenza che se l'assicurato adempia spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda (come correttezza e buona fede gli imporrebbero), l'assicuratore potrebbe rifiutare l'indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata rivolta all'assicurato".

Ne è conseguita così l'inefficacia di tale clausola ed il seguente principio di diritto che è stato esteso in decisione nel seguente modo: "La clausola c.d. claim's made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall'assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell'assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione".

Con buona pace della validità dichiarata a Sezioni Unite, la sentenza in esame è destinata a dare il via ad un percorso giurisprudenziale di assoluta importanza attesa la diffusione e rilevanza che il modello contrattuale basato sul sistema claims made ha ormai acquisito anche nel mercato italiano.