APPROFONDIMENTI

La risarcibilità delle liberalità elargite in vita dal congiunto ai parenti quale danno patrimoniale da lucro cessante

06/09/2018

di Avv. Giandomenico Boglione

Argomento poco trattato dalla giurisprudenza è quello dalla possibilità di considerare risarcibili,  in quanto integranti danno patrimoniale conseguente alla morte per atto illecito del congiunto, tutte quelle prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita - spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico - dal familiare scomparso ai propri congiunti.

La giurisprudenza sul tema è particolarmente scarna e fornisce solamente alcuni spunti teorici che invero riconoscono teoricamente ai figli del defunto, ancorchè maggiorenni ed economicamente indipendenti, il danno patrimoniale corrispondente al minor reddito per coloro che prima erano beneficiario di tali crediti. In particolare, esistono casi che hanno individuato il danno nella perdita del beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo e, quindi, erogato in assenza di un obbligo giuridico, da escludersi tuttavia presuntivamente nel caso di figli maggiorenni ed economicamente indipendenti[1]. Si tratta di pronunce espressione di un tipo di indagine non solamente giuridica, ma anche sociologica che valorizzava il rilevante grado di probabilità di “provvidenze economiche” (termine  significativamente arcano) durevoli e costanti nel tempo, erogate da genitori a favore di figli maggiorenni ed economicamente indipendenti oppure da nonni a favore di nipoti non conviventi, che si fondavano su obblighi, non giuridici, ma socialmente molto forti perché radicati in stili di vita di completa dedizione dei genitori/nonni nei confronti dei discendenti. Oggi, le molteplici mutazioni nel costume e negli stili di vita dei genitori/nonni hanno mutato il quadro giuridico, anche al fine di eliminare le incertezze di una prova caso per caso, che non può escludere la possibilità di testimonianze compiacenti.[2]

Solitamente un primo parametro valutativo risiede nella sussistenza della convivenza tra il familiare defunto ed il reclamante tale per cui si possa offrire un elemento prolungato e durevole che consenta di ancorare la certezza o, quantomeno, il rilevante grado di probabilità che le sovvenzioni continuino nel tempo. E’ il caso, ad esempio, della perdita di “prestazioni domestiche” e, più in generale, della cura e assistenza, erogate dalla donna defunta all'interno della famiglia e a favore dei congiunti. [3]

Fuori dalla convivenza, restando solo l'assoluta imprevedibilità di erogazioni che, configurandosi come atti di liberalità, possono legittimamente cessare in ogni momento[4], la configurabilità di un danno non patrimoniale risulta molto più arduo e allo stato inedito nelle Corti di merito. Con la conseguenza che, in mancanza di convivenza o di altro obbligo giuridico, non essendo ipotizzabile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale apprezzabile e ripetibile in giudizio, trovando in ogni caso applicazione gli istituti codicistici in materia di responsabilità civile. [5]

In altri termini, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, che spetta, a norma dell'art. 2043 c.c., ai familiari di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove - e sino a che - il de cuius non fosse presumibilmente venuto meno.[6]

Maggior favore è riservato ai coniugi di persona deceduta a seguito di fatto illecito, per i quali sia ravvisabile a seguito del decesso la perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), sia per la pratica di vita improntata a regole-etico sociali di solidarietà e di costume - il defunto avrebbe presumibilmente apportato.

Vertendosi in tema di lucro cessante, il relativo risarcimento è comunque collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i famigliari e dal loro reddito, ed in particolare dalla parte di reddito che il defunto avrebbe destinato al singolo familiare; solitamente, la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno.

Ai fini di una eventuale richiesta risarcitoria a titolo di lucro cessante costituito dalla fine di tali elargizioni spontanee  è necessario, dunque, che queste abbiano le caratteristiche sopra viste ovvero prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, rese spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico a familiari conviventi.

 

[1] Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802; Cass. 14 luglio 2003, n. 11003; Cass. 12020 del 1995.

[2] Cass. 2008, n. 24802, nel richiedere «dato esteriore certo che renda altamente probabile l'esistenza del danno, e renda superflua la prova testimoniale», sembrerebbe eliminare la prova testimoniale sul punto essendovi il rischio di falsità. Conseguenza processuale particolarmente severa e complicata per chi voglia agire giudizialmente, in barba all'art. 372 c.p.

[3] Cass. 24 agosto 2007, n. 17977; Cass. 12 settembre 2005, n. 18092; Cass. 26080 del 2005

[4] Laconicamente la Cassazione afferma che «quando manca la convivenza le erogazioni liberali sono del tutto imprevedibili, e possono cessare in ogni momento »

[5] Così Cass. civ. Sez. III Sent., 16/03/2012, n. 4253 (rv. 621636) Cuffiani e altri c. Affinito,  sebbene vi siano autorevoli voci (M.Rossetti) che correttamente contestano che la convivenza tra la vittima ed il superstite possa costituire al massimo un fatto dal quale ricavare, insieme ad altri indizi ex art. 2729 c.c. , la prova presuntiva dell'esistenza del danno, ma non il presupposto dell'esistenza del diritto, quasi fosse un elemento costitutivo della relativa fattispecie.

[6] Così Tribunale Isernia, Sent., 31/01/2018 cita Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18177 e che rileva che il solo fatto della convivenza col defunto, pur costituendo un indizio circa l'esistenza della contribuzione, è insufficiente a far presumere l'esistenza di una contribuzione stabile del defunto in favore dei congiunti superstiti, la quale potrebbe ammettersi soltanto ove si dimostrasse - ad esempio - l'insufficienza dei redditi dei familiari conviventi al proprio sostentamento (Cass. sez. 3, sent. n. 7272 del 11.05.2012).