APPROFONDIMENTI

LA STRUTTURA SANITARIA NON RISPONDE PER I DANNI CAUSATI DAL LIBERO PROFESSIONISTA

12/11/2017

di Avv. Stefano Ricciardi

La struttura sanitaria non risponde dei postumi che siano conseguenza dell’errata esecuzione della prestazione chirurgica resa dal medico libero professionista che abbia un rapporto diretto/contrattuale con il paziente.

E’ quanto statuito dal Tribunale di Verona con una recente pronuncia nella quale è stata accertata la sussistenza della responsabilità esclusiva del sanitario rispetto ai danni lamentati dall’attore e condannato il solo medico al risarcimento.

La dichiarazione di responsabilità esclusiva del medico è conseguente all’avvenuta dimostrazione in giudizio del rapporto contrattuale intercorrente tra il medico libero professionista ed il paziente, nonché all’accertamento di assenza di responsabilità direttamente ascrivibili alla struttura.

All’esito del giudizio era infatti emerso che  “la **** prima di essere accettata nella casa di cura, stipulò direttamente con *** un contratto di prestazione d’opera professionale, con il quale quest’ultimo si obbligò personalmente, nei confronti della paziente, ad eseguire l’intervento di chirurgia plastica. Ebbene, deve ritenersi che, in casi come questo (in cui cioè il sanitario sia stato specificamente scelto dal paziente ed abbia provveduto egli stesso ad accettare il paziente nella clinica), non possa essere ipotizzata alcuna responsabilità della clinica medesima per l’inadempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la prestazione chirurgica.” (Trib. Verona, Sez. III, 22 giugno 2017).

L’istruttoria condotta nel corso  del giudizio aveva contestualmente consentito di escludere l’esistenza di responsabilità della struttura anche ai sensi dell’art. 1228 c.c. per fatto dell’ausiliario poiché “Sebbene una parte consistente della giurisprudenza sia giunta alla conclusione che la struttura privata debba rispondere dell’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche quando quest’ultimo sia stato individuato dal paziente e sia stato solo il tramite per la scelta della clinica, appare nondimeno preferibile la diversa opinione, sostenuta soprattutto in dottrina, che distingue l’ipotesi appena menzionata da quella in cui il paziente si rivolga direttamente alla struttura per ottenere la prestazione chirurgica (ancorchè eventualmente indicando il nominativo del sanitario da cui intende ricevere le cure), e che reputa configurabile una responsabilità della struttura per fatto dell’ausiliario ex art. 1228 c.c. soltanto in questa seconda circostanza. Infatti, la responsabilità per fatto degli ausiliari, per operare, presuppone, per un verso, che la casa di cura privata abbia assunto in proprio l’obbligazione di eseguire l’intervento nei confronti del paziente, e, per altro verso, che non intercorra un autonomo rapporto contrattuale tra il paziente e l’ausiliario. Ciò accade solo quando, essendosi il paziente rivolto direttamente alla clinica, la prestazione viene eseguita da uno specialista inserito nella struttura in esecuzione dell’obbligazione assunta dalla clinica medesima e, proprio per questo, in qualità di suo ausiliario. Nel caso in esame, invece, come si è poco sopra rilevato, poiché l’*** si è obbligato personalmente con la cliente ad eseguire la prestazione medica, e poiché è da escludersi, in assenza di elementi atti a deporre in senso contrario, che nell’oggetto dell’obbligazione gravante sulla casa di cura rientrasse anche l’esecuzione della prestazione chirurgica, si deve concludere che il professionista, nel momento in cui ha effettuato l’intervento, abbia agito come obbligato principale e non come ausiliario della casa di cura.

Si tratta di una decisione che, sebbene certamente condivisibile sotto il profilo sostanziale e giuridico, risulta isolata rispetto all’orientamento maggioritario in giurisprudenza e dottrina che propende per la responsabilità solidale della struttura e del medico operatore, con facoltà di regresso ovvero di rivalsa.