APPROFONDIMENTI

L’AZIONE CAUTELARE IN RELAZIONE A DOMANDA DI MERO ACCERTAMENTO

10/08/2016

di Avv. Giandomenico Boglione

La recente pronuncia del Tribunale di Massa (G.U. Dr.ssa Sara Farini – 7.7.16) ha nuovamente ribadito il principio seguito dalla giurisprudenza secondo la quale il sequestro conservativo è una misura cautelare tipica strumentale alle sole azioni di merito aventi ad oggetto domande di condanna al pagamento di somme di denaro. Conseguentemente, non è ammissibile un'istanza di sequestro conservativo proposta nel corso di una controversia di mero accertamento (cfr. in questo senso anche Trib. Termini Imerese, ord. 27/3/04; App. Genova 4.12.95 in Giur. it. 1996, I,2, 744).
In generale, il sequestro conservativo è lo strumento che consente al creditore di neutralizzare il pericolo che il proprio debitore, con atti dispositivi, si spogli della garanzia di cui all'art. 2740 c.c. (articolo inserito nel titolo III dedicato ai mezzi "di conservazione della garanzia patrimoniale") cui è destinato il suo intero patrimonio.
Il sequestro conservativo posto all'art.671 cpc è teso a garantire la conservazione della garanzia patrimoniale ai fini del soddisfacimento di una posizione di diritto sostanziale. In termini pratici, come ricordato dal T. di Massa "il sequestro conservativo è misura cautelare volta ad assicurare che, nelle more del giudizio di merito, la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore non vada dispersa, cosicché il diritto azionato, se riconosciuto con la sentenza emessa all'esito del giudizio, possa trovare effettiva soddisfazione mediante eventuale futura espropriazione forzata".
Il Tribunale ha poi aggiunto i limiti dell'utilizzo della misura ed ha sottolineato che "Dalle norme dettate in materia dal codice di rito e dal codice civile si desume che il sequestro conservativo è connotato da strumentalità rispetto al diritto di credito di cui è stata (o sarà) chiesta tutela nel giudizio di merito; ne sono riprova, in primo luogo, la conversione del sequestro in pignoramento "al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva" (artt. 686 c.p.c., 2906 c.c.), la sopravvenuta inefficacia a seguito di mancato inizio del processo di merito, sua estinzione o conclusione con sentenza o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto cautelato (art. 669-novies c.p.c.), la nota inammissibilità dell'impugnazione per regolamento di competenza non essendo i provvedimenti cautelari idonei ad acquistare efficacia definitiva, ed essendo invece destinati, in quanto provvisori e strumentali al diritto cautelato, a confluire nel provvedimento che definisce la controversia tra le parti (cfr. Cass. S.U. n. 18189/13).
Ne deriva che la cautela è ammissibile solo in correlazione ad una domanda di condanna, non invece rispetto ad una domanda di mero accertamento, alla quale non può seguire alcuna esecuzione forzata sui beni del debitore."

Infine è interessante rilevare il richiamo svolto, bencè obiter, dal giudicante circa l'oggetto del sequestro conservativo che non può mai individuarsi in un bene specifico ma nella generalità dei beni che costituiscono il patrimonio della parte debitrice. "Quanto all'oggetto del sequestro conservativo [...] in questo tipo di misura cautelare i singoli beni del debitore non vengono in rilievo per la loro individualità, ma in relazione al loro valore ed alla loro attitudine ad essere trasformati in denaro, tanto che il Giudice, nel concedere il provvedimento, non si riferisce a specifici beni (come nel sequestro giudiziario), bensì si limita a determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito sui beni del debitore.
Tuttavia, per il principio della domanda, anche al fine di non incorrere nel vizio di ultrapetizione, il tribunale deve limitare la propria indagine a quanto richiesto in ricorso."