APPROFONDIMENTI

Ritrovamento di relitti in discariche abusive e responsabilità degli armatori

25/06/2020

di Avv. Simone Moretti

E' notizia di questi giorni il ritrovamento di alcuni relitti della mareggiata di Rapallo all'interno di discariche abusive, alcune nella zona di Massa Carrara. Secondo la Procura di Genova, il Porto Carlo Riva avrebbe affidato lo smaltimento delle unità da diporto ad una società infiltrata dalla malavita, che avrebbe violato la normativa in materia di smaltimento di rifiuti.

Gli armatori sono stati destinatari di comunicazioni da parte dei Comuni dove le unità sono state ritrovate, a mezzo delle quali gli enti locali hanno informato gli interessati dell'avvio di un procedimento volot all'emissione di ordinanze sindacali di sgombero e smaltimento dei rifiuti.

Quali sono le responsabilità degli armatori coinvolti e come si possono difendere?

Le unità da diporto sono state recuperate a cura del Porto Turistico Internazionale (Carlo Riva) di Rapallo, al quale è stato affidato anche il trasporto e lo smaltimento dei relitti in forza di un contratto di mandato, qualificabile in verità come vero e proprio contratto per lo smaltimento delle unità. Il Porto ha fatturato direttamente lo smaltimento agli armatori, senza che vi fosse alcun contatto diretto tra questi ultimi e la società che ha effettivamente realizzato il trasporto e lo "smaltimento" e senza alcuna distinzione delle spese in cui il mandatario sarebbe incorso.

Occorre premettere che le imbarcazioni da diporto non sono, di per sè, dei rifiuti: come chiarito dalla Cassazione Penale (Cass. Sez. III n. 34768 del 13 settembre 2007) l’attività di demolizione in senso stretto non può ricondursi ad una raccolta o smaltimento di rifiuti, attività queste successive che debbono essere realizzate da un soggetto autorizzato. Nella nozione di gestione di rifiuti non può pertanto rientrare l’attività di demolizione di una nave, così come non vi rientrano, di per sé, le attività di demolizione di un edificio o di strutture presso cantieri mobili e temporanei. Per tale ragione, la demolizione non deve essere necessariamente affidata ad un soggetto autorizzato allo smaltimento di rifiuti speciali, potendo lecitamente essere realizzata da un cantiere che affidi poi, successivamente, i rifiuti inerti e speciali ai soggetti autorizzati.

Pertanto, agli armatori non può essere ascritta alcuna colpa per aver affidato la demolizione delle unità da diporto al Porto Carlo Riva.

Le imbarcazioni rinvenute sono state tuttavia oggetto di parziale demolizione, e pertanto possono allo stato - successivamente alle attività di raccolta e parziale demolizione - essere qualificate come rifiuti. Ci si domanda, tuttavia, se in assenza di alcuna colpa gli armatori possano essere destinatari delle ordinanze di sgombero e smaltimento.

Il T.U. Ambiente all’art. 192 in caso di illecito smaltimento di rifiuti prevede una responsabilità dell'autore materiale dell'illecito, che concorre in via solidale con il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area interessata. La responsabilità del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o personale non è una responsabilità oggettiva, presupponendo il dolo o la colpa del coobbligato solidale e l'accertamento in contraddittorio con i soggetti interessati dei presupposti di questa forma di responsabilità.

La norma non prevede invece alcuna responsabilità diretta del proprietario dei rifiuti, che può pertanto essere coinvolto esclusivamente in caso di compartecipazione quale autore materiale dell’abbandono.

In assenza di alcuna responsabilità degli armatori nella raccolta e smaltimento dei relitti, pertanto, si ritiene che essi non possano essere legittimamente destinatari delle ordinanze ex art. 192 T.U. Ambiente da parte dei Comuni interessati, che potranno in caso contrario essere oggetto di ricorso davanti al TAR competente entro 60 giorni dalla loro emissione.

Avv. Simone Moretti