APPROFONDIMENTI

Responsabilità dell’Hosting Provider e Catching

Uno sguardo alle Sentenze della Suprema Corte di Cassazione

18/04/2019

di Avv. Gianluca Marmorato

Con le recenti Sentenze gemelle 7708 e 7709 del 19 marzo 2019 la Suprema Corte ha approfondito la vexata questio del ruolo e responsabilità  dell’Hosting Provider e dell’attività di caching.

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La prima Statuizione trae origine dalla vertenza  giunta alla ribalta dei media inerente la diffusione sul portale video Yahoo di filmati tratti da programmi televisivi della società Reti Televisive Italiane e protetti da Copyright.

I Giudici di merito hanno verificato come i clienti della Società di Sunnyvale  avevano la possibilità di caricare autonomamente contenuti video sul portale suddetto, in modo da consentirne la visione gratuita da parte di altri utenti.

Discordanti sono state le decisioni di merito in punto: il Tribunale di Milano accertò infatti nel 2011 la responsabilità di Yahoo connessa alla diffusione sul proprio portale video di programmi televisivi prodotti da RTI, violandone il diritto d’autore.

La Corte d’Appello di Milano, con Sentenza del 2015 ha invece accolto il giudizio di gravame proposto da Yahoo, considerando quest’ultima quale “prestatore di servizi di ospitalità dei dati”, cosiddetto hosting provider.

In questo caso il ruolo del portale venne considerato un mero intermediario che “senza proporre servizi di elaborazione dei dati, offre ai propri clienti un mero servizio di accesso”.

In buona sostanza il centro della disamina posta in essere dai Giudici di Legittimità è stata la corretta interpretazione dei servizi messi a disposizione dei propri utenti da parte di Yahoo, con particolare attenzione alla differenza tra “hosting provider” (le cui attività e responsabilità sono ben delineate nelle norme di cui all’art. 14 Direttiva 2000/31/CE ed art 16 D.Lgs 70/2003) ed “hosting provider attivo” (sottratto al regime generale di esenzione di responsabilità di cui al  D. Lgs 70/2003).

La Suprema Corte ha nel caso qui cennato accolto i principi esposti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha individuato la nozione di “hosting provider attivo”, in riferimento a tutti quei casi che esulino da  un'"attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione (che) sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi”.

Nella fattispecie, è stato infatti  individuato un ruolo attivo del prestatore di servizi, che non si è limitato ad una mera messa a disposizione di spazio web, ma ha offerto servizi aggiuntivi che denotavano la conoscenza (o conoscibilità dei contenuti video), con la conseguente facoltà di rimozione, modificazione, indicizzazione dei contenuti medesimi.

La Corte ha precisato inoltre che il prestatore attivo è responsabile con riguardo al contenuto delle informazioni e dati quando:

  • egli "sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita" e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, "sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione"
  • egli non "agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso" appena "a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti"

I Giudici Ermellini hanno ritenuto peraltro necessario rinviando la causa dinanzi alla Corte d’Appello di Milano per l’accertamento tecnico-informatico circa la concreta identificabilità, all’epoca dei fatti, da parte del prestatore della illiceità dei video caricati mediante la mera indicazione del nome dei programmi da cui sono tratti, ovvero se risultasse necessaria l’analisi degli specifici indirizzi “url”. 

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La Sentenza 7709/2019 si incentra invece sulla ulteriore attività di caching posta in essere dal servizio di ricerca  denominato Yahoo Search,  intesa quale attività di semplice “motore di ricerca”, consistente nel “cercare e organizzare in un elenco i siti pertinenti ai criteri di ricerca indicati dall’utente interrogante fornendo i link che consentono la connessione con ciascuno di essi”.

Al fine di offrire all’utenza il suddetto servizio, il motore di ricerca  “procede ad eseguire una copia di ogni sito che viene memorizzata temporaneamente in una cache, attività che consente di fornire per le chiavi di ricerca più frequentemente utilizzate i risultati della ricerca stessa in tempi estremamente rapidi”.

Tale “memorizzazione automatica, intermedia e temporanea” delle informazioni – eseguita “al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ai destinatari a loro richiesta” – caratterizza dunque ai sensi del D.Lgs. n. 70 del 2003, art. 15l’attività in questione (caching).

Va precisato però che la funzione indicata necessità una neutralità del prestatore, il quale non potrà modificare le informazioni, pur nella offerta del cosiddetto “embedding”, strumento che consente all’utente di visionare direttamente sul motore di ricerca Yahoo immagini presenti su siti di terzi, e del  suggest search, che offre suggerimenti per completare automaticamente le chiavi della ricerca sulla base delle combinazioni più utilizzate dal complesso degli utenti.

Tali ultimi due servizi sono stati giudicati compatibili con la prerogativa della neutralità, in quanto fondati sul carattere automatico e temporaneo della memorizzazione delle immagini presenti sui siti di terzi.

La Corte conclude con la considerazione circa l’esonero dalla responsabilità del prestatore (cacher) per il servizio denominato caching per i contenuti immessi da utenti terzi qualora:

  • non modifichi le informazioni, divenendo in tal caso concorrente attivo
  • si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, quindi ad esempio ometta di rendere disponibili al pubblico nella memoria cache delle informazioni che invece non sono tali nel sito di provenienza
  • si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, secondo le regole del settore
  • non interferisca con l’uso lecito di tecnologia riconosciuta ed utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione