{"id":1345,"date":"2024-01-31T03:39:18","date_gmt":"2024-01-31T03:39:18","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/infezioni-correlate-allassistenza-ica-e-oneri-della-prova-spetta-ai-congiunti-del-paziente-dimostrare-la-condotta-colposa-della-struttura-per-ottenere-il-risarcimento-dei-danni-iure-proprio\/"},"modified":"2026-05-20T16:25:24","modified_gmt":"2026-05-20T16:25:24","slug":"infezioni-correlate-allassistenza-ica-e-oneri-della-prova-spetta-ai-congiunti-del-paziente-dimostrare-la-condotta-colposa-della-struttura-per-ottenere-il-risarcimento-dei-danni-iure-proprio","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/infezioni-correlate-allassistenza-ica-e-oneri-della-prova-spetta-ai-congiunti-del-paziente-dimostrare-la-condotta-colposa-della-struttura-per-ottenere-il-risarcimento-dei-danni-iure-proprio\/","title":{"rendered":"Healthcare-associated infections (HAIs) and the burden of proof: it is up to the patient's relatives to prove the facility's negligent conduct for compensation of damages in their own right."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">\u201c<em>Il fallimento della prova liberatoria, sul versante dell\u2019inadempimento contrattuale, non equivale a ritenere soddisfatto l\u2019onere probatorio su quello extracontrattuale<\/em>.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Questa, in due parole, la conclusione a cui \u00e8 giunto il Tribunale di Roma in una pronuncia dell\u201911 dicembre 2023 con un dispositivo che, di primo acchito, potrebbe sembrare contraddittorio ma che in realt\u00e0\u00a0tale non \u00e8.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Nella medesima vertenza il Tribunale ha infatti:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\">da un lato riconosciuto il risarcimento del danno subito dal paziente per l\u2019infezione (e poi trasmesso <em>iure succesionis <\/em>ai suoi eredi)<\/li>\n<li style=\"text-align:justify\">dall\u2019altro respinto le richieste avanzate direttamente dai congiunti negando loro,\u00a0quindi, il riconoscimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">La bussola che ha orientato il Tribunale in questa decisione\u00a0\u00e8 costituita dal diverso riparto probatorio che la giurisprudenza riconosce, oramai in maniera unanime, in capo ai congiunti del paziente a seconda che le loro domande afferiscano ai danni direttamente subiti (soggette agli oneri della responsabilit\u00e0 extracontrattuale) o ai danni subiti dal paziente e poi trasmessi loro in via ereditaria (rientranti, invece, nell&#8217;alveo\u00a0della responsabilit\u00e0 contrattuale).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Quanto agli oneri probatori sottostanti alle <u><strong>richieste svolte <em>iure hereditatis<\/em><\/strong><\/u>\u00a0il Tribunale ha ricordato che \u201c<em>Il precipitato di questo principio al caso di specie si concretizza <u>nell\u2019onere per il paziente di provare la contrazione dell\u2019infezione in ambiente ospedaliero secondo i consueti parametri del criterio temporale, topografico e clinico, mentre \u00e8 onere della struttura dimostrare l\u2019inevitabilit\u00e0<\/u> (la prevedibilit\u00e0 \u00e8 data come scontata secondo una certa frequenza statistica) <u>del contagio o la sua provenienza allogena per una precedente colonizzazione del paziente stesso. \u201c<\/u><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Per vedersi riconoscere questo tipo di nocumento il paziente (<em>rectius <\/em>i suoi eredi) deve solo dimostrare la riconducibilit\u00e0 dell\u2019infezione all\u2019ambiente ospedaliero; spetter\u00e0 poi alla struttura fornire la prova liberatoria della causa a s\u00e9 non imputabile.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Osserva il Tribunale al riguardo \u201c<em>Per i danni direttamente subiti dal paziente, e poi trasmessi ai congiunti\/eredi, affinch\u00e9 la tesi dell\u2019inevitabilit\u00e0 dell\u2019ICA possa avere efficacia scriminante nel comportamento della struttura occorrerebbe, per un verso, fornire la dimostrazione del numero di casi registrati nel reparto di ricovero del paziente che ha contratto l\u2019infezione in un range temporale adeguato per fornire la prova di un contenimento e\/o di una episodicit\u00e0 del contagio, per altro, dimostrare che abbia concorso all\u2019esito letale dell\u2019infezione e al successivo decesso un\u2019antibiotico-resistenza del paziente stesso dimostrata dall\u2019inefficacia delle somministrazioni ospedaliere o una sua congenita immunodeficienza (Cass. 23 febbraio 2023 n. 5631). \u201c<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Se per\u00f2 la struttura fallisce in questa dimostrazione, non per questo ai congiunti deve e pu\u00f2 &#8211;\u00a0in via automatica &#8211;\u00a0essere riconosciuta la liquidazione anche dei danni richiesti <em>iure proprio<\/em> come, ad es., il c.d. danno da lesione del rapporto parentale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Danno diverso, oneri della prova diversi.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Per l&#8217;accertamento di questa voce \u2013 e quindi di tutte le <u><strong>richieste avanzate <em>iure proprio<\/em><\/strong><\/u> &#8211; gli oneri probatori sono quelli, pi\u00f9 stringenti, sottesi alla responsabilit\u00e0 aquiliana.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Ricorda il Tribunale<em> \u201c Laddove, invece, ad agire siano iure proprio \u2013 come nel caso di specie \u2013 i conviventi del paziente l\u2019intero onere probatorio ex art. 2043 Cc si trasferisce sugli attori i quale <u>devono allegare la prova della condotta colpevole, del nesso causale e della correlazione eventistica..\u201d<\/u><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Se da un lato in pi\u00f9 occasioni (<a href=\"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/il-prontuario-per-le-aziende-ospedaliere-nei-giudizi-conseguenti-a-infezioni-ospedaliere-lordinanza-della-cassazione-n-16900-del-13.06.2023\/\">https:\/\/boglione.eu\/approfondimento\/il-prontuario-per-le-aziende-ospedaliere-nei-giudizi-conseguenti-a-infezioni-ospedaliere-lordinanza-della-cassazione-n-16900-del-13.06.2023<\/a>) la Corte di Cassazione ha elencato le numerose allegazioni probatorie richieste alla struttura per fornire la prova liberatoria in caso di responsabilit\u00e0 contrattuale, dall\u2019altro i congiunti del paziente non possono utilizzare il mancato raggiungimento della prova liberatoria per vedersi automaticamente riconoscere anche i danni direttamente subiti, eludendo di fatto gli oneri probatori della responsabilit\u00e0 aquiliana a cui queste\u00a0poste risarcitorie sono inequivocabilmente soggette. \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La circostanza che l\u2019ospedale non abbia provato il corretto adempimento delle proprie obbligazioni di sicurezza sanitaria non equivale a ritenere, nel versante della responsabilit\u00e0 aquiliana, che sia stata allegata e prodotta da parte dei reclamanti la prova della condotta colpevole della medesima struttura con riferimento al periodo di insorgenza dell\u2019infezione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">E infatti \u201c<em>La circostanza che i temi probatori della responsabilit\u00e0 contrattuale (art.7, comma 1, Legge 24 del 2017) ed extracontrattuale (art. 2043 Cc) tendano in concreto a convergere <u>non altera i connotati propri di quest\u2019ultima<\/u> (si pensi alla prescrizione quinquennale) <u>e non esonera gli attori dalla dimostrazione della derivazione causale del danno da una condotta colpevole della Struttura (quantunque pericolosa)<\/u> .<\/em>. \u201c<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Prosegue il Tribunale \u201c<em>Il decidente ritiene, sul punto, di doversi allineare ai precedenti della Sezione (art. 118 disp. att. Cpc) che, dall\u2019indiscussa applicazione del regime probatorio di cui all\u2019art.2043 Cc, fanno discendere l\u2019onere per i danneggiati di <u>dar prova della condotta colpevole della Struttura<\/u> secondo il seguente percorso argomentativo: \u00abPer quanto, invece, attiene alla domanda proposta &#8230; iure proprio si deve evidenziare che, bench\u00e8, come gi\u00e0 visto, sia risultata provata la sussistenza di un nesso di causa tra il decesso del paziente e l\u2019infezione &#8230; e tra detta infezione e l\u2019intervento subito da \u2026deve ricordarsi che, in materia extracontrattuale, trovano applicazione i principi generali di cui all\u2019art. 2697 c.c., con la conseguenza che <u>chi agisce in giudizio \u00e8 tenuto a provare non solo la condotta del danneggiante e il nesso di causa tra quest\u2019ultima e il danno, bens\u00ec anche l\u2019elemento soggettivo (dolo o colpa).<\/u> La ricorrente avrebbe, quindi, dovuto provare \u2013 e non soltanto allegare \u2013 anche la colpa della struttura sanitaria. Tale prova non pu\u00f2, tuttavia, dirsi raggiunta nel caso di specie. Ed infatti, la N\u2026 <u>non ha n\u00e9 allegato n\u00e9 provato specifiche negligenze della struttura sanitaria.<\/u> N\u00e9 i CTU sono stati in grado di accertare la sussistenza di specifici profili di colpa della struttura sanitaria, in considerazione della carenza di materiale probatorio sul punto \u2026 In applicazione dei principi di cui all\u2019art. 2697 c.c., in mancanza di una prova circa la violazione di regole di diligenza, prudenza e\/o perizia in materia di prevenzione delle I.C.A. da parte della struttura sanitaria gestita da F.. s.r.l. la domanda proposta dalla N. iure proprio non pu\u00f2, pertanto, trovare accoglimento\u00bb (v. Trib. Roma ordinanza del 21.9.2021 R.G. n. 41729\/2020 allegata alla comparsa conclusionale di parte convenuta) <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il Giudice ha cos\u00ec respinto il risarcimento dei danni direttamente richiesti dai congiunti spiegando che \u201c<strong><em>Era onere degli attori iure proprio allegare e dimostrare le circostanze di cui si discute attivandosi per l\u2019ammissione di mezzi di prova<\/em><\/strong><em> (finanche ex art. 210 Cpc in direzione dei casi di infezione nel medesimo reparto, della dimostrazione delle attivit\u00e0 di sanificazione ect.) <strong><u>che potessero dar prova, persino presuntiva, del mancato rispetto degli obblighi di cui si discute<\/u>.\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Dunque alcun automatismo risarcitorio in un ambito, quello delle infezioni ospedaliere, che vede troppo spesso le strutture ritenersi soccomebenti gi\u00e0 in partenza: c&#8217;\u00e8 ancora tanto da fare\u00a0sia a livello aziendale\/centrale che di personale sanitario\u00a0per rispondere ai complicati oneri richiesti alle strutture\u00a0ma, al contempo, sembrerebbe &#8211; e il condizionale \u00e8 d&#8217;obbligo\u00a0&#8211;\u00a0ci si stia lentamente allontanando dalle acque della\u00a0responsabilit\u00e0 oggettiva.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n<h4>Attachments<\/h4>\n<p><\/a><\/p>\n<p><i class=\"fa fa-caret-right\" aria-hidden=\"true\"><\/i> <a href=\"https:\/\/boglione.eu\/en\/allegati\/TRIBUNALE_DI_ROMA_11_DICEMBRE_2023_N._18155_.pdf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> TRIBUNALE_DI_ROMA_11_DICEMBRE_2023_N._18155_.pdf<\/a><\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1345","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1345","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1345"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}