{"id":1347,"date":"2023-03-15T03:39:18","date_gmt":"2023-03-15T03:39:18","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/check-list-della-cassazione-in-caso-di-infezioni-nosocomiali-e-responsabilizzazione-del-personale-operativo-ed-aziendale\/"},"modified":"2026-05-19T10:31:06","modified_gmt":"2026-05-19T10:31:06","slug":"check-list-della-cassazione-in-caso-di-infezioni-nosocomiali-e-responsabilizzazione-del-personale-operativo-ed-aziendale","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/check-list-della-cassazione-in-caso-di-infezioni-nosocomiali-e-responsabilizzazione-del-personale-operativo-ed-aziendale\/","title":{"rendered":"Supreme Court checklist in case of hospital-acquired infections and accountability of operational and company personnel"},"content":{"rendered":"<p>Croce e (mai) delizia per le aziende ospedaliere e per le loro dirigenze \u00e8 il tema delle <strong>infezioni ospedaliere<\/strong> e i riflessi risarcitori che queste comportano sui bilanci aziendali, trattato dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza <strong>n. 6386 del 3 marzo 2023<\/strong>.<\/p>\n<p>Nei giudizi conseguenti alle infezioni nosocomiali le strutture si sentono spesso gravate da una sorta di insuperabile responsabilit\u00e0 oggettiva che, tuttavia, la Corte ricorda che tale non \u00e8.\u00a0<\/p>\n<p>Richiamandosi ad un proprio precedente (Cass. Civ. Sez. III, 15.06.2020 n. 11599) la Cassazione precisa che \u201c<em>ai fini dell\u2019affermazione della responsabilit\u00e0 della struttura sanitaria, rilevano, tra l\u2019altro, il <u>criterio temporale<\/u> \u2013 e cio\u00e8 il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall\u2019ospedale \u2013 <u>il criterio topografico<\/u> \u2013 i.e. l\u2019insorgenza dell\u2019infezione nel sito chirurgico interessato dall\u2019intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della c.d. \u201cprobabilit\u00e0 prevalente\u201d \u2013 e il <u>criterio clinico<\/u> \u2013 volta che, in ragione della specificit\u00e0 dell\u2019infezione, sar\u00e0 possibile verificare quali, tra le misure di prevenzione (sulle quali infra 6.1) era necessario adottare<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Fatta questa necessaria premessa, per ascrivere astrattamente, in termini di causalit\u00e0, il fenomeno infettivo alla degenza ospedaliera, la Cassazione elenca i punti di una vera e propria check list indicando ci\u00f2 che le strutture dovrebbero allegare e dimostrare per rendere la prova liberatoria loro richiesta.<\/p>\n<p>A fronte della dimostrazione resa in via presuntiva da parte del danneggiato circa l\u2019aver contratto l\u2019infezione in ambito ospedaliero, <strong>l\u2019ente ospedaliero dovr\u00e0 dimostrare<\/strong>:<\/p>\n<p>&#8220;<\/p>\n<ol>\n<li><em>L\u2019indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;<\/em><\/li>\n<li><em>L\u2019indicazione delle modalit\u00e0 di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; <\/em><\/li>\n<li><em>L\u2019indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; <\/em><\/li>\n<li><em>Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; <\/em><\/li>\n<li><em>Le modalit\u00e0 di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; <\/em><\/li>\n<li><em>La qualit\u00e0 dell\u2019aria e degli impianti di condizionamento; <\/em><\/li>\n<li><em>L\u2019attivazione di un sistema di videosorveglianza e di notifica; <\/em><\/li>\n<li><em>L\u2019indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell\u2019accesso ai visitatori; <\/em><\/li>\n<li><em>Le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali; <\/em><\/li>\n<li><em>L\u2019indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti; <\/em><\/li>\n<li><em>La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; \u00a0<\/em><\/li>\n<li><em>La redazione di un report\u00a0da parte della\u00a0direzione dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; <\/em><\/li>\n<li><em>L\u2019indicazione dell\u2019orario della effettiva esecuzione delle attivit\u00e0 di prevenzione del rischio.&#8221;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Ovviamente la produzione della documentazione sopra indicata andr\u00e0 parametrata sulla base della \u201c<em>specificit\u00e0 dell\u2019infezione<\/em>\u201d per la quale \u00e8 promossa l\u2019azione giudiziaria.<\/p>\n<p>Ulteriore aspetto trattato dalla Corte, e fondamentale ai fini dell\u2019azione di rivalsa dell\u2019Ente o della Corte dei Conti, attiene al ruolo del personale della Struttura potenzialmente responsabile dell\u2019infezione.<\/p>\n<p>La Cassazione ricorda, infatti, quali sono gli obblighi soggettivi in capo a ciascun soggetto dell\u2019Azienda ospedaliera e in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il dirigente apicale<\/strong> ha \u201c<em>l\u2019obbligo indicare le regole cautelari da adottarsi ed il potere-dovere di sorveglianza e di verifica (riunioni periodiche\/visite periodiche), al pari del CIO<\/em>;\u201d<\/li>\n<li><strong>Il direttore sanitario<\/strong> ha l\u2019obbligo \u201c<em>di attuarle, di organizzare gli aspetti igienico e tecnico-sanitari, di vigilare sulle indicazioni fornite (art. 5 del DPR 128\/1069: obbligo di predisposizione di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale, gestione delle cartelle cliniche, vigilanza sui consensi informati);\u201d<\/em><\/li>\n<li>\u00a0<strong>Il dirigente di struttura complessa (ex primario),<\/strong> \u201c<em>esecutore finale dei protocolli e delle linee guida, dovr\u00e0 collaborare con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista ed \u00e8 responsabile per omessa assunzione di informazioni precise sulle iniziative di altri medici o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai responsabili<\/em>.\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<p>Lo stesso quesito che i giudici di merito andranno a sottoporre al CTU dovr\u00e0 essere \u201c<em>composito, specificamente indirizzato<\/em>\u201d all\u2019individuazione del <em>vulnus<\/em> che, a livello aziendale, pu\u00f2 aver determinato il fenomeno infettivo qualora l\u2019azienda non riuscisse a dimostrare di aver correttamente posto in essere tutte le misure preventive sopra descritte.<\/p>\n<p>Da un lato non sar\u00e0 facile per le aziende raccogliere tutta la documentazione richiesta loro in giudizio ai fini della prova liberatoria ma, dall\u2019altro, questa pronuncia potr\u00e0 rappresentare per le strutture, i risk manager e tutti i vertici aziendali una preziosa bussola da seguire per cercare di \u201c<em>uscire indenni<\/em>\u201d dai percorsi incidentati e ostici delle vertenze che abbiano ad oggetto le infezioni ospedaliere.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n<h4>Attachments<\/h4>\n<p><i class=\"fa fa-caret-right\" aria-hidden=\"true\"><\/i> <a href=\"https:\/\/boglione.eu\/en\/allegati\/Cassazione_6386_2023_1678865132_%28002%29.pdf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Cassazione_6386_2023_1678865132_%28002%29.pdf<\/a><\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1347","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1347","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1347"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1347"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}