{"id":1349,"date":"2022-09-26T03:39:19","date_gmt":"2022-09-26T03:39:19","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/danno-biologico-morale-e-personalizzazione\/"},"modified":"2026-05-19T10:34:46","modified_gmt":"2026-05-19T10:34:46","slug":"danno-biologico-morale-e-personalizzazione","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/danno-biologico-morale-e-personalizzazione\/","title":{"rendered":"Biological damage, moral damage and personal damage"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Solamente qualche giorno fa \u2013 ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 &#8211; la Corte di Cassazione \u00e8 intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il <strong>danno biologico<\/strong>, il <strong>danno morale<\/strong> e la <strong>personalizzazione<\/strong>. Termini polisemici e di frequente mal interpretati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel richiedere la liquidazione del danno non patrimoniale spesso le parti incorrono in confusione nel nominare in modo diverso concetti uguali o nel richiedere pi\u00f9 volte uno stesso nocumento indicandolo sotto diverse nomenclature.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il corretto inquadramento di queste componenti che appartengono ad un unico <em>genus<\/em> \u2013 cio\u00e8 quello del danno non patrimoniale &#8211; \u00e8 indispensabile al fine di applicare in modo appropriato i criteri per la loro liquidazione, anche in virt\u00f9 delle modifiche di recente apportate dall\u2019Osservatorio di Milano alle tabelle meneghine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una prima precisazione va fatta con riferimento al <strong>danno biologico<\/strong> che i pi\u00f9 fanno coincidere con il danno alla salute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0, come ben chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7513 del 2018, il danno alla salute non va considerato, e in questo senso \u00e8 d\u2019accordo anche la medicina legale italiana, come nocumento fisico <em>in<\/em> <em>re ipsa<\/em> ma piuttosto quale compromissione delle abilit\u00e0 della vittima nello svolgimento di tutte le sue attivit\u00e0 quotidiane.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto tale profilo il Dott. Rossetti, relatore della citata pronuncia ricordava che \u201c<em>In questo senso si espresse gi\u00e0 quasi vent&#8217;anni fa (ma inascoltata) la Societ\u00e0 Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 defin\u00ec il danno biologico espresso nella percentuale di invalidit\u00e0 permanente, come &#8220;la menomazione (&#8230;) all&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (&#8230;), espressa in termini di percentuale della menomazione dell&#8217;integrit\u00e0 psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attivit\u00e0 quotidiane comuni a tutti&#8221;.\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto per danno biologico \u00e8 da intendersi il danno alla salute nei suoi riflessi dinamico relazionali. Prosegue la Cassazione \u201c<em>Non, dunque, che il danno alla salute \u201ccomprenda\u201d pregiudizi dinamico-relazionali dovr\u00e0 dirsi; ma piuttosto che <strong>il danno alla salute \u00e8 un danno \u201cdinamico relazionale\u201d.<\/strong> Se non avesse conseguenze<\/em> \u201c<em>dinamico relazionali\u201d, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile<\/em>.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque l\u2019incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attivit\u00e0 dinamico-relazionali della vittima non \u00e8 un danno diverso dal danno biologico ma \u00e8 proprio ci\u00f2 che lo compone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ambito della lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali vi possono essere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidit\u00e0 e conseguenze peculiari che abbiano cio\u00e8 reso il pregiudizio subito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mentre le prime vengono liquidate dietro mera dimostrazione del grado di invalidit\u00e0, le seconde richiedono la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito onde ottenerne il risarcimento mediante <strong>personalizzazione<\/strong> del danno. Ed infatti <em>\u201cIn applicazione di tali princ\u00ecpi, questa Corte ha gi\u00e0 stabilito che soltanto in presenza di circostanze &#8220;specifiche ed eccezionali&#8221;, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto pi\u00f9 grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa et\u00e0, \u00e8 consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07\/11\/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18\/11\/2014).\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il danno morale<\/strong>, infine, \u00e8 costituito invece dai<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" title=\"\">[1]<\/a> \u201c..<em>pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perch\u00e9 non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidit\u00e0 permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell&#8217;animo, la vergogna, la disistima di s\u00e9, la paura, la disperazione).\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il danno morale \u00e8 quindi una categoria autonoma<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\" title=\"\">[2]<\/a> rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d&#8217;animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l\u2019essenza del danno biologico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019autonomia di questa categoria \u2013 e il suo non automatico riconoscimento \u2013 si \u00e8 riverberata nella revisione delle Tabelle di Milano che nella loro versione del 2021 specificano e distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale la componente biologico\/relazionale e quella morale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella pronuncia di settimana scorsa la Corte di Cassazione ha quindi chiarito l\u2019operazione che gli operatori del diritto si trovano a dover fare nel momento della liquidazione delle poste risarcitorie e cio\u00e8 dividere il danno non patrimoniale nelle sue componenti dinamico\/relazionale (id est il danno biologico, se del caso personalizzato) e quella morale. Ed infatti \u201c<em>il giudice di merito dovr\u00e0:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1) accertare l&#8217;esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>2) in caso di positivo accertamento dell&#8217;esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico &#8211; prima dell&#8217;ultima, necessaria modificazione all&#8217;indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall&#8217;anno 2000, come danno dinamico\/relazionale), depurata dall&#8217;aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513\/2018, procedere all&#8217;aumento fino al 30%\u00a0del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al gi\u00e0 ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4.15<\/strong>\u00a0\u00a0 Di conseguenza la personalizzazione del danno:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; andr\u00e0 riconosciuta solo dietro specifica e concreta dimostrazione \u201c<em>di circostanze &#8220;specifiche ed eccezionali&#8221;, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto pi\u00f9 grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa et\u00e0.\u201d<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\" title=\"\"><strong>[3]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; se dimostrata, andr\u00e0 liquidata mediante aumento \u201c<em>fino al 30% del valore del solo danno biologico<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\" title=\"\">[4]<\/a> e non prendendo a riferimento il danno non patrimoniale nella sua unitariet\u00e0.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" title=\"\">[1]<\/a> Cass. Civ. sent. n. 7513 del 2018\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\" title=\"\">[2]<\/a> Cass. Civ. ordinanza n. 15733 del 17.05.2022<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\" title=\"\">[3]<\/a> Civile Ord. Sez. 3 Num. 7513 Anno 2018<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\" title=\"\">[4]<\/a> Cass. civ. Sez. III, Ord., 12.09.2022, n. 26805<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n<h4>Allegati<\/h4>\n<p><i class=\"fa fa-caret-right\" aria-hidden=\"true\"><\/i> <a href=\"https:\/\/boglione.eu\/allegati\/ordinanza_12.09.2022.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> ordinanza_12.09.2022.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1349","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1349"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}