{"id":1351,"date":"2021-08-20T03:39:19","date_gmt":"2021-08-20T03:39:19","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/le-asl-sono-civilmente-responsabili-per-le-prestazioni-rese-dai-medici-di-base\/"},"modified":"2026-05-19T10:40:38","modified_gmt":"2026-05-19T10:40:38","slug":"le-asl-sono-civilmente-responsabili-per-le-prestazioni-rese-dai-medici-di-base","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/le-asl-sono-civilmente-responsabili-per-le-prestazioni-rese-dai-medici-di-base\/","title":{"rendered":"The liability of Local Health Authorities (ASLs) for services provided by general practitioners"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Le ASL sono civilmente responsabili per le prestazioni rese dai medici di base.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La Legge n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), ha riconosciuto il principio, di matrice giurisprudenziale (Cfr. Cass. 6243\/2015), in forza del quale le ASL rispondono dei danni cagionati a terzi dai medici convenzionati, prevedendo espressamente all\u2019art. 7 co. II che \u201cLa disposizione di cui al comma 1<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" title=\"\">[1]<\/a> si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell\u2019ambito di attivit\u00e0 di sperimentazione e di ricerca clinica <strong>ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale<\/strong> nonch\u00e9 attraverso la telemedicina\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La Legge Gelli ha, in realt\u00e0, recepito e fatto proprio l\u2019indirizzo assunto dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 6243 del 27 marzo 2015 con la quale, in chiara antitesi rispetto all\u2019orientamento sino a quel momento prevalente, fu statuito che \u201c<em>L\u2019ASL \u00e8 responsabile civilmente, ai sensi dell\u2019art. 1228 c.c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l\u2019assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa \u00e8 assicurata e garantita dal S.s.n. in base ai livelli stabiliti secondo la legge<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Nella menzionata vertenza il tribunale di prime cure e la corte territoriale \u2013 conformemente alla posizione assunta sino a quel momento dai giudici di legittimit\u00e0 \u2013 avevano escluso la responsabilit\u00e0 dell\u2019ASL per l\u2019errore commesso dal medico di base sostenendo che gli obblighi assunti dal SSN nei riguardi dei pazienti avessero contenuto meramente organizzativo e non avessero, invece, ad oggetto la prestazione curativa resa dal medico convenzionato.<br \/>\nLa ASL era, nelle argomentazioni dei primi due gradi di giudizio,\u00a0estranea al rapporto medico\/paziente in quanto la prestazione assistenziale era richiesta al solo medico di base che la erogava in completa autonomia.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La Corte di Cassazione, confutando tale orientamento, dichiarava la responsabilit\u00e0 della ASL prendendo le mosse dalla legge istitutiva del SSN (L. n. 833\/78) che includeva tra i livelli minimi delle prestazioni sanitarie \u201cl\u2019assistenza medico-generica\u201d (art. 14 comma 3, lett h) svolta o in forma ambulatoriale o domiciliare dal personale dipendente del SSN o dal personale con esso convenzionato.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La scelta del medico convenzionato da parte degli utenti avviene, per come spiegato dalla Suprema Corte, attraverso elenchi tenuti dalle ASL, in forza di un rapporto di convenzionamento con i professionisti e quindi la prestazione curativa dell\u2019assistenza medico-generica si inserisce solamente nel momento esecutivo di un\u2019obbligazione preesistente derivante dalla legge che grava esclusivamente sul SSN e non sul medico.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La responsabilit\u00e0 della ASL trova allora il suo fondamento non in una <em>culpa in vigilando<\/em> ma, <em>ex<\/em> art. 1228 c.c., nel rischio insito nell\u2019utilizzazione di terzi nell\u2019adempimento di una propria obbligazione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Aderendo a tale indirizzo, la legge Gelli-Bianco ha esplicitato la responsabilit\u00e0 dell\u2019ente per le prestazioni svolte in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">A corollario di detto principio si inserisce l\u2019art. 10 della L. Gelli che sembra prevedere l\u2019obbligo per il SSN (e in concreto per le strutture) di garantire assicurativamente i medici convenzionati stabilendo all\u2019art. 1 che \u201c<em>Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilit\u00e0 civile verso terzi e per la responsabilit\u00e0 civile verso prestatori d&#8217;opera, ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attivit\u00e0 di formazione, aggiornamento nonch\u00e8 di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria <strong>ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale<\/strong> nonch\u00e8 attraverso la telemedicina.\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Per una migliore valutazione della portata di tale obbligo assicurativo occorrer\u00e0 attendere i famosi decreti attuativi cui la norma rinvia ma che, oramai da anni, attendono di venire alla luce.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" title=\"\">[1]<\/a> <em>\u201cLa struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell&#8217;adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell&#8217;opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorch\u00e9 non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228\u00a0del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.\u201d<\/em><\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1351","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1351","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1351"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1351"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}