{"id":1353,"date":"2020-04-17T03:39:20","date_gmt":"2020-04-17T03:39:20","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/la-responsabilita-extracontrattuale-della-struttura-rispetto-alle-domande-risarcitorie-degli-eredi-il-duplice-ciclo-del-nesso-causale\/"},"modified":"2026-05-19T10:50:29","modified_gmt":"2026-05-19T10:50:29","slug":"la-responsabilita-extracontrattuale-della-struttura-rispetto-alle-domande-risarcitorie-degli-eredi-il-duplice-ciclo-del-nesso-causale","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/la-responsabilita-extracontrattuale-della-struttura-rispetto-alle-domande-risarcitorie-degli-eredi-il-duplice-ciclo-del-nesso-causale\/","title":{"rendered":"The facility\u2019s non-contractual liability in relation to claims for compensation by the heirs. The \u2019two-stage process\u201c of causation"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Il contratto di spedalit\u00e0 concluso tra paziente e struttura \u201c<em>non pu\u00f2 giustificare la qualificazione del rapporto tra struttura sanitaria ed erede del paziente in termini contrattuali<\/em>\u201d che va, a contrario, ricondotto all\u2019alveo della <strong>responsabilit\u00e0 extracontrattuale<\/strong>. \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">E\u2019 quanto statuito dal <strong>Tribunale di Milano, Sez. I Civile Dott.ssa Flamini, con la sentenza n. 2409 del 14 aprile 2020<\/strong>, emessa all\u2019esito di un giudizio avviato nei confronti di una struttura ospedaliera dal congiunto di una paziente deceduta, secondo l\u2019attore, lamentava come conseguenza delle prestazioni colpose ascritte ai sanitari della convenuta.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Ricalcando un orientamento invero gi\u00e0 consolidatosi in seno alla Suprema Corte (Cass. 5590\/2015; Cass. 6914\/2012 ), nonch\u00e9 avanti ai Giudici di Merito (<em>ex multis,<\/em> in ordine di tempo, cfr. sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XIII, 24.10.2019), la prima sezione del Tribunale meneghino ha chiarito che la responsabilit\u00e0 contrattuale \u00e8 invocabile solamente nell\u2019ambito del rapporto struttura\/paziente e non per le domande risarcitorie avanzate nei confronti della prima dai parenti del secondo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><strong>La richiesta danni <em>iure proprio <\/em>del prossimo congiunto di un paziente promossa contro una struttura ospedaliera soggiace, dunque, alla disciplina aquiliana<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u201c<em>N\u00e9 a diverse conclusioni<\/em>\u201d prosegue la pronuncia in commento \u201c<em>pu\u00f2 giungersi sulla base delle pronunce della Suprema Corte che, invocando la figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, qualifica in termini contrattuali la responsabilit\u00e0 della struttura anche nei confronti di soggetti terzi rispetto alle parti che hanno concluso il contratto di spedalit\u00e0 (cfr. tra le pi\u00f9 recenti Cass. 10812\/2019). <u>Tali pronunce, infatti, erroneamente richiamano i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella peculiare fattispecie del contratto concluso tra una gestante e una struttura sanitaria e\/o un medico, avente in particolare ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, con riferimento al nascituro<\/u><\/em>.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Cos\u00ec tratteggiati i limiti della responsabilit\u00e0 entro i quali ricondurre la fattispecie al suo vaglio \u2013 ed i relativi oneri probatori &#8211; il Giudice ha poi effettuato un\u2019importante specificazione \u2013 spesso non chiara o di non immediata percezione &#8211; circa il c.d. nesso causale ed \u201cil rischio\u201d della sua incertezza al termine dell\u2019istruttoria.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il Tribunale ha colto ed evidenziato una fondamentale distinzione che va fatta in tema di nesso eziologico, individuando <strong><u>un duplice ciclo causale<\/u><\/strong> e cio\u00e8:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\">Il <strong>primo<\/strong>, logicamente anteriore, relativo all\u2019<strong>evento dannoso in s\u00e9 <\/strong>consistente nella causalit\u00e0 diretta ed immediata che deve intercorrere tra la condotta del sanitario e\/o della struttura con l\u2019insorgenza o l\u2019aggravamento della patologia lamentata,<\/li>\n<li style=\"text-align:justify\">Il <strong>secondo<\/strong>, a valle, tra la condotta del sanitario\/struttura ed una <strong>possibile \u201cdiversa causa\u201d<\/strong> del danno patito dal paziente.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">A questa bipartizione corrispondono speculari effetti in termini di riparto probatorio e di eventuale incertezza all\u2019esito del giudizio\/procedimento avviato dal reclamante o dai suoi eredi.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Ed infatti se \u201c<em><u>Il primo, quello relativo all&#8217;evento dannoso, deve essere provato dal creditore\/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilit\u00e0 di adempiere, deve essere provato dal debitore\/danneggiante.<\/u> <u>Mentre il creditore deve provare il nesso di causalit\u00e0 fra l&#8217;insorgenza (o l&#8217;aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto<\/u>). Conseguenzialmente <strong>la causa incognita resta a carico dell&#8217;attore relativamente all&#8217;evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilit\u00e0 di adempiere.<\/strong> Se, al termine dell&#8217;istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell&#8217;impossibilit\u00e0 di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull&#8217;attore o sul convenuto.\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">In altre parole, il ciclo causale afferente alla possibilit\u00e0 o meno di adempiere \u2013 e dunque alla dimostrazione del <strong><em>fatto estintivo<\/em><\/strong> del diritto al risarcimento \u2013 assume rilievo solamente dopo che il danneggiato abbia dimostrato la correlazione causale tra la condotta del debitore e l\u2019evento dannoso, dunque del <strong><em>fatto costitutivo<\/em><\/strong> del diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u201c<em>Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l&#8217;aggravamento della situazione patologica (o l&#8217;insorgenza di nuove patologie per effetto dell&#8217;intervento) \u00e8 causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l&#8217;onere di provare che l&#8217;inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall&#8217;attore, \u00e8 stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all&#8217;intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l&#8217;intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l&#8217;esecuzione esperta dell&#8217;intervento chirurgico medesimo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Cos\u00ec individuato il <em>genus<\/em> di responsabilit\u00e0 invocabile dagli eredi (abbiamo detto extracontrattuale) e specificato il \u201c<em>duplice ciclo causale<\/em>\u201d \u2013 e le relative incombenze probatorie \u2013 il Tribunale di Milano non ha potuto che rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi poich\u00e8, all\u2019esito del giudizio, non era risultata sufficientemente dimostrata l\u2019interdipendenza causale tra il danno e gli interventi eseguiti dai sanitari della struttura convenuta. L\u2019incertezza della causa del sanguinamento a fronte della correttezza della condotta tenuta dal personale sanitario ha giocato dunque un ruolo determinante impedendo di ascrivere il danno alla convenuta.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1353","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1353","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1353"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1353"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}