{"id":1357,"date":"2017-12-06T03:39:20","date_gmt":"2017-12-06T03:39:20","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/nesso-di-causa-e-responsabilita-medica\/"},"modified":"2026-05-19T12:59:38","modified_gmt":"2026-05-19T12:59:38","slug":"nesso-di-causa-e-responsabilita-medica","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/nesso-di-causa-e-responsabilita-medica\/","title":{"rendered":"Causation and medical liability"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Spetta al paziente la dimostrazione in giudizio della sussistenza del nesso di causa tra la condotta del medico ed il danno lamentato in giudizio. La responsabilit\u00e0 contrattuale dispensa il paziente dalla prova della colpevolezza del debitore ma <strong>non lo esonera dal dimostrare preventivamente il nesso eziologico tra quanto lamentato e le prestazioni assistenziali ricevute<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">E\u2019 quanto confermato in una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, tornata a ricordare quali siano gli oneri probatori nell\u2019ambito della responsabilit\u00e0 medica e la loro ripartizione tra le parti, ha chiarito che \u201c<em><u>l&#8217;art. 1218 c.c., solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall&#8217;onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall&#8217;onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento<\/u><\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Ed infatti \u201c<em>nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilit\u00e0 medica, \u00e8 onere dell&#8217;attore, paziente danneggiato, dimostrare l&#8217;esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario \u00e8 stata, secondo il criterio del &#8220;pi\u00f9 probabile che non&#8221;, la causa del danno; se, al termine dell&#8217;istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata&#8221; (cos\u00ec, da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26\/07\/2017, Rv. 645164-01)<\/em>.\u201d (Cass. Civ., Sez. III, 14 novembre 2017, sentenza n. 26825)<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Tali principi sono oramai pienamente accolti e condivisi dai Giudici di merito.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Solo qualche giorno fa, in piena adesione alle citate statuizioni, il Tribunale di Roma ha ricordato come la dimostrazione dell\u2019assenza di un inadempimento o la prova che, ove occorso, questo non sia causalmente riconducibile al danno lamentato dal paziente sia subordinato alla concreta e preventiva dimostrazione da parte del danneggiato stesso dei propri oneri probatori e quindi della verificazione di un danno e della connessione causale tra questo e la condotta dei sanitari.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Non a caso, ha chiarito il giudice capitolino, \u201c <em>..solo dopo aver riscontrato l\u2019esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza di colpa e dell\u2019onere della prova. E\u2019 necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all\u2019art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute \u00e8 connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all\u2019accertamento del nesso eziologico tra l\u2019evento dannoso e la prestazione sanitaria, andr\u00e0 valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.<\/em>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Resta inteso che qualora residuino all\u2019esito dell\u2019istruttoria delle incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico la domanda attorea va rigettata poich\u00e8 \u201c..<em>andr\u00e0 applicata la regola del riparto dell\u2019onus probandi nel senso che, atteso che l\u2019onere della prova della causalit\u00e0 incombe comunque sul danneggiato, sar\u00e0 questi a dover fornire la dimostrazione dell\u2019efficacia sull\u2019eziologia reale della malattia o dell\u2019evento pregiudizievole per la integrit\u00e0 psicofisica<\/em>.\u201d (Tribunale di Roma, Sez. XIII, 27 novembre 2017, sentenza n. 22130)<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1357","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1357","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1357"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1357"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}