{"id":1358,"date":"2017-11-12T03:39:21","date_gmt":"2017-11-12T03:39:21","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/la-struttura-sanitaria-non-risponde-per-i-danni-causati-dal-libero-professi\/"},"modified":"2026-05-19T13:02:08","modified_gmt":"2026-05-19T13:02:08","slug":"la-struttura-sanitaria-non-risponde-per-i-danni-causati-dal-libero-professi","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/la-struttura-sanitaria-non-risponde-per-i-danni-causati-dal-libero-professi\/","title":{"rendered":"The healthcare facility is not liable for damages caused by the freelance professional."},"content":{"rendered":"<p>La struttura sanitaria non risponde dei postumi che siano conseguenza dell\u2019errata esecuzione della prestazione chirurgica resa dal medico libero professionista che abbia un rapporto diretto\/contrattuale con il paziente.<\/p>\n<p>E\u2019 quanto statuito dal Tribunale di Verona con una recente pronuncia nella quale \u00e8 stata accertata la sussistenza della responsabilit\u00e0 esclusiva del sanitario rispetto ai danni lamentati dall\u2019attore e condannato il solo medico al risarcimento.<\/p>\n<p>La dichiarazione di responsabilit\u00e0 esclusiva del medico \u00e8 conseguente all\u2019avvenuta dimostrazione in giudizio del rapporto contrattuale intercorrente tra il medico libero professionista ed il paziente, nonch\u00e9 all\u2019accertamento di assenza di responsabilit\u00e0 direttamente ascrivibili alla struttura.<\/p>\n<p>All\u2019esito del giudizio era infatti emerso che\u00a0 \u201c<em>la **** prima di essere accettata nella casa di cura, stipul\u00f2 direttamente con *** un contratto di prestazione d\u2019opera professionale, con il quale quest\u2019ultimo si obblig\u00f2 personalmente, nei confronti della paziente, ad eseguire l\u2019intervento di chirurgia plastica.<\/em> <em>Ebbene, deve ritenersi che, in casi come questo (in cui cio\u00e8 il sanitario sia stato specificamente scelto dal paziente ed abbia provveduto egli stesso ad accettare il paziente nella clinica), non possa essere ipotizzata alcuna responsabilit\u00e0 della clinica medesima per l\u2019inadempimento dell\u2019obbligazione avente ad oggetto la prestazione chirurgica<\/em>.\u201d (Trib. Verona, Sez. III, 22 giugno 2017).<\/p>\n<p>L\u2019istruttoria condotta nel corso\u00a0 del giudizio aveva contestualmente consentito di escludere l\u2019esistenza di responsabilit\u00e0 della struttura anche ai sensi dell\u2019art. 1228 c.c. per fatto dell\u2019ausiliario poich\u00e9 \u201c<em>Sebbene una parte consistente della giurisprudenza sia giunta alla conclusione che la struttura privata debba rispondere dell\u2019inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche quando quest\u2019ultimo sia stato individuato dal paziente e sia stato solo il tramite per la scelta della clinica, appare nondimeno preferibile la diversa opinione, sostenuta soprattutto in dottrina, che distingue l\u2019ipotesi appena menzionata da quella in cui il paziente si rivolga direttamente alla struttura per ottenere la prestazione chirurgica (ancorch\u00e8 eventualmente indicando il nominativo del sanitario da cui intende ricevere le cure), e che reputa configurabile una responsabilit\u00e0 della struttura per fatto dell\u2019ausiliario ex art. 1228 c.c. soltanto in questa seconda circostanza. Infatti, la responsabilit\u00e0 per fatto degli ausiliari, per operare, presuppone, per un verso, che la casa di cura privata abbia assunto in proprio l\u2019obbligazione di eseguire l\u2019intervento nei confronti del paziente, e, per altro verso, che non intercorra un autonomo rapporto contrattuale tra il paziente e l\u2019ausiliario. Ci\u00f2 accade solo quando, essendosi il paziente rivolto direttamente alla clinica, la prestazione viene eseguita da uno specialista inserito nella struttura in esecuzione dell\u2019obbligazione assunta dalla clinica medesima e, proprio per questo, in qualit\u00e0 di suo ausiliario. Nel caso in esame, invece, come si \u00e8 poco sopra rilevato, <strong>poich\u00e9 l\u2019*** si \u00e8 obbligato personalmente con la cliente ad eseguire la prestazione medica, e poich\u00e9 \u00e8 da escludersi, in assenza di elementi atti a deporre in senso contrario, che nell\u2019oggetto dell\u2019obbligazione gravante sulla casa di cura rientrasse anche l\u2019esecuzione della prestazione chirurgica, si deve concludere che il professionista, nel momento in cui ha effettuato l\u2019intervento, abbia agito come obbligato principale e non come ausiliario della casa di cura<\/strong>.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Si tratta di una decisione che, sebbene certamente condivisibile sotto il profilo sostanziale e giuridico, risulta isolata rispetto all\u2019orientamento maggioritario in giurisprudenza e dottrina che propende per la responsabilit\u00e0 solidale della struttura e del medico operatore, con facolt\u00e0 di regresso ovvero di rivalsa.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1358","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1358"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}