{"id":1363,"date":"2017-02-06T03:39:22","date_gmt":"2017-02-06T03:39:22","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/danno-terminale-o-da-lucida-agonia-o-ancora-catastrofale\/"},"modified":"2026-05-19T13:32:23","modified_gmt":"2026-05-19T13:32:23","slug":"danno-terminale-o-da-lucida-agonia-o-ancora-catastrofale","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/danno-terminale-o-da-lucida-agonia-o-ancora-catastrofale\/","title":{"rendered":"Terminal damage, or \u2018agony\u2019 damage, or even catastrophic damage"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Continua il fermento dottrinario e giurisprudenziale intorno ad una delle pi\u00f9 controverse poste risarcitorie del danno alla persona ovvero il c.d. danno terminale o da lucida agonia o, ancora, catastrofale consistente nel dolore e nella sofferenza fisica e mentale percepiti dal soggetto nell&#8217;intervallo di tempo intercorrente tra la lesione della salute ed il successivo spegnersi delle funzioni vitali sino alla morte.<br \/>\nAl fine di evitare che la liquidazione di tale voce risarcitoria sia rimessa &#8211; come attualmente \u00e8 &#8211; a criteri meramente discrezionali, l&#8217;Osservatorio della Giustizia del Tribunale di Milano, proseguendo nella sua attivit\u00e0 di studio e ricerca gi\u00e0 positivamente concretata nell&#8217;elaborazione delle note Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, ha di recente promosso al proprio interno la costituzione di gruppi di lavoro per l&#8217;approfondimento di criteri di liquidazione di alcune poste risarcitorie non ancora tabellate.<br \/>\nL&#8217;attivit\u00e0 forse pi\u00f9 proficua \u00e8 quella ad oggi tenuta del quarto gruppo che \u00e8 pervenuto ad una proposta tabellare afferente alla liquidazione del danno terminale e che ha presentato i propri risultati in occasione di una giornata di studio e dibattito tenutasi a Milano nell&#8217;Aula Magna del Palazzo di Giustizia il 3 febbraio 2017.<br \/>\nQuesti i principi sostanziali ai quali tale proposta \u00e8 improntata:<br \/>\n<strong>1) Principio di unitariet\u00e0 ed omnicomprensivit\u00e0 del danno terminale<\/strong>: al fine di evitare il pericolo della duplicazione delle poste risarcitorie il danno terminale deve essere inteso quale categoria unica comprensiva dei pregiudizi generalmente definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale; la sua previsione, inoltre, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo ordinario.<br \/>\n<strong>2) Temporaneit\u00e0 del danno<\/strong>: escludendo che il danno terminale possa protrarsi per un lasso indefinito di tempo \u00e8 stata proposta una durata massima di 100 giorni oltre i quali il danno terminale tornerebbe ad essere risarcito secondo i parametri del solo danno biologico temporaneo.<br \/>\n<strong>3) Coscienza del danno<\/strong>: per la sussistenza e conseguente liquidazione del danno terminale \u00e8 indispensabile la dimostrazione in giudizio di una comprovata percezione da parte del danneggiato della fine imminente della vita. Detta consapevolezza, per l&#8217;effetto, rappresenta un presupposto necessario affinch\u00e9 possa esservi il risarcimento del danno terminale nonch\u00e9 termine iniziale per la sua liquidazione.<br \/>\n<strong>4) Intensit\u00e0 decrescente del danno e metodo tabellare<\/strong>: nonostante l&#8217;oggettiva difficolt\u00e0 di stabilire dei criteri univoci per la valutazione e liquidazione del danno terminale, grazie anche all&#8217;ausilio di numerosi medici legali che hanno partecipato attivamente alle attivit\u00e0 di studio, l&#8217;Osservatorio di Giustizia ha elaborato dei criteri liquidativi decrescenti col passare dei giorni (come detto sino ad un massimo di 100) dal momento in cui la sofferenza \u00e8 percepita dal danneggiato. La\u00a0proposta tabellare consente al Giudice per i primi tre giorni di danno terminale &#8211; ritenuti quelli pi\u00f9 intensi e &#8220;dolorosi&#8221; &#8211; di liquidare il danno secondo la propria valutazione equitativa ma entro un massimo di \u20ac 30.000 in alcun modo ulteriormente personalizzabili. A decorrere dal quarto giorno sono previsti via via valori come detto decrescenti ai quali sar\u00e0 applicabile, dietro adeguata prova, una personalizzazione massima del 50%.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il positivo riscontro dell&#8217;indicata proposta tabellare &#8211; che ben potrebbe in futuro assurgere a nuovo criterio liquidativo su base nazionale cos\u00ec come avvenuto per le note Tabelle Milanesi &#8211; \u00e8 dimostrato dalla prima pronuncia giurisprudenziale intervenuta solo qualche giorno fa nella quale il Giudice adito ha ripreso e fatti propri i valori suggeriti ed elaborati dall&#8217;Osservatorio di Milano.<br \/>\nIl Tribunale di Pavia con sentenza n. 11 del 26 gennaio 2017 ha difatti fatto esplicito richiamo agli studi svolti sino ad ora dall&#8217;Osservatorio ed alla conseguente proposta tabellare sopra delineata, liquidando proprio alla stregua di detti valori il danno terminale vantato iure hereditatis dagli attori e dimostrato all&#8217;esito del giudizio. Osserva in particolare l&#8217;indicato Giudice di merito : <em>&#8220;Al fine di procedere con una liquidazione del danno richiesto iure hereditatis avulsa da criteri meramente discrezionali, ritiene questo giudice di poter fare breve cenno ai recenti studi effettuati dall&#8217;Osservatorio sulla Giustizia Tribunale di Milano, pervenuti all&#8217;elaborazione di una proposta tabellare per il danno terminale. In particolare, sebbene tale proposta attualmente non sia stata ancora definitivamente approvata, la stessa pu\u00f2 essere utilmente richiamata quale parametro equitativo per la liquidazione del danno terminale.&#8221;<\/em><br \/>\nIl fatto che una mera proposta tabellare abbia trovato un cos\u00ec rapido riscontro giurisprudenziale &#8211; circostanza certamente indicativa dell&#8217;esigenza per gli operatori del settore di rifarsi a criteri univoci e condivisi &#8211; lascia certo ben sperare avuto riguardo la sua futura ultimazione e conseguente diffusione su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Di seguito\u00a0la proposta tabellare:<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">* valori arrotondati all&#8217;euro<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n<h4>Attachments<\/h4>\n<p><i class=\"fa fa-caret-right\" aria-hidden=\"true\"><\/i> <a href=\"https:\/\/boglione.eu\/en\/allegati\/tabella_liquidazione_danno_terminale.pdf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> tabella_liquidazione_danno_terminale.pdf<\/a><\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"template":"","categories":[],"class_list":["post-1363","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1363"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}