{"id":1365,"date":"2015-12-09T03:39:22","date_gmt":"2015-12-09T03:39:22","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/clausola-claims-made-tra-definizione-delloggetto-del-contratto-e-limitazione-di-responsabilita\/"},"modified":"2026-05-19T13:45:20","modified_gmt":"2026-05-19T13:45:20","slug":"clausola-claims-made-tra-definizione-delloggetto-del-contratto-e-limitazione-di-responsabilita","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/clausola-claims-made-tra-definizione-delloggetto-del-contratto-e-limitazione-di-responsabilita\/","title":{"rendered":"Claims clause: between definition of the object of the contract and limitation of liability"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Ancora una pronuncia della Suprema Corte sulla vexata quaestio della clausola c.d. claims made.<br \/>\nCon la sentenza n. 22891 del 10 novembre 2015 i Giudici di Legittimit\u00e0, in attesa che le Sezioni Unite investite della dibattito si esprimano al riguardo, \u00e8 tornata nuovamente a pronunciarsi circa la vessatoriet\u00e0 o meno di detta clausolazione.<br \/>\nRifacendosi ad un principio oramai pacifico a partire dal 2005 in forza del quale il carattere vessatorio della claims deve accertarsi caso per caso a seguito di una valutazione complessiva del contratto assicurativo invocato, la III sezione della Suprema Corte specifica che tale previsione contrattuale debba ritenersi vessatoria se posta a limitare ci\u00f2 che nelle condizioni generali era pi\u00f9 ampio.<br \/>\nIn particolare la Corte osserva come la clausola claims made non possa considerarsi vessatoria allorch\u00e8 posta a determinare l&#8217;effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione; viceversa qualora dalla lettura delle clausole generali l&#8217;oggetto del contratto sia pi\u00f9 ampio e dunque la successiva clausola claims costituisca una limitazione della garanzia per come risultante dalla previsione precedente, tale clausola non pu\u00f2 che ritenersi vessatoria per come previsto all&#8217;art. 1341 co. II c.c.<br \/>\nA tal proposito la Cassazione specifica che &#8220;..la clausola limitativa si debba considerare vessatoria se esplichi la sua efficacia appunto limitativa rispetto a quella della previsione di altra clausola contrattuale generale, cio\u00e8 di altra clausola contenuta nelle condizioni generali o contenuta nel modulo o formulario.<br \/>\nNe segue che, qualora il contratto assicurativo riconducibile all&#8217;art. 1341 (o all&#8217;art. 1342 c.c.) preveda la claims made nella parte del contratto, avente o meno la veste grafica di clausola, deputata in via esclusiva alla definizione dell&#8217;oggetto della copertura assicurativa, si deve ritenere che la limitazione di responsabilit\u00e0 sfugga all&#8217;art. 1341 c.c., comma 2, giacch\u00e8 la funzione limitatrice della claims made si estrinseca in una previsione o clausola contrattuale unitariamente deputata all&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto del contratto e, quindi, opera all&#8217;interno della stessa previsione di tale oggetto e non in aggiunta ed all&#8217;esterno di essa. L&#8217;accordo delle parti su tale previsione si forma come accordo diretto a delimitare l&#8217;oggetto stesso del contratto e la limitazione di responsabilit\u00e0 fa parte ed \u00e8 espressione di tale delimitazione e, dunque, vede stemperata ogni sua autonomia, sicch\u00e8 non assume il valore di &#8220;condizione&#8221;di per s\u00e8 ed autonomamente rilevante, che necessiti del consenso qualificato.&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Se invece &#8220;&#8230;la clausola claims made si inserisce in un contratto riconducibile alle norme degli artt. 1341 e 1342 c.c., come una specifica clausola, &#8220;condizione&#8221;, che limiti la garanzia assicurativa e, dunque, l&#8217;oggetto del contratto siccome definito e comunque percepibile da altra clausola deputata alla sua individuazione, \u00e8 allora che ricorre la fattispecie della vessatoriet\u00e0, perch\u00e8 la formale previsione della clausola dopo altra idonea a definire in modo pi\u00f9 ampio la garanzia, l&#8217;oggetto del contratto assicurativo, non appartiene pi\u00f9 nell&#8217;economia del contratto all&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto del contratto, ma svolge, dopo una previsione a ci\u00f2 diretta, almeno finch\u00e8 essa sola si legga, una funzione chiarificatrice ulteriore che assume carattere limitativo di ci\u00f2 che nella precedente previsione era pi\u00f9 ampio.&#8221; (Cass. Civ. Sez. III, 10 novembre 2015, n. 22891).<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1365","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1365","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1365"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1365"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}