{"id":1366,"date":"2015-10-15T03:39:22","date_gmt":"2015-10-15T03:39:22","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/il-danno-iure-heridatis-irriconoscibilita-del-danno-da-perdita-di-vita\/"},"modified":"2026-05-19T13:47:38","modified_gmt":"2026-05-19T13:47:38","slug":"il-danno-iure-heridatis-irriconoscibilita-del-danno-da-perdita-di-vita","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/il-danno-iure-heridatis-irriconoscibilita-del-danno-da-perdita-di-vita\/","title":{"rendered":"Damage by inheritance: non-recognition of damage for loss of life"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Con la sentenza n. 15350 del 2015 la Suprema Corte, riunita a Sezioni Unite, ha apposto la parola fine sulla <em>vexata quaestio<\/em> della risarcibilit\u00e0 del danno da perdita da vita inteso quale lesione non del bene salute ma del diverso, ed in un certo senso superiore, bene vita.<br \/>\nCome noto la previsione e relativa risarcibilit\u00e0 di tale diritto era stata riconosciuta da una isolata pronuncia &#8211; l&#8217;ormai celebre <em>&#8220;sentenza Scarano&#8221;<\/em> (Cass. Civ. 1361\/2014) &#8211; a mezzo della quale la Terza Sezione della Corte di Cassazione aveva esplicitamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita di vita e, per l&#8217;effetto, la sua trasferibilit\u00e0 agli eredi iure hereditatis; in particolare nella menzionata pronuncia si era affermato che:<br \/>\n<em>&#8211; &#8220;Il ristoro del danno da perdita da vita ha funzione compensativa e il relativo diritto \u00e8 trasmissibile iure hereditatis&#8221;.<br \/>\n&#8211; &#8220;La perdita della vita deve ritenersi dunque di per s\u00e9 ristorabile in favore della vittima che la subisce, irrilevanti al riguardo invero essendo sia il presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento che il criterio dell&#8217;intensit\u00e0 della sofferenza della vittima per la cosciente e lucida percezione dell&#8217;ineluttabile sopraggiungere della propria fine&#8221;;<br \/>\n&#8211; &#8220;Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all&#8217;exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell&#8217;irrisarcibilit\u00e0 del danno-evento e della risarcibilit\u00e0 dei soli danni-conseguenza.&#8221;<\/em><br \/>\nLe suindicate argomentazioni, in netta rottura con orientamenti oramai pacificamente accolti e consolidati in Giurisprudenza tanto di Legittimit\u00e0 quanto di Merito, avevano di fatto creato un vulnus all&#8217;interno del sistema risarcitorio del danno alla persona a seguito del quale, ben presto, si \u00e8 avvertito come necessario l&#8217;intervento chiarificatore delle Sezioni Unite investite della questione con ordinanza del 4 marzo 2014 n. 2014.<br \/>\nDopo oltre un anno di attesa, la Suprema Corte si \u00e8 finalmente pronunciata &#8211; sentenza n. 15350\/2015 &#8211; confermando il precedente &#8211; e maggioritario &#8211; orientamento giurisprudenziale ed escludendo di fatto la risarcibilit\u00e0 del danno da perdita da vita nonostante la differenza esistente tra lesione del bene salute e quella del bene vita.<br \/>\nHa osservato a tal proposito la Cassazione <em>&#8220;Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue \u00e8 rappresentato dalla perdita del bene giuridico &#8220;vita&#8221; che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente. La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene &#8220;salute&#8221;, pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi. E poich\u00e9 una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, \u00e8 necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo un brevissimo tempo dalle lesioni personali, l&#8217;irrisarcibilit\u00e0 deriva dall&#8217;assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilit\u00e0 di uno spazio di vita brevissimo.&#8221;<\/em><br \/>\nLa suddetta argomentazione &#8211; che la Corte precisa riferirsi alle sole ipotesi di morte immediata o quasi &#8211; pare invero valida anche laddove la morte segua dopo un apprezzabile lasso di tempo: in tali casi si costituir\u00e0 infatti in capo al danneggiato \u2013 e quindi poi trasmesso agli eredi \u2013 un diverso danno terminale (danno biologico terminale, oppure danno catastrofale) che in alcun modo si sovrappone con quello derivante dalla perdita del bene vita.<br \/>\nLa principale motivazione alla quale la Corte ricollega il mancato riconoscimento di tale posta risarcitoria risiede nell&#8217;impossibilit\u00e0, per cos\u00ec dire ontologica, di configurare in capo al danneggiato un diritto al risarcimento che sorgerebbe solo a seguito della sua morte e dunque allorch\u00e9 il soggetto beneficiario ha oramai irrimediabilmente perso la propria capacit\u00e0 giuridica.<br \/>\nTale argomento &#8211; che la dottrina definiva &#8220;epicureo&#8221; [1] \u2013 veniva superato nella sentenza Scarano mediante generico richiamo alla c.d. coscienza sociale in virt\u00f9 della quale ad ogni perdita della vita dovrebbe seguire un risarcimento.<br \/>\nLe Sezioni Unite hanno obiettato evidenziando che <em>&#8220;..la morte provoca una perdita, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ai congiunti che di tal perdita sono risarciti, mentre non si comprende la ragione per la quale la coscienza sociale sarebbe soddisfatta solo se tale risarcimento, oltre che ai congiunti per le perdite proprie, fosse corrisposto anche agli eredi. Come \u00e8 stato osservato (Cass. n. 6754 del 2011), infatti, pretendere che la tutela risarcitoria &#8220;sia data al defunto corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire pi\u00f9 denaro ai congiunti.&#8221;<\/em><br \/>\nA ci\u00f2 si aggiunga che la sentenza n.1361 del 2014 entrava in netto contrasto con un assunto ormai pacifico del nostro ordinamento sin dal 1925 [2] &#8211; e pienamente in linea con la stessa funzione compensativa della responsabilit\u00e0 civile &#8211; in forza del quale un risarcimento esige sempre un pregiudizio conseguente alla lesione; diversamente si snaturerebbe la stessa ratio del risarcimento che, elargito al semplice verificarsi di un evento, assumerebbe i contorni propri di una sanzione penale identificando il pregiudizio risarcibile con la lesione subita.<br \/>\nHa aggiunto a tal proposito la Corte nella sentenza del 2015 <em>&#8220;Pur non contestando il principio pacificamente seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (in adesione a un&#8217;autorevole dottrina e in conformit\u00e0 con quanto affermato da Corte cost. n. 372 del 1994) secondo il quale i danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell&#8217;evento lesivo, in s\u00e9 considerato, si \u00e8 affermato con la sentenza n. 1361 del 2014 che il credito risarcitorio del danno da perdita della vita si acquisirebbe istantaneamente al momento dell&#8217;evento lesivo che, salvo rare eccezioni, precede sempre cronologicamente la morte cerebrale, ponendosi come eccezione a tale principio della risarcibilit\u00e0 dei soli &#8220;danni conseguenza&#8221;.<br \/>\nMa, a parte che l&#8217;ipotizzata eccezione alla regola sarebbe di portata tale da vulnerare la stessa attendibilit\u00e0 del principio e, comunque, sarebbe difficilmente conciliabile con lo stesso sistema della responsabilit\u00e0 civile, fondato sulla necessit\u00e0 ai fini risarcitori del verificarsi di una perdita rapportabile a un soggetto, l&#8217;anticipazione del momento di nascita del credito risarcitorio al momento della lesione verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra il &#8220;bene salute&#8221; e il &#8220;bene vita&#8221; sulla quale concordano sia la prevalente dottrina che la giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u00e0.&#8221;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">N\u00e9 in senso contrario potrebbero valere gli argomenti, frequenti in dottrina, secondo i quali sarebbe contraddittorio riconoscere onerosi risarcimenti dei danni causati da lesioni gravissime e negarli completamente nel caso di illecita privazione della vita.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Sul punto le Sezioni Unite hanno cos\u00ec concluso dichiarando che <em>&#8220;L&#8217;argomento (&#8220;\u00e8 pi\u00f9 conveniente uccidere che ferire&#8221;), di indubbia efficacia retorica, \u00e8 in realt\u00e0 solo suggestivo, perch\u00e8 non corrisponde al vero che, ferma la rilevantissima diversa entit\u00e0 delle sanzioni penali, dall&#8217;applicazione della disciplina vigente le conseguenze economiche dell&#8217;illecita privazione della vita siano in concreto meno onerose per l&#8217;autore dell&#8217;illecito di quelle che derivano dalle lesioni personali, essendo indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entit\u00e0 inferiore.&#8221;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[1] Riecheggerebbe infatti le affermazioni di Epicuro contenute nella Lettera sulla felicit\u00e0 a Meneceo: &#8220;Quindi il pi\u00f9 temibile dei mali, la morte, non \u00e8 nulla per noi, perch\u00e8 quando ci siamo noi non c&#8217;\u00e8 la morte, quando c&#8217;\u00e8 la morte non ci siamo pi\u00f9 noi. La morte quindi \u00e8 nulla, per i vivi come per i morti: perch\u00e8 per i vivi essa non c&#8217;\u00e8 ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci.&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><!-- Item extra fields --><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[2] Cass. Sez. Unite n. 3475 del 1925, in Foro It., 1926, I, 328.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1366","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1366","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1366"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1366"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}