{"id":1369,"date":"2014-09-10T03:39:23","date_gmt":"2014-09-10T03:39:23","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/il-danno-non-patrimoniale-iure-hereditatis\/"},"modified":"2026-05-19T14:06:15","modified_gmt":"2026-05-19T14:06:15","slug":"il-danno-non-patrimoniale-iure-hereditatis","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/il-danno-non-patrimoniale-iure-hereditatis\/","title":{"rendered":"Non-pecuniary damage as an inheritance right"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Con riferimento al danno di natura non patrimoniale richiesto iure hereditatis ampio e dibattuto \u00e8 stato il percorso che ha portato negli anni la giurisprudenza ad elaborare le poste risarcitorie che maturerebbero in capo al de cuius e che si trasferirebbero al suo spirare \u2013 unitamente a tutte le situazioni giuridiche attive e passive del defunto \u2013 in capo agli eredi.<br \/>\nIn particolare due erano le tipologie di danno che negli anni si erano ormai andate a delineare: il danno biologico terminale ed il danno c.d. catastrofale<br \/>\nCon riferimento al danno biologico terminale, la sua liquidazione \u00e8 subordinata alla necessaria intercorrenza di un &#8220;apprezzabile intervallo di tempo&#8221; tra l&#8217;eventus damni e la morte nonch\u00e9 dalla maturazione in tale periodo di un danno alla salute.<br \/>\nEd infatti, ex multis, il Tribunale di Milano neg\u00f2 la risarcibilit\u00e0 del danno biologico terminale richiesto dagli attori iure hereditatis in quanto all&#8217;esito del giudizio era emerso che il decesso del paziente era avvenuto non molto tempo dopo la lesione; nello specifico il Giudice meneghino chiar\u00ec che &#8220;In tema di danno non patrimoniale &#8220;iure successionis&#8221; la domanda dei genitori svolta in qualit\u00e0 di eredi per il danno (biologico e morale) subito dal figlio, non pu\u00f2 essere accolta, in quanto dagli atti \u00e8 risultato che il decesso \u00e8 avvenuto circa due ore dopo l&#8217;incidente e nulla di quanto \u00e8 stato acquisito ha consentito di ritenere che fra l&#8217;incidente ed il decesso sia trascorso un &#8220;apprezzabile lasso di tempo&#8221; durante il quale la sfortunata vittima abbia potuto percepire il degrado della propria salute e l&#8217;imminenza della propria fine, patendo quel danno psichico da agonia (c.d. danno biologico e morale terminale, o danno catastrofico) che certamente avrebbe meritato risarcimento trasmissibile &#8220;iure hereditario&#8221;. Con riferimento a simili fattispecie, negli ultimi anni la Corte di cassazione aveva ritenuto che nel caso di danno per morte, la vittima consegue il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale c.d. terminali, in tutti i casi in cui fra il fatto illecito ed il decesso fosse intercorso &#8220;un apprezzabile lasso di tempo&#8221; (cfr. Cass. 21976\/07). Le recenti sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 affermano la risarcibilit\u00e0 del solo danno morale a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia &#8220;rimasta lucida&#8221; durante l&#8217;agonia in consapevole attesa della fine.&#8221; (Trib. Milano, 16 giugno 2009, sent. n.7724).<br \/>\nConseguentemente affinch\u00e9 possa considerarsi effettivamente maturato in capo al defunto un danno biologico trasmissibile iure hereditatis, gli eredi richiedenti dovranno provare che tra il fatto lesivo ed il decesso sia intercorso un &#8220;apprezzabile lasso di tempo&#8221; tale da far maturare un danno alla salute sul de cuius.<br \/>\nTale danno, si precisa, andr\u00e0 liquidato non mediante riconoscimento di una invalidit\u00e0 permanente massima (100% come punto biologico) quanto piuttosto facendo esclusivo riferimento alla inabilit\u00e0 temporanea semmai personalizzata come recentemente chiarito dalla stessa Suprema Corte.<br \/>\nPronunciatasi qualche mese fa la Corte di Cassazione ha infatti confermato che &#8220;Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse \u00e8 configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrit\u00e0 psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno \u00e8 trasmissibile agli eredi &#8220;iure hereditatis&#8221;; in questo caso, l&#8217;ammontare del danno biologico terminale sar\u00e0 commisurato soltanto all&#8217;inabilit\u00e0 temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovr\u00e0 tenere conto, nell&#8217;adeguare l&#8217;ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno \u00e8 massimo nella sua entit\u00e0 ed intensit\u00e0..&#8221;. (Cass. Civ. Sez. III, 8 luglio 2014, n.15491; Cfr. Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549).<br \/>\nAltra voce presente nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. ed autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto \u00e8 quella del c.d. danno catastrofale inteso quale sofferenza patita dal danneggiato &#8211; a causa delle lesioni riportate &#8211; nell&#8217;assistere, nel lasso di tempo compreso tra l&#8217;evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita.<br \/>\nIn questo caso presupposto imprescindibile di tale posta risarcitoria \u00e8 la lucidit\u00e0 che il danneggiato deve aver avuto dal momento della lesione alla morte ed in mancanza della quale non potr\u00e0 esservi risarcimento.<br \/>\nChiara nel definire le caratteristiche precipue di tale tipologia di danno \u00e8 la stessa Cassazione che recentemente ha enunciato che: &#8220;Rientra nell&#8217;unitaria categoria di danno non patrimoniale il danno catastrofale, che si sostanzia nel risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la morte in cui essa ha avuto la possibilit\u00e0 di rendersi conto della gravit\u00e0 del proprio stato e dell&#8217;approssimarsi della morte. Tale danno, in quanto qualificabile come danno morale spettante &#8220;iure hereditatis&#8221;, pu\u00f2 essere legittimamente trasmesso agli eredi a condizione che la vittima abbia patito quella sofferenza determinata dall&#8217;accorgersi della vicina fine della vita. Di conseguenza, tale danno non \u00e8 configurabile in capo ad una persona che sia rimasta in stato di incoscienza dal momento in cui si \u00e8 verificato l&#8217;evento lesivo fino alla morte (nella specie la Corte di appello aveva ritenuto che la vittima dell&#8217;incidente stradale era stata costantemente in coma per il breve periodo di sopravvivenza e che, di conseguenza, non aveva potuto patire quella sofferenza derivante dalla coscienza della prossima morte di cui oggi gli eredi chiedevano il risarcimento).&#8221; (Cass. Civ. Sez. III, 16 gennaio 2014, n.759).<br \/>\nConseguentemente il danno biologico terminale \u00e8 risarcibile soltanto se il soggetto sopravvive per un apprezzabile intervallo di tempo mentre il danno catastrofale \u00e8 risarcibile a fronte dell&#8217;intensa sofferenza d&#8217;animo patita dalla vittima laddove questa appaia consapevole dell&#8217;approssimarsi del proprio decesso.<br \/>\nNuova e controversa voce risarcitoria \u00e8 stata da ultimo elaborata dalla Cassazione che nella &#8211; gi\u00e0 celebre &#8211; sentenza Scarano ha coniato una nuova tipologia di danno non patrimoniale che gli eredi possono richiedere iure hereditatis in giudizio: il c.d. &#8220;danno da perdita da vita&#8221; inteso quale lesione non gi\u00e0 al diritto alla salute quanto, piuttosto, del diverso bene vita.<br \/>\nA ben vedere la menzionata sentenza n.1361 del 2014 contrasterebbe con un assunto ormai pacifico del nostro ordinamento sin dal 1925 [1] &#8211; e pienamente in linea con la stessa funzione compensativa della responsabilit\u00e0 civile &#8211; in forza del quale un risarcimento esige sempre un pregiudizio conseguente alla lesione; diversamente si andrebbe a snaturare la stessa ratio del risarcimento che, elargito al semplice verificarsi di un evento, assumerebbe i contorni propri di una sanzione penale identificando il pregiudizio risarcibile con la lesione subita.<br \/>\nChiara in tal senso fu la Suprema Corte che nella sentenza n. 26972\/2008 statu\u00ec che &#8220;Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l&#8217;evento dannoso, parlando di &#8221;danno evento&#8221;. E del pari da respingere \u00e8 la variante costituita dall&#8217;affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe &#8220;in re ipsa&#8221;, perch\u00e9 la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell&#8217;effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo&#8221;.<br \/>\nDello stesso avviso \u00e8 stato di recente il Consiglio di Stato che, pronunciandosi sulla natura rimediale del danno non patrimoniale, ha evidenziato come &#8220;Il danno non patrimoniale \u00e8 configurabile quale &#8216;danno-conseguenza&#8217; derivante dall&#8217;effettiva lesione di specifici beni\/valori oggetto di tutela (e non quale mero &#8216;danno-evento&#8217;, in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione), per cui deve essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, se del caso &#8211; e sussistendone le condizioni legittimanti &#8211; attraverso il ricorso a presunzioni.&#8221; (Consiglio di Stato , Sez. VI, 30 aprile 2013, n. 2373).<br \/>\nAlla solida distinzione danni-evento\/danni-conseguenza, come visto solo questi ultimi risarcibili, si aggiunge un ulteriore impasse nel quale incorrerebbe la richiamata sentenza n.361\/2014 e cio\u00e8 il meccanismo stesso della trasmissibilit\u00e0 mortis causa dei diritti.<br \/>\nEd infatti poich\u00e9 le situazioni soggettive che passano agli eredi sono soltanto quelle gi\u00e0 radicate in capo al de cuius prima della morte, ci\u00f2 porta ad escludere la stessa concepibilit\u00e0 di un risarcimento del danno per la perdita della vita in quanto, come chiarito ancora una volta dalla Cassazione, &#8220;l&#8217;estinzione del soggetto non pu\u00f2 tradursi nel contestuale acquisto nel patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento&#8221; [2] in quanto finch\u00e9 la vittima vive non si pu\u00f2 parlare di danno, mentre quando questa muore il diritto al risarcimento non pu\u00f2 entrare nel suo patrimonio che si \u00e8 gi\u00e0 cristallizzato al momento della morte.<br \/>\nD&#8217;altronde il mancato riconoscimento del &#8220;danno da perdita da vita&#8221; non significherebbe in s\u00e9 che il bene vita sia nel nostro ordinamento privo di tutele in quanto &#8220;in tema di risarcimento del danno conseguente ad un sinistro con esiti mortali, la tutela del bene della vita \u00e8 adeguatamente protetto dall&#8217;ordinamento giuridico italiano attraverso l&#8217;applicazione, orientata costituzionalmente, delle norme del codice civile e delle altre leggi che regolano la circolazione dei veicoli. Pertanto, non pu\u00f2 dirsi violato il precetto costituzionale ove i giudici abbiano negato ai congiunti della vittima del sinistro stradale il risarcimento del danno parentale biologico e morale terminale, per non provata cosciente percezione della perdita della vita da parte della vittima stessa.&#8221; (Cass. Civ. Sez. III, 11 ottobre 2012, n. 17320).<br \/>\nSar\u00e0 conseguentemente la Cassazione a dover fare, a Sezioni Unite, nuova chiarezza sui danni non patrimoniali iure hereditatis poich\u00e9 la stessa sentenza Scarano ha ricordato che, come rilevato gi\u00e0 in dottrina, l&#8217;elaborazione dei vari &#8220;..danni terminali (biologico, morale o da &#8220;lucida agonia&#8221;)&#8221; costituisce il &#8220;frutto&#8221; di &#8220;acrobazie logiche e concettuali&#8221;, e di &#8220;intenzioni sostanzialmente compensative della totale assenza di risarcimento per la perdita della vita.&#8221;<br \/>\nLaddove fosse definitivamente riconosciuto risarcimento per tale lesione verrebbe meno il fondamento delle altre richieste voci di danno. In altre parole dovrebbe essere riformulato l&#8217;intero ambito del danno non patrimoniale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><!-- Item extra fields --><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[1] Cass. Sez. Unite n. 3475 del 1925, in Foro It., 1926, I, 328.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[2] Cass. Civ. 16 maggio 2003, n. 7632.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1369","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1369","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1369"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1369"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}