{"id":1389,"date":"2022-01-04T04:45:01","date_gmt":"2022-01-04T04:45:01","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/il-pnrr-e-la-riforma-del-contratto-di-spedizione\/"},"modified":"2026-05-19T10:40:10","modified_gmt":"2026-05-19T10:40:10","slug":"il-pnrr-e-la-riforma-del-contratto-di-spedizione","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/il-pnrr-e-la-riforma-del-contratto-di-spedizione\/","title":{"rendered":"Important news for logistics: legislative changes to the shipping contract"},"content":{"rendered":"<p>La Legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha convertito il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante disposizioni urgenti per l\u2019attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).<\/p>\n<p>Il provvedimento interviene in maniera rilevante sulla disciplina codicistica del contratto di spedizione, all\u2019espresso scopo di favorire i processi di innovazione e razionalizzazione delle attivit\u00e0 logistiche.<\/p>\n<p>\u00a0Le modifiche sono di particolare interesse per molteplici ragioni, tra le quali si segnalano:<\/p>\n<ol>\n<li>la previsione di un <strong>limite di responsabilit\u00e0 per il trasporto intermodale<\/strong> (1\u20ac\/kg per i trasporti nazionali e 3\u20ac\/kg per i trasporti internazionali), applicabile nel caso in cui non sia possibile accertare in quale fase del trasporto si sia verificato il danno;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 per lo <strong>spedizioniere di spendere il nome del proprio mandante<\/strong>, laddove il mandato sia stato conferito con rappresentanza;<\/li>\n<li>l\u2019abolizione di ogni forma di obbligo di stipula dell\u2019assicurazione in capo allo spedizioniere, se non richiesto dal mandante (\u00e8 stato abolito il riferimento agli \u201cusi\u201d);<\/li>\n<li>l\u2019abolizione del riferimento alle istruzioni del mandante nella \u201cscelta della via, del mezzo e delle modalit\u00e0 di trasporto\u201d, oltre che del riferimento ad operare \u201csecondo il miglior interesse\u201d del mandante; nella sua nuova forma, l\u2019art. 1739 c.c. impone pi\u00f9 semplicemente allo spedizioniere di attenersi alle istruzioni del mandante;<\/li>\n<li>l\u2019espressa previsione del <strong>limite di responsabilit\u00e0 di cui all\u2019art. 1696 c.c. anche in capo allo spedizioniere <\/strong>(non pi\u00f9 dunque riservato al vettore);<\/li>\n<li>la previsione di un <strong>privilegio speciale in favore dello spedizioniere<\/strong>, non limitato alle sole cose spedite (ma esteso ad altre spedizioni) in caso di prestazioni periodiche o continuative;<\/li>\n<li>la previsione di un <strong>privilegio generale per il pagamento di dazi doganali<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Si riportano di seguito in grassetto le modifiche apportate dalla riforma, che entra in vigore a partire dal 1.1.2022:<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a) l&#8217;articolo 1696 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00a0&#8220;Art. 1696. (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate). &#8211; Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.<\/p>\n<p>Il\u00a0 risarcimento\u00a0 dovuto\u00a0 dal\u00a0 vettore\u00a0 non\u00a0\u00a0 pu\u00f2\u00a0\u00a0 essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di\u00a0 peso\u00a0 lordo\u00a0 della\u00a0 merce perduta o avariata nei trasporti nazionali <strong>terrestri<\/strong> e all&#8217;importo di cui all&#8217;articolo 23,\u00a0 paragrafo\u00a0 3,\u00a0 della\u00a0 Convenzione\u00a0 relativa\u00a0 al contratto\u00a0 di\u00a0 trasporto\u00a0 internazionale\u00a0 di\u00a0 merci\u00a0 su\u00a0 strada,\u00a0 con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai\u00a0 sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621,\u00a0 nei\u00a0 trasporti\u00a0 internazionali <strong>terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali\u00a0 e\u00a0 ferroviari,\u00a0 sempre\u00a0 che\u00a0 ricorrano\u00a0 i\u00a0 presupposti\u00a0 ivi previsti per il sorgere della responsabilit\u00e0 del vettore.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il\u00a0 tramite di pi\u00f9 mezzi vettoriali\u00a0 di\u00a0 natura\u00a0 diversa\u00a0 e\u00a0 non\u00a0 sia\u00a0 possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato\u00a0 il\u00a0 danno, il risarcimento dovuto dal vettore\u00a0 non\u00a0 pu\u00f2\u00a0 in\u00a0 ogni\u00a0 caso\u00a0 essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di\u00a0 peso\u00a0 lordo\u00a0 della\u00a0 merce perduta o avariata nei trasporti\u00a0 nazionali\u00a0 e\u00a0 a\u00a0 3\u00a0 euro\u00a0 per\u00a0 ogni chilogrammo\u00a0 di\u00a0 peso\u00a0 lordo\u00a0 della\u00a0 merce\u00a0 perduta\u00a0 o\u00a0 avariata\u00a0 nei trasporti internazionali. <\/strong><\/p>\n<p>Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalit\u00e0 previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.<\/p>\n<p>Il vettore non pu\u00f2 avvalersi della limitazione della responsabilit\u00e0 prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l\u2019avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l&#8217;esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell&#8217;esercizio delle loro funzioni&#8221;;<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 b) l&#8217;articolo 1737 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>&#8220;Art. 1737. (Nozione). &#8211; Il contratto di spedizione \u00e8 un mandato con il quale lo spedizioniere assume l&#8217;obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante <strong>o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o pi\u00f9 contratti di trasporto con uno o pi\u00f9 vettori e di compiere le operazioni accessorie<\/strong>&#8220;;<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 c) l&#8217;articolo 1739 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>&#8220;Art.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1739. (Obblighi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dello\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 spedizioniere). &#8211; <strong>Nell&#8217;esecuzione del mandato<\/strong> lo spedizioniere \u00e8 tenuto a osservare le istruzioni del mandante.<\/p>\n<p><strong>Lo\u00a0\u00a0 spedizioniere\u00a0\u00a0 non\u00a0\u00a0 ha\u00a0\u00a0 l&#8217;obbligo\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 provvedere all&#8217;assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante&#8221;; <\/strong><\/p>\n<p><em>[rimossa la dicitura \u201ccommittente\u201d e il riferimento al miglior interesse dello stesso &#8211; rimosso il riferimento agli usi per l\u2019assicurazione delle merci]<\/em><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 d) l&#8217;articolo 1741 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>&#8220;Art. 1741. (Spedizioniere vettore). &#8211; Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l&#8217;esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.<\/p>\n<p><strong>Nell&#8217;ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l&#8217;articolo 1696<\/strong>&#8220;;<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 e) l&#8217;articolo 2761 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>&#8220;Art. 2761. (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario).\u00a0 &#8211; I crediti dipendenti dal contratto di trasporto <strong>e di spedizione<\/strong> e quelli per le spese d&#8217;imposta anticipate dal vettore <strong>o dallo spedizioniere<\/strong> hanno privilegio sulle cose trasportate <strong>o spedite<\/strong> finch\u00e9 queste rimangono presso di lui. <strong>Tale privilegio pu\u00f2 essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui \u00e8 sorto il credito purch\u00e9 tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.<\/strong><\/p>\n<p>I crediti derivanti dall&#8217;esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l&#8217;esecuzione del mandato.<\/p>\n<p><strong>Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all&#8217;articolo 2752. <\/strong><\/p>\n<p>I crediti derivanti dal\u00a0\u00a0 deposito\u00a0\u00a0 o\u00a0\u00a0 dal\u00a0\u00a0 sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.<\/p>\n<p>Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell&#8217;articolo 2756&#8243;.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"template":"","categories":[18],"class_list":["post-1389","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-marine-shipping"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1389","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1389"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}