{"id":1393,"date":"2020-06-14T04:45:02","date_gmt":"2020-06-14T04:45:02","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/ancora-poca-chiarezza-interpretativa-sulle-polizze-claims-made-e-sulle-garanzie-postume\/"},"modified":"2026-05-19T10:49:15","modified_gmt":"2026-05-19T10:49:15","slug":"ancora-poca-chiarezza-interpretativa-sulle-polizze-claims-made-e-sulle-garanzie-postume","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/ancora-poca-chiarezza-interpretativa-sulle-polizze-claims-made-e-sulle-garanzie-postume\/","title":{"rendered":"There is still little interpretative clarity on the \"claims made\" clause and on post-completion guarantees."},"content":{"rendered":"<p>I contratti di assicurazione stipulati secondo la forma \u201cclaims made\u201d hanno suscitato un grande dibattito, culminato con esito apparentemente definitivo con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 22437\/2018.<\/p>\n<p>La sentenza delle SS.UU. ha certamente avuto il pregio di ricondurre l\u2019assicurazione <em>on claim made basis<\/em> allo schema contrattuale tipico del contratto di assicurazione, dichiarando superfluo il controllo di meritevolezza ex art. 1322 secondo comma c.c., che la giurisprudenza antecedente aveva teorizzato qualificando tale contratto come \u201catipico\u201d.<\/p>\n<p>Se da una parte si \u00e8 sancita la validit\u00e0 e la tipicit\u00e0 di questa diffusa forma di contratto di assicurazione, dall\u2019altra permangono alcune criticit\u00e0 interpretative. La Suprema Corte ha evidenziato che il contratto di assicurazione su base <em>claims<\/em>, proprio in quanto contratto tipico, incontra i limiti di legge secondo quanto previsto dal primo comma dell\u2019art. 1322 c.c., con la conseguenza che l\u2019interprete \u00e8 chiamato ad operare una verifica della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l&#8217;adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge.<\/p>\n<p>Tale indagine ha ad oggetto, tra l\u2019altro, la <strong>causa concreta del contratto<\/strong> sotto il profilo della liceit\u00e0 e dell&#8217;adeguatezza dell&#8217;assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, investendo la fase precontrattuale e quella dell&#8217;attuazione del rapporto, con la conseguenza che la tutela invocabile dall&#8217;assicurato pu\u00f2 esplicarsi, in termini di effettivit\u00e0, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.<\/p>\n<p>Tale verifica, tuttavia, pare fornire risultati opposti in tema di c.d. <strong>ultrattivit\u00e0 della garanzia<\/strong>, altres\u00ec nota come <strong>garanzia postuma<\/strong>. Il contratto di assicurazione su base <em>claims<\/em> identifica tra gli elementi essenziali del diritto all\u2019indennizzo la richiesta di risarcimento, talvolta definita come sinistro, la quale deve pervenire nel corso del periodo assicurato. In assenza di diversa pattuizione, una polizza <em>claims made<\/em> esaurisce i suoi effetti allo scadere del periodo assicurato nel senso che eventuali richieste di risarcimento successive ad esso non rientrano nella copertura.<\/p>\n<p>Con una recente ordinanza (Cass. civ. Sez. III, Ord. 13-05-2020, n. 8894) la Suprema Corte ha tuttavia dichiarato la <strong>nullit\u00e0 di una clausola claims, <\/strong>erroneamente interpretata come <strong>garanzia postuma di un anno<\/strong>, che prevedeva in realt\u00e0 che entro 12 mesi dalla cessazione del contratto <strong>dovesse essere denunciato il sinistro. <\/strong>La Corte ha ritenuto la clausola\u00a0vessatoria e nulla per contrariet\u00e0 all\u2019art. 2965 c.c., norma che commina la nullit\u00e0 dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l\u2019esercizio del diritto. Secondo la Corte, tale formula di garanzia imporrebbe infatti all\u2019assicurato un termine di decadenza entro il quale esercitare il diritto all\u2019indennizzo, condizionato per\u00f2 alla formulazione della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, ossia al fatto di un terzo sul quale l\u2019assicurato non avrebbe alcun potere.<\/p>\n<p>L&#8217;interpretazione offerta dai giudici di legittimit\u00e0 \u00e8 a nostro avviso errata, seppure il risultato concretamente raggiunto sia condivisibile: la clausola stabiliva infatti un termine entro il quale denunciare il sinistro in contrasto con il termine di prescrizione di due anni stabilito dall&#8217;art. 2952 c.c. Tuttavia, la Corte ha qualificato tale termine come &#8220;garanzia postuma&#8221; ed ha conseguentemente dichiarato la nullit\u00e0 di una postuma in forma claims made di un anno. Il provvedimento appare in contrasto con una precedente decisione della Corte (Cass. civ. Sez. VI &#8211; 3, Ord. 09-07-2019, n. 18413) che non aveva censurato sotto alcun profilo una clausola simile, avallando al contrario l\u2019interpretazione offerta dalla Corte territoriale secondo la quale una garanzia postuma cos\u00ec congeniata avrebbe dovuto essere qualificata come una <strong>clausola di mera delimitazione del rischio<\/strong>.<\/p>\n<p>Il contrasto sopra delineato evidenzia le persistenti difficolt\u00e0 nell\u2019interpretazione delle polizze <em>claims<\/em> <em>made<\/em>, che vanno peraltro oggi contestualizzate rispetto alle varie norme di settore che hanno imposto garanzie postume decennali a medici, avvocati e imprese edili per citare i casi pi\u00f9 rilevanti.<\/p>\n<p>Permane quindi a livello sistemico generale una zona grigia, rappresentata dalle polizze <em>claims made<\/em> prive di normativa di settore, nell\u2019ambito della quale il contratto di assicurazione pu\u00f2 essere oggetto di attento scrutinio in sede giudiziaria circa l\u2019assolvimento della \u201ccausa in concreto\u201d del contratto.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, una copertura con retroattivit\u00e0 illimitata ma priva della garanzia postuma potrebbe essere ritenuta invalida allorch\u00e9 l\u2019assicurato fornisca prova che tale forma contrattuale sia assolutamente inidonea a soddisfare le esigenze concrete di protezione della propria sfera giuridica. Parimenti, una postuma limitata nel tempo rispetto all\u2019esposizione del soggetto assicurato ad azioni di terzi potrebbe essere considerata nulla, potendosi &#8211; come visto &#8211; ravvisare in tale forma contrattuale l\u2019apposizione di un illegittimo termine di decadenza per l\u2019assicurato.<\/p>\n<p>Tali profili di incertezza impongono una redazione pi\u00f9 consapevole dei testi assicurativi e soprattutto una <strong>maggior attenzione in fase assuntiva del rischio<\/strong>, volta a verificare puntualmente le esigenze di tutela sottoposte dal contraente. La delimitazione temporale della garanzia e la previsione (o meno) di garanzie <strong>postume o retroattive<\/strong> dovrebbero inoltre essere riportate con chiarezza non solo nelle condizioni generali di contratto, spesso di difficile lettura, <strong>ma nel frontespizio di polizza con termini chiari e comprensibili<\/strong>.<\/p>\n<p>Solicitor Simone Moretti<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Di seguito il testo dell&#8217;ordinanza:<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 17\/02\/2020) 13-05-2020, n. 8894<\/p>\n<p>ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI)<br \/>\nAssicurazione della responsabilit\u00e0 civile<br \/>\n\u00a0<\/p>\n<p>Fatto\u00a0Diritto\u00a0P.Q.M.<\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p>SEZIONE TERZA CIVILE<\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p>Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; Presidente &#8211;<\/p>\n<p>Dott. CIGNA Mario &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. VALLE Cristiano &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. PELLECCHIA Antonella &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. CRICENTI Giuseppe &#8211; rel. Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p>ORDINANZA<\/p>\n<p>sul ricorso 15578\/2018 proposto da:<\/p>\n<p>OSPEDALE (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 21, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANTONELLO PIERRO, che lo rappresenta e difende;<\/p>\n<p>&#8211; ricorrente &#8211;<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>C.M., G.T., GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA;<\/p>\n<p>&#8211; intimati &#8211;<\/p>\n<p>avverso la sentenza n. 7322\/2017 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 21\/11\/2017;<\/p>\n<p>udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17\/02\/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.<\/p>\n<p>Svolgimento del processo<\/p>\n<p>L&#8217;Ospedale (OMISSIS) \u00e8 stato convenuto in giudizio dai genitori del bambino C.L. per il risarcimento di danni subiti da quest&#8217;ultimo nel corso di un ricovero presso il detto Ospedale.<\/p>\n<p>La struttura sanitaria \u00e8 stata condannata al risarcimento, ma, sin dal momento della sua costituzione in giudizio, aveva chiesto di essere manlevata dalla compagnia di assicurazione, le Generali Italia spa, la quale ha tuttavia eccepito che il contratto conteneva una clausola claims made, che impone di denunciare il sinistro entro dodici mesi dalla cessazione di efficacia, e che quel termine era in realt\u00e0 inutilmente trascorso.<\/p>\n<p>Il giudice di primo grado ha ritenuto tale clausola non vessatoria, e dunque legittimo il rifiuto da parte della societ\u00e0 Generali spa di tenere indenne l&#8217;Ospedale.<\/p>\n<p>Il Giudice di appello ha confermato questo giudizio, aggiungendo che, oltre a non essere vessatoria, la clausola claims made cosi inserita, perseguiva interessi meritevoli di considerazione, meglio, non rendeva il contratto immeritevole di tutela.<\/p>\n<p>Questa decisione \u00e8 impugnata dall&#8217;Ospedale con tre motivi, cui si oppone la societ\u00e0 Generali spa con controricorso.<\/p>\n<p>Motivi della decisione<\/p>\n<p>1.- La ratio della decisione impugnata.<\/p>\n<p>La Corte di appello fa applicazione della decisione a sezioni unite di questa Corte, secondo cui la clausola claims made non \u00e8 di per s\u00e8 vessatoria, ma pu\u00f2 diventare non meritevole di tutela quando comporti un significativo squilibrio tra le parti ai danni di una di esse, e questo accertamento \u00e8 rimesso in concreto alla discrezionalit\u00e0 del giudice di merito (Cass. Sez. u. 9140\/2016).<\/p>\n<p>Ritiene poi la corte che questo accertamento \u00e8 stato effettuato correttamente dal giudice di primo grado, anche se costui ha discusso di vessatoriet\u00e0, ma in realt\u00e0 intendeva riferirsi alla meritevolezza, e che comunque valutata quest&#8217;ultima alla stregua dei canoni indicati dalle sezioni unite, doveva affermarsi la piena validit\u00e0 della clausola.<\/p>\n<p>Merita ricordare che la clausola in questione prevedeva l&#8217;obbligo dell&#8217;assicuratore di tenere indenne l&#8217;assicurato solo dei sinistri dipendenti da condotte tenute tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), ma a condizione che: a) vi fosse stata richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato entro quel periodo; b) che ricevuta richiesta di risarcimento, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, l&#8217;assicurato avesse denunciato il sinistro alla compagnia.<\/p>\n<p>2.- L&#8217;Ospedale ricorrente propone tre motivi.<\/p>\n<p>2.1.- I primi due attengono alla medesima questione e possono trattarsi congiuntamente.<\/p>\n<p>Con il primo motivo si denuncia violazione degli\u00a0artt. 99, 112, e 113 c.p.c..\u00a0Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe compiuto una valutazione diversa da quella sottopostagli dalla difesa dell&#8217;Ospedale. Avrebbe, cio\u00e8, fatto questione di vessatoriet\u00e0, quando invece gli veniva chiesto di verificare la meritevolezza della clausola.<\/p>\n<p>La questione della immeritevolezza, ritenuta come questione diversa dalla vessatoriet\u00e0, era stata riproposta con un motivo d&#8217;appello, e la corte di secondo grado, ritornando sulla motivazione del primo, avrebbe continuato a discutere di vessatoriet\u00e0, trascurando ancora una volta la vera domanda posta dall&#8217;Ospedale, ossia quella volta ad affermare che la clausola non solo e non tanto era vessatoria, quanto soprattutto ed anche immeritevole.<\/p>\n<p>Con il secondo motivo si fa questione subordinata. Ossia: ove si ritenesse che invece la corte di appello si \u00e8 pronunciata anche sulla meritevolezza della clausola, allora la decisione sarebbe nulla per difetto di motivazione (si denuncia dunque violazione\u00a0dell&#8217;art. 132 c.p.c.).<\/p>\n<p>2.2. Entrambi questi motivi sono infondati.<\/p>\n<p>Infatti la corte di merito prende atto che il ricorrente Ospedale pone una questione di meritevolezza della clausola (e non solo di vessatoreit\u00e0), e conseguentemente la affronta, cosi che non incorre in omessa pronuncia, in quanto, da un lato, osserva come le considerazioni fatte dal giudice di primo grado quanto alla vessatoriet\u00e0 possono ben considerarsi come relative anche, nella ratio di quella decisione, alla meritevolezza, e dall&#8217;altro lato, affronta la questione direttamente nel merito, sostenendo che la clausola non \u00e8 immeritevole di tutela alla luce di quanto statuito da Cass. Sez. un 9140\/2016.<\/p>\n<p>3.- Con il terzo motivo il ricorrente invece lamenta violazione degli\u00a0artt. 1322 e 1362 c.c..<\/p>\n<p>Sostiene che ha errato la corte di merito nel ritenere meritevole la clausola, anche alla luce di quanto deciso dalla citata decisione delle Sezioni Unite.<\/p>\n<p>Infatti, \u00e8 ben vero che in questo caso la clausola non impone di denunciare il sinistro entro il termine di scadenza del contratto, bens\u00ec concede dodici mesi da quella scadenza, ma, pur cosi facendo, pone l&#8217;assicurato in una condizione di difficolt\u00e0 e debolezza, in quanto la denuncia del sinistro all&#8217;assicurazione (entro i dodici mesi dalla scadenza) presuppone che l&#8217;assicurato abbia ricevuto una tempestiva richiesta di risarcimento dal danneggiato, o meglio, che l&#8217;abbia ricevuta tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente, la clausola claims made fa dipendere la prestazione dell&#8217;assicurazione non solo dall&#8217;evento dedotto in contratto, ma altres\u00ec da un ulteriore evento incerto, quale \u00e8 la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato: se questa ultima non \u00e8 tempestiva, non potr\u00e0 esserlo neanche quella dell&#8217;assicurato.<\/p>\n<p>La copertura assicurativa, infatti, decade se il terzo danneggiato decide di formulare la richiesta di risarcimento trascorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto. Ossia: la tempestivit\u00e0 della richiesta di manleva, dipende dalla tempestivit\u00e0 della richiesta di risarcimento da parte del terzo, e questa dipendenza pone l&#8217;assicurato in una condizione di ingiustificato svantaggio nei confronti dell&#8217;assicuratore, creando una decadenza che il contraente non pu\u00f2 evitare.<\/p>\n<p>3.1.- Questo motivo \u00e8 fondato.<\/p>\n<p>La Sezioni Unite sono ritornate sulla questione, a seguito di due ordinanze di rimessione che ritenevano insoddisfacente la soluzione proposta dalla decisione n. 9140 del 2016.<\/p>\n<p>Con sentenza 22437 del 2018 hanno riconsiderato la questione della clausola claims made (e di clausole simili) sotto un profilo qui rilevante: hanno cio\u00e8 ritenuto che l&#8217;inserimento in un contratto di assicurazione di una clausola del tipo claims made non stravolge il tipo contrattuale, comportandone l&#8217;atipicit\u00e0, e dunque non si applica\u00a0dell&#8217;art. 1322 c.c., comma 2, che, quanto ai contratti atipici, richiede che ne sia valutata la meritevolezza.<\/p>\n<p>Piuttosto, l&#8217;inserimento nel contratto di assicurazione di una clausola siffatta mantiene inalterato il tipo negoziale, ampliandone semmai il contenuto o comportandone un adattamento agli interessi delle parti, cosi che non si tratter\u00e0 di valutarne la meritevolezza funzionale (astratta o concreta che sia) bens\u00ec di valutare se la determinazione del contenuto contrattuale \u00e8 avvenuta nei limiti della legge (art. 1322 c.c., comma 1).<\/p>\n<p>La tesi che si ricava dalla decisione delle Sezioni Unite \u00e8 semplice: un contratto pu\u00f2 dirsi atipico quando non presenta alcun carattere che differenzia un tipo dall&#8217;altro, o che identifica un tipo piuttosto che un altro.<\/p>\n<p>Nel caso del contratto di assicurazione il carattere che fonda la tipicit\u00e0 attiene alla obbligazione di tenere indenne l&#8217;assicurato, posta a carico dell&#8217;assicuratore, e subordinata ad un evento incerto.<\/p>\n<p>La circostanza di prevedere che l&#8217;avverarsi di tale evento va denunciato in un certo termine non attribuisce al contratto una caratteristica diversa da quelle che fonda la tipicit\u00e0 dell&#8217;assicurazione (alea, prestazione subordinata ad evento incerto).<\/p>\n<p>Se la premessa \u00e8 questa, cosi astratta, era di conseguenza ovvio affermare che &#8220;Il modello di assicurazione della responsabilit\u00e0 civile con clausole &#8220;on claims made basis&#8221;, quale deroga convenzionale\u00a0all&#8217;art. 1917 c.c., comma 1, consentita\u00a0dall&#8217;art. 1932 c.c., \u00e8 riconducibile al tipo dell&#8217;assicurazione contro i danni e, pertanto, non \u00e8 soggetto al controllo di meritevolezza di cui\u00a0all&#8217;art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi\u00a0dell&#8217;art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l&#8217;adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge&#8221;. (Cass. Sez. Un 22437\/ 2018).<\/p>\n<p>Questa ricostruzione va riferita dunque al caso concreto.<\/p>\n<p>E&#8217; noto che l&#8217;elemento che caratterizza l&#8217;assicurazione contro i danni \u00e8 quello descritto\u00a0dell&#8217;art. 1917 c.c., comma 1, ossia che l&#8217;assicuratore &#8220;\u00e8 obbligato a tenere indenne l&#8217;assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell&#8217;assicurazione, deve pagare a un terzo&#8221;.<\/p>\n<p>L&#8217;obbligo di tenere indenne dal peso economico dei fatti accaduti durante il tempo dell&#8217;assicurazione \u00e8 l&#8217;elemento che caratterizza il tipo, ossia che fonda la tipicit\u00e0 del contratto di assicurazione.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 non comporta ovviamente che la clausola &#8220;a richiesta fatta&#8221; (claims made) costituisca una deroga, ammissibile, a quel comma 1, ossia alla previsione per cui l&#8217;assicuratore \u00e8 tenuto a mantenere indenne l&#8217;assicurato, deroga che trasforma il tipo, rendendo il contratto diverso da quello di assicurazione (Cass. 5624\/2005).<\/p>\n<p>Il che non teneva conto del fatto che la clausola claims made non incide sulla caratteristica tipica del contratto di assicurazione (scambio di prezzo contro obbligo di tenere indenne), ma regola semmai il diverso ruolo della richiesta risarcitoria rispetto al fatto oggetto di assicurazione.<\/p>\n<p>Da qui la precisazione da parte della citata decisione delle sezioni unite, che, come detto, ha riferito alla disciplina\u00a0dell&#8217;art. 1322 c.c., comma 1, l&#8217;esercizio di autonomia privata svolto da quella clausola.<\/p>\n<p>Ora, qui non \u00e8 il caso di entrare nella questione di come si valuti la meritevolezza: se attenga al tipo o alla causa, se possa farsene applicazione ai contratti tipici in aggiunta al criterio della illiceit\u00e0 (art. 1343 c.c.).<\/p>\n<p>E&#8217; noto che le soluzioni prospettabili sono due: quella che ritiene che per meritevolezza debba intendersi nient&#8217;altro che illiceit\u00e0, cosi che la norma sarebbe meramente ricognitiva dei divieti di legge, e quella che, invece, intende la meritevolezza come una clausola generale che abilita l&#8217;interprete ad un controllo sulle attivit\u00e0 private (sulla conclusione di contratti atipici) secondo criteri diversi dalla illiceit\u00e0 tipizzata\u00a0dall&#8217;art. 1343 c.c.\u00a0(contrariet\u00e0 a norme imperative, all&#8217;ordine pubblico ed al buon costume), ed il cui contenuto varia a seconda degli interpreti: a volte meritevolezza significa utilit\u00e0 sociale, altre volte immeritevole \u00e8 il contratto che impedisca lo sviluppo della persona e via dicendo.<\/p>\n<p>Possiamo in un certo senso prescindere da questa disputa, in quanto il contratto di assicurazione cui sia apposta la clausola in esame non diventa, per via di tale inserimento, un contratto atipico, e dunque sfugge, come ricordato dalle Sezioni Unite del 2018, sopra citate, alla disciplina\u00a0dell&#8217;art. 1322 c.c., comma 2.<\/p>\n<p>Restando un contratto tipico, cui le parti hanno aggiunto ulteriore contenuto, ricordano le citate Sezioni Unite, si fa riferimento\u00a0dell&#8217;art. 1322 c.c., comma 1, il quale prevede in tal caso che l&#8217;autonomia delle parti, quando si esercita all&#8217;interno del tipo negoziale, senza alterarlo e trasformarlo in un contratto atipico, deve mantenersi nei limiti imposti dalla legge.<\/p>\n<p>E qui il richiamo a tali limiti altro non \u00e8 che il richiamo\u00a0all&#8217;art. 1343 c.c.: si tratta pur sempre di un contratto tipico, salva l&#8217;aggiunta di contenuto ulteriore ad opera delle parti, e dunque di un contratto la cui liceit\u00e0 \u00e8 misurata con il criterio\u00a0dell&#8217;art. 1343 c.c..<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto \u00e8 forse eccessivo allora ricordare che ogni volta che le parti realizzano un assetto di interessi diverso da quello astrattamente descritto dal legislatore va verificata la causa concreta, ossia lo scopo economico individuale.<\/p>\n<p>A volte \u00e8 pi\u00f9 semplicemente questione di verifica di liceit\u00e0 (ai sensi\u00a0dell&#8217;art. 1343 c.c.) anche della singola clausola.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 il caso che ci occupa: le parti hanno arricchito il tipo contrattuale (assicurazione contro i danni) con la previsione di una decadenza a carico dell&#8217;assicurato, nei termini che si sono sopra ricordati.<\/p>\n<p>Non \u00e8 necessario postulare che questa clausola giustifica l&#8217;intera operazione negoziale (nei termini della causa concreta), \u00e8 sufficiente chiedersi se sia lecita in s\u00e8 e per s\u00e8, alla luce del criterio di cui art. 1322, comma 1, ossia se si mantenga nei limiti imposti dalla legge.<\/p>\n<p>La clausola, come ricordato, pone una decadenza a carico dell&#8217;assicurato non dipendente da una sua condotta: l&#8217;assicurato pu\u00f2 fare denuncia dell&#8217;evento nei 12 mesi dalla cessazione del contratto solo se abbia ricevuto in quei termini temporali la richiesta di risarcimento del danno, condizione che ovviamente dipende esclusivamente dal terzo danneggiato.<\/p>\n<p>In tali termini essa contrasta con disposizioni imperative di legge, non solo con\u00a0l&#8217;art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie, e che tra queste annovera espressamente quelle che impongono decadenze, ma altres\u00ec con\u00a0l&#8217;art. 2965 c.c., che commina la nullit\u00e0 dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l&#8217;esercizio del diritto.<\/p>\n<p>Ed invero, il termine apposto alla escussione dell&#8217;assicurazione, ossia al diritto di far valere la prestazione assicurativa a carico dell&#8217;assicuratore, \u00e8 un termine di decadenza, che \u00e8 nullo proprio perch\u00e8 rende, nella fattispecie, eccessivamente difficile l&#8217;esercizio del diritto dell&#8217;assicurato. La difficolt\u00e0 di esercitare il diritto non \u00e8 ovviamente, come ritenuto dal giudice di merito, da valutarsi in termini temporali, nel senso che dodici mesi sono sufficienti per denunciare il sinistro all&#8217;assicurazione, ma va intesa anche nei termini della concreta possibilit\u00e0 di evitare la decadenza attraverso una propria condotta, possibilit\u00e0 che \u00e8 del tutto esclusa o comunque assai ridotta se l&#8217;assicurato pu\u00f2 fare denuncia di sinistro solo in dipendenza dalla condotta del terzo, sulla quale ovviamente non pu\u00f2 influire. Altro \u00e8 prevedere una decadenza nel termine di dodici mesi dalla richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, altro \u00e8 fissare la scadenza di dodici mesi a partire dalla scadenza del contratto, prescindendo dunque dalla circostanza che in tale lasso di tempo pu\u00f2 non pervenire alcuna richiesta di risarcimento, che \u00e8 il presupposto perch\u00e8 l&#8217;assicurato si rivolga all&#8217;assicuratore, ed estendendo peraltro la decadenza al caso in cui una richiesta di risarcimento pervenga all&#8217;assicurato, ma oltre il termine di efficacia del contratto. Cosi che l&#8217;assicurato pu\u00f2 evitare la decadenza a condizione non tanto che il terzo danneggiato faccia richiesta di risarcimento entro dodici mesi dalla cessazione degli effetti del contratto, ma che la faccia prima che si verifichi tale cessazione.<\/p>\n<p>In conclusione, le clausole che rendono difficile l&#8217;esercizio del diritto (art. 2965 c.c.) sono anche quelle che prescindono dalla diligenza della parte, e che fanno dipendere quell&#8217;esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. Nella fattispecie, poich\u00e8 la denuncia del &#8220;sinistro&#8221; dipende dalla richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato verso l&#8217;assicurato, prima del quale quest&#8217;ultimo non ha interesse ad avvisare la sua assicurazione, il medesimo assicurato ha un onere (derivante dalla polizza) cui pu\u00f2 adempiere solo se ha ricevuto in tempo una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, ossia se ha ricevuto la richiesta non solo entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, ma nell&#8217;arco temporale dell&#8217;anno di sua validit\u00e0.<\/p>\n<p>Con conseguente violazione di legge della relativa clausola, di cui\u00a0all&#8217;art. 1322 c.c..<\/p>\n<p>Il ricorso va accolto, con compensazione delle spese, a causa della sopravvenienza della decisione a sezioni unite che ha espresso diverso orientamento rispetto a quella applicata dai giudici di merito a suo tempo.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta primo e secondo e, decidendo nel merito, accoglie la domanda iniziale. Compensa le spese.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, il 17 febbraio 2020.<\/p>\n<p>Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1393","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1393","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1393"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1393"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}