{"id":1396,"date":"2020-02-20T04:45:02","date_gmt":"2020-02-20T04:45:02","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/trasporto-terrestre-incorre-in-colpa-grave-il-vettore-che-lascia-le-chiavi-nel-veicolo-anche-se-allinterno-di-area-privata-chiusa-e-recintata\/"},"modified":"2026-05-19T10:57:20","modified_gmt":"2026-05-19T10:57:20","slug":"trasporto-terrestre-incorre-in-colpa-grave-il-vettore-che-lascia-le-chiavi-nel-veicolo-anche-se-allinterno-di-area-privata-chiusa-e-recintata","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/trasporto-terrestre-incorre-in-colpa-grave-il-vettore-che-lascia-le-chiavi-nel-veicolo-anche-se-allinterno-di-area-privata-chiusa-e-recintata\/","title":{"rendered":"Land transport: the carrier is guilty of gross negligence if they leave the keys in the vehicle, even if it is within a closed and fenced private area."},"content":{"rendered":"<p>In una recente sentenza, resa nell\u2019ambito di un\u2019azione di rivalsa esperita da una compagnia di assicurazioni in forza di copertura trasporti per conto di chi spetta, il Tribunale di Biella (Trib. Biella del 05.02.20) ha affrontato il tema della responsabilit\u00e0 del vettore terrestre per il furto della merce trasportata, fornendo alcuni spunti interessanti circa la ripartizione dell\u2019onere della prova e la verifica della sussistenza della colpa grave, che come noto esclude l\u2019invocabilit\u00e0 del limite di responsabilit\u00e0 1\u20ac\/kg.<\/p>\n<p>Il Tribunale ha ribadito che -nell\u2019ambito del contratto di trasporto regolato dal Codice Civile- il vettore \u00e8 gravato di una presunzione di responsabilit\u00e0 <em>ex recepto<\/em>, superabile <em>\u201csolo con la dimostrazione che l\u2019evento occorso integra gli estremi del <strong>caso fortuito<\/strong> o della <strong>forza maggiore, sussistenti, nell&#8217;ipotesi di furto, soltanto qualora la sottrazione sia avvenuta con violenza o minaccia o, comunque, in circostanze tali da renderla imprevedibile e inevitabile<\/strong>\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Grava sul vettore, di conseguenza, fornire la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il furto <em>\u201cessendo il giudice tenuto a verificare se i fatti, pur riconducibili a un reato, si siano svolti con modalit\u00e0 a tal punto atipiche e abnormi da doversi ritenere imprevedibili e inevitabili, nonostante le misure di prevenzione adottate da parte debitrice\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, il vettore terrestre aveva lasciato l\u2019automezzo sul quale era caricata la merce all\u2019interno di un\u2019area privata, recintata, munita di telecamere e chiusa da una sbarra. Tuttavia, <strong>le chiavi del veicolo erano state lasciate all\u2019interno del quadro e le portiere non erano state chiuse<\/strong> per il tempo in cui l\u2019autista era rimasto all\u2019interno degli uffici della ditta titolare dell\u2019area.<\/p>\n<p>Dall\u2019esame di tali circostanze, il Giudice ha ritenuto che il furto non costituisse <em>\u201c<strong>n\u00e9 un evento imprevedibile e inevitabile, n\u00e9 un fatto illecito slegabile dalla condotta negligente del vettore, avendo quest\u2019ultimo di fatto agevolato la sottrazione illecita del camion e dei beni ivi contenuti proprio a causa delle omesse misure da parte sua di cautela postulate dall\u2019art. 1693 c.c.,<\/strong> a fortiori se si considera che l\u2019area era circondata da una recinzione corrente lungo tutto il perimetro, salvo che in corrispondenza del varco di ingresso attraversato da una mera sbarra\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Secondo il Tribunale, era altamente improbabile che il furto si sarebbe potuto perfezionare in pieno giorno, in un cos\u00ec ristretto arco di tempo, all\u2019interno di un cortile durante la permanenza presso gli uffici da parte dell\u2019autotrasportatore <em>\u201cqualora questi, in considerazione della sbarra manifestamente non impediente l\u2019ingresso di persone a piedi, avesse estratto le chiavi dal quadro e avesse chiuso l\u2019abitacolo del mezzo\u201d<\/em>. Il furto \u00e8 stato dunque ritenuto eziologicamente ricollegabile alla condotta negligente del vettore, con assorbimento di qualsivoglia altra doglianza quale il travolgimento dell\u2019asta posta sul varco dell\u2019area.<\/p>\n<p>I principi enunciati dal Tribunale appaiono conformi alla giurisprudenza di merito formatasi sull\u2019argomento, che ha costantemente assunto un atteggiamento rigoroso rispetto alla verifica del grado di diligenza professionale richiesto al vettore, qualificando il furto (e talvolta anche la rapina) come un rischio assolutamente prevedibile nell\u2019ambito del trasporto terrestre.<\/p>\n<p>In merito alla quantificazione del danno, il Giudice ha accolto le domande della compagnia agente in rivalsa\u00a0in virt\u00f9 della genericit\u00e0 delle contestazioni avversarie. Su tale punto, il Tribunale ha evidenziato alcuni fondamentali principi di diritto in tema di ripartizione dell\u2019onere della prova ricordando <em>\u201ccome ai sensi dell\u2019art. 2967 c.c. <strong>chi eccepisce l&#8217;inefficacia probatoria dei fatti posti a fondamento della domanda attrice <\/strong><\/em><strong>\u201covvero eccepisce che il diritto si \u00e8 modificato o estinto deve provare i fatti su cui l&#8217;eccezione si fonda\u201d<\/strong><em><strong>, anche qualora si tratti di fatti cd. negativi, non possa limitarsi alla mera e apodittica contestazione dialettica<\/strong>: anche in caso eccepita non debenza della somma da parte del convenuto, quest\u2019ultimo \u00e8 gravato dall\u2019onere della cd. prova negativa, atteso che <\/em>\u201cla negativit\u00e0 dei fatti oggetto della prova non esclude n\u00e9 inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova pu\u00f2 esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo\u201d<em> (Cfr. ex plurimis, Tribunale Palermo sez. V, 28\/08\/2019, n.3886)\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha concluso che<em> \u201cin caso di mancata specifica confutazione &#8211; da intendersi nel senso sopra indicato &#8211; da parte debitrice dei danni allegati e provati da controparte, nonch\u00e9 di omesso adeguato corredo probatorio a supporto delle eccezioni ex art. 2967, 2\u00b0 c. c.c., la domanda svolta da parte creditrice non pu\u00f2 che essere accolta\u201d.<\/em><\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"template":"","categories":[18],"class_list":["post-1396","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-marine-shipping"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1396"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}