{"id":1398,"date":"2018-09-13T04:45:03","date_gmt":"2018-09-13T04:45:03","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/zona-economica-speciale-per-il-porto-di-genova-di-che-cosa-si-tratta\/"},"modified":"2026-05-19T11:13:17","modified_gmt":"2026-05-19T11:13:17","slug":"zona-economica-speciale-per-il-porto-di-genova-di-che-cosa-si-tratta","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/zona-economica-speciale-per-il-porto-di-genova-di-che-cosa-si-tratta\/","title":{"rendered":"Special Economic Zone (SEZ) for the Port of Genoa: what is it all about"},"content":{"rendered":"<p>Per compensare i disagi causati al Porto di Genova dal crollo del c.d. Ponte Morandi, il Governo ha annunciato la creazione di una nuova <strong>Zona Economica Speciale (ZES)<\/strong> per il Porto di Genova, ecco in breve di che cosa si tratta.<\/p>\n<p>Le ZES sono uno strumento gi\u00e0 utilizzato in molti altri Paesi del mondo: solo nel continente asiatico se ne contano oltre 4000. Lo scopo della loro istituzione \u00e8 quello di aumentare la competitivit\u00e0 delle imprese che operano nella ZES mediante <strong>incentivi e agevolazioni di natura fiscale<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019istituzione delle\u00a0ZES si scontra con la normativa europea in tema di <strong>aiuti di Stato <\/strong>(art. 107 TFUE). Il Trattato sancisce tuttavia la compatibilit\u00e0 \u201cdi diritto\u201d con il mercato interno degli aiuti <strong>destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamit\u00e0 naturali oppure da altri eventi eccezionali<\/strong> (art. 107 co. 2 lett. b) e la potenziale ammissibilit\u00e0 degli aiuti rivolti alle <strong>regioni disagiate<\/strong> (art. 107 co. 3).<\/p>\n<p>In Italia le ZES sono state introdotte con il <strong>Decreto Legge n. 91\/2017<\/strong>, convertito con modificazioni dalla Legge n. 123\/2017. Il Decreto definisce le ZES:<\/p>\n<p><em>\u201cuna\u00a0 <strong>zona\u00a0 geograficamente\u00a0 delimitata\u00a0 e chiaramente\u00a0 identificata<\/strong>,\u00a0 situata\u00a0 entro\u00a0 i\u00a0 confini\u00a0 dello\u00a0 Stato, costituita <strong>anche\u00a0 da\u00a0 aree\u00a0 non\u00a0 territorialmente\u00a0 adiacenti<\/strong>\u00a0 purche&#8217; presentino un nesso economico funzionale,\u00a0 e\u00a0 che\u00a0 comprenda\u00a0 <strong>almeno un&#8217;area portuale<\/strong> con le\u00a0 caratteristiche\u00a0 stabilite\u00a0 dal\u00a0 regolamento (UE) n. 1315 dell&#8217;11 dicembre\u00a0 2013\u00a0 del\u00a0 Parlamento\u00a0 europeo\u00a0 e\u00a0 del Consiglio, collegata alla rete transeuropea\u00a0 dei\u00a0 trasporti\u00a0 (TEN-T)\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>E\u2019 inoltre prevista la figura del <strong>Comitato di indirizzo<\/strong>, composta dal Presidente dell\u2019Autorit\u00e0 portuale, che lo presiede, un rappresentante della Regione, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p>La funzione istituzionale del Comitato \u00e8 quella di assicurare:<\/p>\n<ol>\n<li>gli strumenti che garantiscano\u00a0 la\u00a0 <strong>piena\u00a0 operativit\u00e0<\/strong>\u00a0 delle aziende presenti nella ZES;<\/li>\n<li><strong>l&#8217;utilizzo di\u00a0 servizi<\/strong>\u00a0\u00a0 sia\u00a0\u00a0 economici\u00a0\u00a0 che\u00a0\u00a0 tecnologici nell&#8217;ambito ZES;<\/li>\n<li><strong>l&#8217;accesso alle prestazioni<\/strong> di servizi da parte di terzi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019istituzione di una ZES, da realizzarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, deve prevedere un <strong>piano di sviluppo strategico.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Quali sono i benefici per le aziende che operano o intendono operare nella ZES?<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 5 del DL n. 91\/2017 stabilisce che le imprese che operano o intendono operare all\u2019interno della ZES possono usufruire delle seguenti agevolazioni:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>procedure semplificate<\/strong>, con accelerazione dei termini procedimentali ed\u00a0 adempimenti\u00a0 semplificati;<\/li>\n<li><strong>accesso alle infrastrutture esistenti<\/strong> e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal\u00a0 Comitato;<\/li>\n<li>in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES <strong>credito d&#8217;imposta<\/strong> commisurato\u00a0 alla\u00a0 quota\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020\u00a0 nel\u00a0 limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di <strong>50 milioni di euro.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Le agevolazioni sono condizionate al rispetto delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>le imprese beneficiarie devono\u00a0 <strong>mantenere la loro attivit\u00e0 nell&#8217;area ZES per almeno sette anni<\/strong> dopo il\u00a0\u00a0 completamento dell&#8217;investimento oggetto delle agevolazioni, pena\u00a0 la\u00a0 revoca\u00a0 dei benefici concessi e goduti;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/li>\n<li>le imprese\u00a0 beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;Agenzia per la coesione territoriale monitora almeno ogni sei mesi gli interventi e gli incentivi concessi, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il <strong>Comitato di indirizzo<\/strong> sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale.<\/p>\n<p>Il decreto istitutivo della ZES potr\u00e0, infine, stabilire una normativa di funzionamento pi\u00f9 dettagliata in base alle specificit\u00e0 dell&#8217;area interessata.<\/p>\n<p>Solicitor Simone Moretti<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"template":"","categories":[18],"class_list":["post-1398","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-marine-shipping"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1398","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1398"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1398"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}