{"id":1399,"date":"2018-07-17T04:45:03","date_gmt":"2018-07-17T04:45:03","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/entro-quali-limiti-e-legittimo-condizionare-lesecuzione-del-contratto-alla-prestazione-del-consenso-al-trattamento-dei-dati\/"},"modified":"2026-05-19T11:16:20","modified_gmt":"2026-05-19T11:16:20","slug":"entro-quali-limiti-e-legittimo-condizionare-lesecuzione-del-contratto-alla-prestazione-del-consenso-al-trattamento-dei-dati","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/entro-quali-limiti-e-legittimo-condizionare-lesecuzione-del-contratto-alla-prestazione-del-consenso-al-trattamento-dei-dati\/","title":{"rendered":"GDPR: within what limits is it legitimate to make the performance of a contract conditional on consent to data processing?"},"content":{"rendered":"<p>Con una recente pronuncia (Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2018, n. 17278), la Corte di Cassazione ha affermato la legittimit\u00e0 della condotta del prestatore di servizi che condizioni la fornitura del servizio all\u2019espressione del consenso dell\u2019interessato, \u201c<em>sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato [\u2026] il che comporta altres\u00ec la necessit\u00e0, almeno, dell&#8217;indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Si riporta di seguito la massima della pronuncia:<\/p>\n<p><em>\u201cIn tema di consenso al trattamento dei dati personali, la previsione dell&#8217;art. 23 del Codice della privacy, nello stabilire che il consenso \u00e8 validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito Internet, il quale somministri un servizio fungibile, cui l&#8217;utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio (nella specie servizio di newsletter su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro), di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalit\u00e0 pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altres\u00ec la necessit\u00e0, almeno, dell&#8217;indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La sentenza concerne l\u2019interpretazione e l\u2019applicazione del previgente Codice Privacy, recentemente sostituito dal Regolamento UE n. 2016\/679, e in particolare dall\u2019art. 23 del Codice secondo il quale <em>\u201cil consenso \u00e8 validamente prestato solo se \u00e8 <strong>espresso liberamente<\/strong> e <strong>specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato<\/strong>, se \u00e8 documentato per iscritto, e se sono state rese all\u00b4interessato le informazioni di cui all\u00b4articolo 13\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>E\u2019 interessante leggere la pronuncia alla luce della nuova normativa e in particolare dell\u2019art. 7 del GDPR, che all\u2019ultimo comma prevede che <em>\u201c<strong>nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato<\/strong>, si tiene nella massima considerazione l&#8217;eventualit\u00e0, tra le altre, che l&#8217;esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, <strong>sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all&#8217;esecuzione di tale contratto<\/strong>\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>La Corte sembra dunque aver fatto applicazione, nell\u2019interpretare il previgente Codice, dei principi espressi dal nuovo Regolamento, secondo il quale il consenso al trattamento dei dati personali non pu\u00f2 ritenersi validamente espresso qualora riguardi trattamenti non necessari all\u2019esecuzione del contratto e l\u2019esecuzione del contratto sia condizionata alla sua prestazione.<\/p>\n<p>Implicitamente, argomentando <em>a contrario<\/em>, anche il GDPR \u2013 come la sentenza in commento \u2013 sancisce la legittimit\u00e0 della condotta del prestatore di servizi che condizioni l\u2019esecuzione del contratto all\u2019espressione del consenso al trattamento dei dati, ma solo <strong>ancorch\u00e9 il trattamento sia necessario e dunque pertinente al tipo di servizio richiesto dall\u2019interessato.<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso delle <strong>newsletter<\/strong>, trattato dalla Suprema Corte, si potr\u00e0 dunque validamente condizionare la prestazione del servizio all\u2019espressione del consenso al trattamento dei dati, ma occorrer\u00e0 <strong>limitare le informazioni contenute nei messaggi trasmessi all\u2019utente alla tipologia e alla natura di servizi\/categorie merceologiche in relazione alle quali l\u2019utente ha prestato il consenso.<\/strong><\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1399","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1399","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1399"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}