{"id":1400,"date":"2018-07-16T04:45:03","date_gmt":"2018-07-16T04:45:03","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/il-caso-dellintermediazione-dei-diamanti-idb-da-parte-di-istituti-bancari\/"},"modified":"2026-05-19T11:16:54","modified_gmt":"2026-05-19T11:16:54","slug":"il-caso-dellintermediazione-dei-diamanti-idb-da-parte-di-istituti-bancari","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/il-caso-dellintermediazione-dei-diamanti-idb-da-parte-di-istituti-bancari\/","title":{"rendered":"The case of IDB diamond brokerage by banking institutions"},"content":{"rendered":"<p>Con provvedimento n. 26757 del 2017 l\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che la pratica commerciale posta in essere dalle societ\u00e0 Intermarket Diamond Business \u2013 IDB S.p.A., IDB Intermediazioni S.r.l. e Banco BPM S.p.A. costituisce una <strong>pratica commerciale scorretta<\/strong> ai sensi degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, e 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo, nonch\u00e9 violazione degli artt. 49, 50, 52 54 e 66-bis, <strong>e ne ha vietato l\u2019ulteriore continuazione<\/strong>.<\/p>\n<p>I profili di scorrettezza riscontrati riguardano le <strong>informazioni ingannevoli e omissive<\/strong> diffuse attraverso il sito e il materiale promozionale dalle stesse predisposto in merito:<\/p>\n<p>a) al prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato, frutto di una rilevazione oggettiva pubblicata sui principali giornali economici;<\/p>\n<p>b) all\u2019andamento del mercato dei diamanti, rappresentato in stabile e costante crescita;<\/p>\n<p>c) all\u2019agevole liquidabilit\u00e0 e rivendibilit\u00e0 dei diamanti alle quotazioni indicate e con una tempistica certa; e<\/p>\n<p>d) alla qualifica dei professionisti come leader di mercato.<\/p>\n<p>Alla luce delle risultanze istruttorie raccolte nel corso del procedimento \u00e8 emerso che <strong>le quotazioni di mercato erano i prezzi di vendita liberamente determinati dai professionisti in misura ampiamente superiore al costo di acquisto della pietra<\/strong> e ai benchmark internazionali di riferimento (Rapaport e IDEX); l\u2019andamento delle quotazioni era l\u2019andamento del prezzo di vendita delle imprese annualmente e progressivamente aumentato dai venditori e <strong>le prospettive di liquidabilit\u00e0 e rivendibilit\u00e0 erano unicamente legate alla possibilit\u00e0 che il professionista trovasse altri consumatori all\u2019interno del proprio circuito<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Autorit\u00e0 ha, inoltre, accertato che gli istituti di credito, principale canale di vendita dei diamanti per entrambe le imprese, utilizzando il materiale informativo predisposto da IDB e DPI, hanno proposto l\u2019investimento ad una specifica fascia della propria clientela interessata all\u2019acquisto dei diamanti come un bene rifugio e a diversificare i propri investimenti.<\/strong><\/p>\n<p>Secondo l\u2019Autorit\u00e0 il fatto che l\u2019investimento fosse proposto da parte del personale bancario e la presenza del personale bancario agli incontri tra i due professionisti e i clienti<strong>, forniva ampia credibilit\u00e0 alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due societ\u00e0, determinando molti consumatori all\u2019acquisto senza effettuare ulteriori accertamenti<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 ha, inoltre, accertato la violazione da parte di IDB e DPI dei diritti dei consumatori nei contratti in merito al diritto di recesso e, per IDB, anche al foro competente in caso di controversie.<\/p>\n<p>La vendita dei diamanti <strong>\u00e8 stata proposta dai dipendenti delle banche allo sportello<\/strong> come soluzione di investimento a basso rischio (c.d. \u201cbene rifugio\u201d), con la prospettazione di un aumento del valore del capitale investito calcolato sulla base di listini, rivelatisi non congrui rispetto agli effettivi dei beni compravenduti.<\/p>\n<p>Tale attivit\u00e0 deve considerarsi una vera e propria <strong>offerta al pubblico di prodotti finanziari<\/strong>, dal momento che gli istituti bancari hanno prospettato ai propri clienti un ritorno economico a fronte dell\u2019investimento di un determinato capitale.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 consegue l\u2019applicabilit\u00e0 della disciplina normativa relativa obblighi informativi precontrattuali nella prestazione di servizi e attivit\u00e0 di investimento, di cui agli artt. 21 e ss. del D.Lgs. n. 58\/98 e di cui ai Regolamenti Consob applicabili, che le banche non hanno evidentemente rispettato, non facendo sottoscrivere alcuna informativa e <strong>fornendo ai clienti informazioni ingannevoli sulla redditivit\u00e0 dei prodotti compravenduti e sul valore intrinseco degli stessi<\/strong>.<\/p>\n<p>Gli istituti bancari hanno negato di aver agito quali intermediari di prodotti finanziari, affermando di essere meri segnalatori di investimento.\u00a0\u00a0\u00a0 Tuttavia, anche ritenendo la banca \u201cmero segnalatore\u201d essa \u00e8 onerata di una <strong>verifica dell\u2019adeguatezza degli investimenti e dei prodotti da essa segnalati<\/strong>.<\/p>\n<p>In tal senso si \u00e8 espressa anche Banca d\u2019Italia la quale con comunicazione pubblicata il 14.3.18 sul proprio sito internet ha affermato che <em>\u201cnel caso della commercializzazione di diamanti, le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui \u00e8 rivolta la proposta di acquisto, <strong>devono assicurare adeguate verifiche sulla congruit\u00e0 dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate<\/strong>, quali le commissioni applicate, <strong>l&#8217;effettivo valore commerciale<\/strong> e <strong>le possibilit\u00e0 di rivendita<\/strong> delle pietre preziose\u201d<\/em> <a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" title=\"\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Nei confronti della societ\u00e0 IDB, venditrice dei diamanti, pu\u00f2 essere ipotizzata la <strong>risoluzione del contratto per mancanza delle qualit\u00e0 promesse<\/strong> del bene compravenduto ai sensi dell\u2019art. 1497 c.c..<\/p>\n<p>Tale rimedio \u00e8 soggetto al termine di decadenza di cui all\u2019art. 1495 c.c., che prevede che i vizi vadano denunziati al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta, e l\u2019azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna. Si potrebbe argomentare circa l\u2019applicabilit\u00e0 della garanzia di conformit\u00e0 di cui all\u2019art. 128 del Codice del Consumo, che tuttavia presenta dei limiti applicativi, riguardando in principalit\u00e0 la conformit\u00e0 del bene alla descrizione fatta dal venditore e all\u2019idoneit\u00e0 all\u2019uso al quale esso \u00e8 destinato.<\/p>\n<p>Appare inoltre ipotizzabile l\u2019<strong>azione di annullamento del contratto di compravendita ex art. 1441 c.c.<\/strong>, soggetta al termine prescrizionale quinquennale, in ragione del fatto che la condotta di parte venditrice \u2013 che secondo AGCM avrebbe compreso la realizzazione di listini riportanti valori dei diamanti enormemente superiori a quelli di mercato &#8211; potrebbe integrare una forma di dolo contrattuale (art. 1439 c.c.) che potrebbe aver determinato un vizio del consenso nella parte acquirente.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" title=\"\">[1]<\/a> <a href=\"http:\/\/www.bancaditalia.it\/media\/notizia\/operazioni-di-compravendita-di-diamanti-effettuate-attraverso-gli-sportelli-bancari\/\">http:\/\/www.bancaditalia.it\/media\/notizia\/operazioni-di-compravendita-di-diamanti-effettuate-attraverso-gli-sportelli-bancari\/<\/a><\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"template":"","categories":[18],"class_list":["post-1400","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-marine-shipping"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1400","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}