{"id":1405,"date":"2016-08-03T04:45:04","date_gmt":"2016-08-03T04:45:04","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/la-responsabilita-dei-produttori-di-beni-complessi\/"},"modified":"2026-05-19T13:36:03","modified_gmt":"2026-05-19T13:36:03","slug":"la-responsabilita-dei-produttori-di-beni-complessi","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/la-responsabilita-dei-produttori-di-beni-complessi\/","title":{"rendered":"The liability of manufacturers of complex goods"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">La maggior parte dei prodotti in circolazione destinati ai consumatori ha natura complessa: la catena di produttori cui vi partecipa vede solitamente i fornitori della materia prima, i produttori dei componenti ed il produttore finale, che sovente \u00e8 colui che concepisce ed assembla il prodotto finito.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Quando la difettosit\u00e0 di un prodotto \u00e8 ascrivibile a pi\u00f9 d&#8217;uno di questi soggetti, sussiste la loro responsabilit\u00e0 solidale nei confronti del consumatore danneggiato. Ci\u00f2 significa che il consumatore \u00e8 legittimato ad agire per il ristoro dell&#8217;intero ammontare dei danni subiti indistintamente nei confronti di ciascuno di essi.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Tale soluzione normativa, prevista dalla direttiva 85\/374\/CEE e dall&#8217;art. 121 del Codice del Consumo, garantisce una tutela rafforzata al consumatore, in quanto ampliando la cerchia dei soggetti responsabili aumenta la loro potenziale solvibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La solidariet\u00e0 dell&#8217;obbligazione ha come diretta conseguenza la sussistenza del diritto di regresso del produttore che ha risarcito il danneggiato nei confronti degli altri produttori responsabili.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Tuttavia, come ripartire le quote di responsabilit\u00e0 tra di essi? La direttiva non prevede alcun criterio di ripartizione, che \u00e8 invece previsto dalla sola normativa nazionale di recepimento, ossia dall&#8217;art. 121 del Codice del Consumo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Tale articolo prevede che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata da:<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">(i) le dimensioni del rischio riferibile a ciascuno;<br \/>\n(ii) la gravit\u00e0 delle eventuali colpe;<br \/>\n(iii) l&#8217;entit\u00e0 delle conseguenze che ne sono derivate.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il secondo e il terzo criterio \u2013 per quanto complessi da applicare nel lato pratico \u2013 appaiono piuttosto chiari nella loro formulazione: la responsabilit\u00e0 del produttore ha carattere oggettivo e dunque l&#8217;elemento della colpa non deve necessariamente sussistere. Tuttavia, qualora al produttore o ai produttori corresponsabili sia ascrivibile una colpa (immaginiamo la mancata realizzazione di test su un componente elettrico, o l&#8217;errata progettazione del prodotto da parte del produttore finale) il danno verr\u00e0 ripartito tra i produttori in base alla gravit\u00e0 della colpa di ciascuno ed in base all&#8217;entit\u00e0 delle conseguenze dannose che ne sono derivate.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Pi\u00f9 complessa \u00e8 l&#8217;interpretazione del primo criterio: le dimensioni del rischio riferibile a ciascuno. Tale criterio sembra riferirsi non tanto alla materiale creazione delle condizioni che hanno creato il rischio, ma alla sua prevedibilit\u00e0. In altre parole: poteva il produttore prevedere il verificarsi di tale rischio? Nel caso, qual \u00e8 la dimensione di tale rischio?<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La risposta a tale quesito pu\u00f2 apparire relativamente semplice per il produttore finale che mette in commercio il bene: il produttore di un&#8217;automobile non solo ipotizza ma ben conosce l&#8217;uso (normale) che verr\u00e0 fatto del suo prodotto e di conseguenza pu\u00f2 cercare di prevedere i possibili rischi derivanti dai difetti dell&#8217;automobile.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Allo stesso modo, i produttori di alcuni componenti aventi utilizzi limitati o tipici possono prevedere gli eventuali rischi di un loro malfunzionamento. Pensiamo al produttore di motori destinati unicamente alla realizzazione di un aereo: l&#8217;eventuale malfunzionamento del motore stesso rappresenta senz&#8217;altro una fonte di rischio notevole e ponderabile.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Tuttavia, vi sono molti casi in cui non \u00e8 affatto agevole valutare preventivamente la &#8220;dimensione del rischio&#8221; riferibile ad un determinato prodotto. Immaginiamo ad esempio di voler prevedere i rischi connessi alla produzione di un condensatore elettrico, che pu\u00f2 essere indistintamente utilizzato nella produzione di una radio o nel complesso apparato elettronico di un aeroplano. In questo caso il calcolo della dimensione del rischio \u00e8 difficile o quasi impossibile: il produttore del condensatore (che immaginiamo produca milioni di esemplari destinati a migliaia di fabbricanti sparsi in giro per il mondo) non potr\u00e0 mai concretamente prevedere ogni singola e possibile applicazione ed ogni potenziale rischio connesso all&#8217;utilizzo del suo prodotto. Questa difficolt\u00e0 di valutazione del rischio ha peraltro degli evidenti riflessi negativi in tema assicurativo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Ma allora quale significato si pu\u00f2 attribuire alla &#8220;dimensione del rischio&#8221; in questi casi? Una possibile risposta \u00e8: bisogna analizzare caso per caso. Occorrer\u00e0 dunque valutare nel caso specifico se il produttore del componente, del prodotto o della materia potesse prevedere l&#8217;eventuale utilizzo che ne sarebbe stato fatto ed i possibili rischi ad esso ricollegati. Ci\u00f2 ha una paradossale conseguenza: il produttore del componente &#8220;ben informato&#8221; sugli utilizzi del suo prodotto potrebbe esporsi ad un maggiore rischio rispetto al produttore che ignori il destino dei suoi prodotti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Tale visione tuttavia potrebbe considerarsi &#8220;miope&#8221;: una maggior conoscenza dell&#8217;utilizzo dei propri prodotti, se da una parte impone con ogni probabilit\u00e0 un maggiore sforzo in ambito di risk management (pensiamo al controllo qualit\u00e0 e all&#8217;effettuazione di test sui prodotti), dall&#8217;altra consente a tutti gli effetti di meglio valutare e ponderare i rischi della produzione con indubbi vantaggi sul piano assicurativo e dell&#8217;eventuale ripartizione delle eventuali colpe in caso di danno accertato giudizialmente.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Laddove infine sia del tutto impossibile prevedere i possibili utilizzi del prodotto, del componente o della materia prima, la ripartizione del danno tra i produttori corresponsabili dovr\u00e0 necessariamente gravare maggiormente sul soggetto che esercita l&#8217;attivit\u00e0 pi\u00f9 rischiosa e che pertanto pu\u00f2 pi\u00f9 agevolmente prevedere i rischi connessi alla realizzazione di un prodotto difettoso. Nell&#8217;esempio del condensatore, la dimensione del rischio connessa alla produzione di aeroplani o di sistemi elettronici specificamente ad essi destinati \u00e8 talmente importante che dovrebbe imporre ai produttori una valutazione dei rischi connessi al possibile malfunzionamento di ciascun componente.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1405","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1405","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1405"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1405"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}