{"id":1408,"date":"2022-03-14T05:18:47","date_gmt":"2022-03-14T05:18:47","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/alle-assicurazioni-marittime-di-natanti-si-applica-lart-547-codnav\/"},"modified":"2026-05-19T10:38:41","modified_gmt":"2026-05-19T10:38:41","slug":"alle-assicurazioni-marittime-di-natanti-si-applica-lart-547-codnav","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/alle-assicurazioni-marittime-di-natanti-si-applica-lart-547-codnav\/","title":{"rendered":"Article 547 of the Italian Navigation Code applies to marine insurance for pleasure craft."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Con recentissima pronuncia (n. 14 del 12 gennaio 2022), la Corte d\u2019Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, ha ribadito l\u2019<strong>applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 547 cod.nav. anche alle assicurazioni di unit\u00e0 da diporto<\/strong>, ivi compresi i natanti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Trattasi di un tema gi\u00e0 oggetto di dibattito dottrinale, nel quale la Corte si \u00e8 inserita confermando il <em>trend<\/em> positivo espresso dai Tribunali di Napoli Nord (sent. n. 1966\/2020, commentata <a href=\"https:\/\/boglione.eu\/approfondimento\/polizze-all-risks-corpi-prescrizione-breve-di-un-anno-ex-art-547-cod-nav\">qui<\/a> dal ns Studio) e Pesaro (sent. n. 27\/2018, per la quale ringraziamo lo Studio Legale Pillinini), impiegando argomentazioni che appaiono gi\u00e0 trattate da Trib. Siracusa, 20 ottobre 2013, n. 980, ed in definitiva confortate da un precedente della Suprema Corte in tema di navigazione aerea (Cass. 541\/2020).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La Corte d\u2019Appello \u00e0ncora la propria decisione alla corretta ed auspicata interpretazione sistematica del combinato disposto degli articoli 1 cod.naut.dip. e 1 disp.prel.cod.nav., in virt\u00f9 del quale (i) le materie non specificamente disciplinate dal codice del diporto sono regolate dal codice della navigazione e (ii) solo ove manchi in entrambi i testi una disciplina speciale trovano applicazione le norme del diritto comune: \u201c<em>alla nautica da diporto si applica, per tutti gli aspetti non regolati dalle normative ad essa appositamente dedicate, la generalit\u00e0 delle norme dettate dal codice della navigazione, a tale principio non pu\u00f2 certamente fare eccezione la materia assicurativa, che precisamente nel codice della navigazione \u00e8, per l&#8217;appunto, oggetto della speciale disciplina di cui agli artt. 514 e ss.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">N\u00e9 pu\u00f2 dubitarsi, a parere della Corte, che<strong> l\u2019assicurazione di un natante sia una assicurazione marittima<\/strong>, attesa la parificazione compiuta dall\u2019art.136 cod.nav. e dall\u2019art.1 cod.naut.dip.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La pronuncia riveste ulteriore interesse perch\u00e9 si inserisce altres\u00ec nel dibattito giurisprudenziale circa <em>il dies a quo <\/em>degli effetti interruttivi degli atti sostanziali, schierandosi in favore dell\u2019<strong>esclusiva rilevanza del giorno della ricezione da parte del destinatario<\/strong>: \u201c<em>la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali (n\u00e9 agli effetti sostanziali degli atti processuali). Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all&#8217;indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all&#8217;ufficiale giudiziario o all&#8217;ufficio postale&#8221; (Cass. 7 agosto 2013, n. 18759; nello stesso senso, con specifico riguardo agli atti di interruzione della prescrizione, Cass. 1 agosto 2017, n. 19143; Cass. sez. un. 9 dicembre 2015, n. 24822; Cass. 29 novembre 2013, n. 26804)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Infine, la Corte si pronuncia in relazione ad un tema caro ai legali fiduciari di compagnie assicuratrici, i quali troppo spesso sentono opporsi pretese acquiescenze e rinunce maturate in fase stragiudiziale. Il Collegio ha chiarito che non pu\u00f2 \u201c<em>qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un assicuratore privato, di pagamento dell&#8217;indennizzo per motivi diversi dal decorso del termine di prescrizione&#8221; (Cass. 29 novembre 2012, n. 21248)<\/em>\u201d, dovendosi altres\u00ec <strong>escludere che possa desumersi una rinuncia e\/o un effetto interruttivo della prescrizione \u201c[d]<\/strong><em><strong>all&#8217;avvio dell&#8217;istruttoria del sinistro<\/strong> da parte della Compagnia e [d]all&#8217;effettuazione, in tale ambito, di verifiche sull&#8217;imbarcazione assicurata<\/em>\u201d, dovendosi riservare un tale effetto alla sola c.d. \u201cperizia contrattuale\u201d, \u201c<em>da espletarsi a cura di un collegio peritale nominato da entrambe le parti, ovvero di un perito terzo<\/em>\u201d.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1408","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1408","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1408"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}