{"id":1414,"date":"2019-02-06T05:18:48","date_gmt":"2019-02-06T05:18:48","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/i-termini-per-il-risarcimento-nelle-forniture-industriali\/"},"modified":"2026-05-19T11:09:53","modified_gmt":"2026-05-19T11:09:53","slug":"i-termini-per-il-risarcimento-nelle-forniture-industriali","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/i-termini-per-il-risarcimento-nelle-forniture-industriali\/","title":{"rendered":"The terms for compensation in industrial supplies"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Sovente il difensore di gruppi industriali si trova a dover contestare la qualit\u00e0 delle materie prime o dei semilavorati forniti al proprio cliente. Tale problematica \u00e8 prettamente riconducibile alla disciplina codicistica del contratto di compravendita &#8211; non potendo trovare applicazione la disciplina del consumo &#8211; e consiglia l\u2019adozione di cautele particolari per evitare di incorrere nelle relative decadenze e prescrizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<ol>\n<li><strong><em>la decadenza e la prescrizione speciali trovano applicazione anche per il solo risarcimento del danno.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u00e8 ferma nell\u2019applicare gli stringenti termini di decadenza e prescrizione fissati dalla normativa speciale in materia di compravendita non solo alle azioni redibitorie ed estimatorie, ma anche a quelle aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal difetto della cosa compravenduta, che sar\u00e0 escluso nel caso in cui il compratore abbia omesso di interrompere il termine per tempo e validamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche in relazione all\u2019ipotesi prevista dall\u2019art. 1494 c.c. <strong>trova applicazione la distinzione operata tra vizi apparenti e vizi occulti<\/strong>, sicch\u00e9 il <em>dies a quo<\/em> dei predetti termini decorrer\u00e0, nel primo caso, dal giorno della consegna e, nel secondo, dal giorno della scoperta. Nell\u2019ambito di rapporti industriali complessi, nei quali trovi spazio una catena di produzione composta di vari soggetti che eseguono fasi separate della lavorazione, la scoperta solitamente coincide con la notizia della pretesa azionata dal compratore nei confronti del venditore che abbia a sua volta agito in qualit\u00e0 di mero intermediario rispetto ai produttori, tra il venditore e i produttori (del prodotto finito, del semilavorato e della materia prima) e tra questi ultimi, in un<strong> effetto <\/strong>propriamente<strong> \u201ca cascata\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La miglior cautela impone di notificare immediatamente al proprio predecessore nella catena di produzione un atto interlocutorio di denuncia del vizio, ancorch\u00e9 meramente potenziale, onde rimanere indenni da eventuali azioni in regresso per vizi derivanti dall\u2019altrui lavorazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<ol>\n<li><strong><em>le azioni redibitorie ed estimatorie sono espressione di diritti potestativi.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>E\u2019 escluso che il termine di prescrizione per l\u2019esercizio dell\u2019azione estimatoria e di quella redibitoria possa essere interrotto da un atto di messa in mora<\/strong>. Il principio, a pi\u00f9 riprese affermato dalla Cassazione, si fonda sul fatto che le azioni indicate corrispondo all\u2019esercizio di un diritto potestativo del compratore in relazione al quale il disposto dell\u2019art. 2947 c.c. non opera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale orientamento appare informato ad una logica inattaccabile. L\u2019istituto della messa in mora risulterebbe un assurdo logico laddove si sostanziasse nell\u2019intimazione di recepire le conseguenze della volont\u00e0 del compratore di risolvere il contratto o di ottenere la riduzione del prezzo. Dinnanzi all\u2019eventuale rifiuto del venditore di dar seguito alle decisioni del compratore, quest\u2019ultimo potr\u00e0 ottenere l\u2019accertamento della legittimit\u00e0 dell\u2019esercizio del proprio diritto potestativo, e mettere in mora il venditore in relazione alla conseguenti obbligazioni restitutorie. Cos\u00ec come in via generale la risoluzione del contratto \u00e8 possibile solo in via giudiziale, salvo il caso della diffida ad adempiere e del preventivo accordo delle parti circa una clausola risolutiva espressa, nel caso della compravendita, qualora il venditore non restituisca il prezzo o parte di esso, <strong>sar\u00e0 necessario per il compratore azionare il proprio diritto con un atto introduttivo di giudizio<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In assenza di tale atto il termine prescrizionale di cui all\u2019art. 1495 c.c. non potr\u00e0 considerarsi validamente interrotto, con ogni conseguente negativa preclusione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Val bene sottolineare che tale principio non pu\u00f2 trovare applicazione anche per la summenzionata azione di risarcimento del danno prevista dall\u2019art. 1494 c.c., pure ricompresa tra gli speciali rimedi concessi al compratore e quindi sottratta alla disciplina generale. Nel caso del risarcimento del danno, infatti, il compratore esercita non un diritto potestativo alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ma un <strong>mero diritto di credito per il ristoro del pregiudizio subito in ragione del vizio della cosa compravenduta<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ol>\n<li><strong><em>il rapporto tra gli art.li 1494 e 2043 c.c.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un accenno merita il difficile rapporto tra le azioni di danno previste dalla disciplina speciale della compravendita e dalla disciplina generale aquiliana. Il compratore che sia incautamente incorso nella decadenza o nella prescrizione dell\u2019art. 1495 c.c. potr\u00e0 trovare soddisfazione esercitando l\u2019azione generale, ancorch\u00e9 in un numero limitato di ipotesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza cardine nella disciplina del rapporto dei due istituti \u00e8 la Cass. n. 1696 del 1980, resa nel famoso caso <em>Cazeneuve<\/em>, e di recente ripresa dalla pronuncia della Suprema Corte n. 16654\/2017. Dopo aver confermato che, nell\u2019opinione consolidata della Corte, \u201c<em>il fabbricante-venditore di una cosa non \u00e8 soltanto responsabile ex empto verso il compratore per i vizi riscontrati nella cosa, ma \u00e8 altres\u00ec responsabile, a titolo di illecito, del danno cagionato a terzi ricollegabile a tali vizi e che rendono la cosa pericolosa<\/em>\u201d, gli Ermellini hanno statuito che \u201c<strong><em>\u00e8 ammissibile il concorso delle due specie di responsabilit\u00e0<\/em><\/strong><em>, contrattuale ed extracontrattuale<strong>, allorch\u00e8 un unico comportamento risalente al medesimo autore appaia di per s\u00e9 lesivo non solo dei diritti specifici derivanti al contratto dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti, che alla persona offesa spettano, di non subire pregiudizio all&#8217;onore, all&#8217;incolumit\u00e0 personale e alla propriet\u00e0 di cui \u00e8 titolare<\/strong><\/em>&#8220;. La sentenza delinea tale distinzione ricorrendo a taluni esempi, affermando che <em>\u201cappartengono alla categoria dei danni di natura contrattuale &#8220;il minor valore obiettivo del bene, la sua distruzione, la mancata realizzazione del lucro nella rivendita del bene stesso&#8221;, mentre appartengono all&#8217;altra categoria &#8220;la distruzione o il deterioramento di cose diverse da quella acquistata, il danno alla salute del compratore e simili\u201d<\/em>. In tali ipotesi l\u2019azione del compratore, ovvero del terzo danneggiato, si fonderanno sul disposto generale dell\u2019art. 2043 e potranno beneficiare del pi\u00f9 ampio termine prescrizionale previsto dall\u2019art. 2947 c.c., sfuggendo al contempo al brevissimo termine decadenziale fissato dall\u2019art. 1495 c.c..<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1414","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1414","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1414"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1414"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}