{"id":1415,"date":"2018-08-27T05:18:48","date_gmt":"2018-08-27T05:18:48","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/lapplicabilita-della-legge-balduzzi-dopo-lentrata-in-vigore-della-legge-bianco-gelli\/"},"modified":"2026-05-19T11:14:12","modified_gmt":"2026-05-19T11:14:12","slug":"lapplicabilita-della-legge-balduzzi-dopo-lentrata-in-vigore-della-legge-bianco-gelli","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/lapplicabilita-della-legge-balduzzi-dopo-lentrata-in-vigore-della-legge-bianco-gelli\/","title":{"rendered":"The applicability of the Balduzzi Law after the entry into force of the Bianco-Gelli Law"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">La recente <strong>sentenza 31 luglio 2018, n. 36723<\/strong>, della IV sezione penale della Corte di Cassazione interviene nuovamente a fare chiarezza sull\u2019individuazione della norma applicabile ai casi di responsabilit\u00e0 medica avvenuti nel vigore della Legge Balduzzi (l. 189\/2012, di conversione del d.l. 158\/2012), che il Giudice si trovi a conoscere nel vigore dell\u2019attuale Legge Bianco-Gelli (l. 24\/2017).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La sentenza principia con un\u2019interessantissima riepilogazione dell\u2019interpretazione fornita dalla Suprema Corte alle norme preposte all\u2019accertamento, ai fini dell\u2019affermazione della responsabilit\u00e0 penale nell\u2019esercizio delle professioni sanitarie, del nesso causale tra la condotta commissiva ed omissiva colposa dei sanitari e l\u2019evento. La Corte si sofferma a chiarire quale sia il procedimento logico indicato dagli artt.li 40 e 41 c.p. onde verificare \u201coltre ogni ragionevole dubbio\u201d se la portata causale di un\u2019eventuale condotta colposa posta in essere da un sanitario che sia intervenuto &#8211; o non intervenuto &#8211; successivamente sia tale da escludere la colpa del primo sanitario.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Terminata tale disamina, la IV Sezione penale affronta il dilemma dell\u2019applicabilit\u00e0 alla fattispecie in esame della Legge Balduzzi o della Legge Bianco-Gelli. Per quanto attiene al piano penale, la prima stabiliva che \u00a0\u201c<em>L&#8217;esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivit\u00e0 si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunit\u00e0 scientifica non risponde penalmente per colpa lieve<\/em>\u201d (art. 3, comma 1), mentre la seconda oggi prevede che per le lesioni o l\u2019omicidio avvenuti in conseguenza dell\u2019esercizio di pratiche sanitarie \u201c<em>Qualora l&#8217;evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificit\u00e0 del caso concreto<\/em>\u201d. Il portato delle due disposizioni appare diverso e conduce a diverse conseguenze pratiche qualora si decida di applicare l\u2019una o l\u2019altra norma ad un caso di specie.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La Corte pone alla base della propria interpretazione una serie di recenti pronunce che hanno chiarito singoli aspetti della materia e che riteniamo sia utile riassumere brevemente.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">In primo luogo, la Cassazione ha stabilito che l\u2019art. 3 della Legge Balduzzi e l\u2019art. 6 della Legge Bianco-Gelli hanno effetti diversi sull\u2019ordinamento. La prima ha operato una vera e propria abolizione parziale dei reati previsti e puniti dagli artt.li 589 e 590 c.p. (Cass. pen., IV Sez., 29 gennaio 2013, n. 16237). La seconda ha invece introdotto una \u201c<em>mera causa di non punibilit\u00e0<\/em>\u201d (Cass. pen., IV Sez., 19 ottobre 2017, n. 50078, confermata da SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 8770).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La recente sentenza pronunciata a Sezioni Unite il 21 dicembre 2017, n. 8770, ha peraltro ristretto in via ermeneutica la portata dell\u2019art. 590-<em>sexies<\/em> c.p. introdotto dall\u2019art. 6 della Legge Bianco-Gelli quale causa di non punibilit\u00e0, ritenendo che l\u2019esclusione prevista non copra anche le condotte gravemente imperite, nonostante la lettera della disposizione non preveda tale distinzione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Infine, posto che la condotta connotata da colpa lieve nella scelta delle linee guida da applicare rientrerebbe nell\u2019ambito delle ipotesi coperte dall\u2019<em>abolitio criminis<\/em> compiuta dalla Legge Balduzzi, secondo l\u2019orientamento della giurisprudenza di legittimit\u00e0 la Legge Bianco-Gelli non escluderebbe la pena nei casi di imperizia &#8211; anche lieve &#8211; esercitata nella scelta delle linee guida, rimanendo l\u2019operativit\u00e0 di tale causa di non punibilit\u00e0 confinata alla sola imperizia lieve esercitata nell\u2019esecuzione di quanto previsto dalla linee guida (SS.UU. gi\u00e0 richiamata).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Sulla scorta di tali basi interpretative, la IV Sezione riassume i limiti di portata delle due norme.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La <strong>Legge Balduzzi<\/strong> opera come parziale<em><strong> abolitio criminis<\/strong><\/em> per quelle condotte <strong>lievemente imperite, negligenti ed imprudenti <\/strong>compiute nella fase di <strong>scelta<\/strong> and of <strong>esecuzione<\/strong> delle linee guida e delle buone pratiche appropriate al caso concreto.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La <strong>Legge Bianco-Gelli<\/strong> introduce una mera <strong>causa di non punibilit\u00e0<\/strong> per quelle condotte che si dimostrino <strong>lievemente imperite\u00a0nella sola fase esecutiva<\/strong> delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche adeguate al caso concreto.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Le importanti differenze sul piano delle conseguenze penali e giuridiche che discendono dall\u2019applicazione due disposizioni in esame hanno indotto la Cassazione a decidere per il netto <em>favor rei <\/em>della Legge Balduzzi rispetto alla Legge Bianco-Gelli, con ogni conseguenza in termini di applicabilit\u00e0 della stessa <em>ex<\/em> art. 2 c.p..<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Da ultimo segnaliamo di particolare interesse per l\u2019operatore pratico l\u2019elencazione delle circostanze addotte dalla Corte a riprova della gravit\u00e0 della colpa dei sanitari nel caso sottopostole. La <strong>colpa grave<\/strong>, da intendersi con un\u2019ottima definizione quale \u201c<strong><em>deviazione ragguardevole rispetto all\u2019agire appropriato<\/em><\/strong>\u201d, sarebbe dimostrata &#8211; tra le altre cose &#8211; dalla consolidata esperienza professionale degli operatori, dalla chiarezza del quadro patologico, dall\u2019assenza di urgenza o di difficolt\u00e0 particolari al momento dell\u2019operazione, dall\u2019assenza di atipicit\u00e0 anatomiche e finanche dalla notevole amplificazione dell\u2019immagine laparoscopica sullo schermo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Siamo certi che i numerosi spunti chiarificatori della sentenza in commento forniranno una valida base alla giurisprudenza in tema di responsabilit\u00e0 medica dei prossimi anni.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1415","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1415","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1415"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1415"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}