{"id":1416,"date":"2018-05-24T05:18:48","date_gmt":"2018-05-24T05:18:48","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/le-sezioni-unite-riconoscono-la-compensatio-lucri-cum-damno-lindennizzo-va-dedotto-dal-risarcimento\/"},"modified":"2026-05-19T11:20:33","modified_gmt":"2026-05-19T11:20:33","slug":"le-sezioni-unite-riconoscono-la-compensatio-lucri-cum-damno-lindennizzo-va-dedotto-dal-risarcimento","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/le-sezioni-unite-riconoscono-la-compensatio-lucri-cum-damno-lindennizzo-va-dedotto-dal-risarcimento\/","title":{"rendered":"The Joint Divisions recognise the principle of \u2018compensatio lucri cum damno\u2019: the compensation must be deducted from the damages awarded"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con le quattro sentenze n. 12564-12565-12566-12567 del 22.05.2018 le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto fine ad altrettanti accesi dibattiti, centrali nel campo della responsabilit\u00e0 civile, che per anni hanno contrapposto il punto di vista del danneggiato\/assicurato e quello\u00a0del responsabile di un fatto dannoso, con l\u2019interposizione non certo disinteressata dell\u2019assicuratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La rimessione alle Sezioni Unite trae origine da quattro ordinanze consecutive, pronunciate dalla III Sezione Civile della Corte il 22 giugno scorso[1] le quali, sebbene aventi ad oggetto fattispecie diverse, sottendono tutte la <em>quaestio iuris<\/em> della deducibilit\u00e0 di certe corresponsioni dal risarcimento che il danneggiato abbia domandato al responsabile, a sua volta ricompresa nella pi\u00f9 ampia questione dell\u2019esistenza nel nostro ordinamento della <strong><em>compensatio lucri cum damno<\/em><\/strong> e dei contorni di essa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In precedenza, <strong>l&#8217;operativit\u00e0 della <em>compensatio<\/em> era disconosciuta<\/strong> nei casi in cui il danneggiato ottenesse <strong><em>aliunde<\/em><\/strong> un ristoro (anche solo parziale) dei danni subiti, cosicch\u00e9 non poteva il responsabile validamente eccepire tale circostanza al fine di veder ridotta la quota di ristoro posta a suo carico. Gi\u00e0 dal netto <em>revirement<\/em> effettuato dalla sentenza n. 13233 dell\u201911 giugno 2014 si e\u2019 affermato che limitare l&#8217;operativit\u00e0 della <em>compensatio<\/em> ai soli casi &#8211; pressoch\u00e9 di scuola &#8211; in cui il titolo del danno e dell\u2019arricchimento coincidano\u00a0costituirebbe un assurdo logico e uno svilimento dell\u2019istituto fondato sull\u2019errata ed artificiosa distinzione tra i concetti di \u201coccasione\u201d e \u201ccausa\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La diversa conclusione recentemente adottata dalla Corte di Cassazione si fonda su di una valutazione della funzione socio-economica dell\u2019istituto giuridico del risarcimento opposta rispetto a quella sottesa al precedente orientamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019insegnamento tradizionale, disconoscendo la possibilit\u00e0 di dedurre l\u2019indennizzo assicurativo corrisposto al danneggiato dal risarcimento posto a carico del responsabile si ottiene un <strong>effetto punitivo<\/strong> nei confronti di quest\u2019ultimo. Egli sar\u00e0 in ogni caso posto di fronte alle conseguenze negative della propria condotta dannosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altro canto, tale impostazione si contrappone alla <em>ratio<\/em> dell\u2019istituto, desumibile dalla sua collocazione teleologica nell\u2019ordinamento italiano. La funzione del risarcimento e\u2019 infatti quella di <strong>ristorare la vittima del fatto delle conseguenze dannose <\/strong>che questo le abbia inflitto. A corroborare una siffatta conclusione contribuiscono le numerose disposizioni legislative che prevedono ipotesi di<strong> responsabilit\u00e0 oggettiva<\/strong>: in tali casi la volont\u00e0 del legislatore, che chiaramente emerge dall\u2019impianto sistematico, <strong>non e\u2019 quella di infliggere (ingiuste) punizioni a chi non abbia colpa<\/strong> nel fatto dannoso, ma piuttosto e invece di<strong> assicurare alla vittima un ristoro<\/strong>, individuando un responsabile anche nelle ipotesi in cui non sarebbe altrimenti possibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Suprema Corte svolge ulteriori considerazioni di preminente natura logica, riguardanti la circostanza per cui \u201c<em><strong>il risarcimento non pu\u00f2 creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto<\/strong>, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall&#8217;illecito<\/em>\u201d[2].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La possibilit\u00e0 di cumulare indennizzi e altre forme di ristoro discendenti da forme di assicurazione privata[3] o sociale[4] con il risarcimento del danno da parte del responsabile comporterebbe un\u2019indebita locupletazione per il danneggiato, tale da sfociare nell\u2019assurda conseguenza della <strong>vantaggiosit\u00e0 dell\u2019avvenimento dannoso<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La funzione del risarcimento di ristabilire lo <em>status quo ante<\/em> risulta pertanto assorbita (anche solo parzialmente) dall\u2019indennizzo corrisposto dall\u2019assicuratore, il quale al piu\u2019 potr\u00e0 agire in surrogazione del danneggiato per il recupero dell\u2019esborso nei confronti del responsabile. La Corte di Cassazione, nel tempo, ha specificato che tale ulteriore fase e\u2019 peraltro estranea al danneggiato, che si pone rispetto ad essa in una condizione di terziet\u00e0 ed indifferenza. Ne consegue l\u2019assoluta irrilevanza, rispetto alla pretesa di quest\u2019ultimo nei confronti del responsabile, del fatto che l\u2019assicuratore indennizzante abbia agito contro il responsabile o meno. Al contrario,<strong> l\u2019avvenuto pagamento dell\u2019indennizzo<\/strong>, ancorch\u00e9 in forma di rendita o altra indennit\u00e0, costituisce circostanza eccepibile in mera difesa <strong>rilevabile d\u2019ufficio dal giudice<\/strong>[5].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Sezioni Unite hanno statuito i principi che precedono con chiarezza e rispetto a fattispecie tra loro diverse, fissando i contorni della <em>compensatio lucri cum damno<\/em> nell\u2019ordinamento italiano mediante quattro pronunce lungamente attese e che permetteranno finalmente di risolvere numerose questioni quotidianamente dibattute nei Tribunali di tutta Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n[1] Cass.civ., ord. n. 15534, 15535, 15536 e 15537 del 22.06.2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] Cass. civ., sez. III, ord. 22 giugno 2017, n. 15535.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[3]\u00a0E\u2019 il caso dell\u2019assicurazione privata stipulata a copertura del rischio di danni poi verificatisi e per cui il danneggiato\/assicurato agisca nei confronti del responsabile. All\u2019attenzione della Corte, nel caso di specie, era posta la vicenda della strage di Ustica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[4]\u00a0Le sentenze in commento si riferiscono a forme assistenziali e previdenziali erogate dall\u2019INAIL e dall\u2019INPS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[5]\u00a0Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1416","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1416"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}