{"id":1418,"date":"2017-11-20T05:18:49","date_gmt":"2017-11-20T05:18:49","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/potential-liability-test-punitive-damages-e-il-limite-dellordine-pubblico-nel-diritto-internazionale-privato\/"},"modified":"2026-05-19T13:01:10","modified_gmt":"2026-05-19T13:01:10","slug":"potential-liability-test-punitive-damages-e-il-limite-dellordine-pubblico-nel-diritto-internazionale-privato","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/potential-liability-test-punitive-damages-e-il-limite-dellordine-pubblico-nel-diritto-internazionale-privato\/","title":{"rendered":"Potential liability test, punitive damages and the limit of public policy in private international law"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16601\/2017, resa a Sezioni Unite, Pres. Amoroso, Rel. D\u2019Ascola, pubblicata in data 05\/07\/2017, ha dichiarato legittimo il riconoscimento operato dalla Corte di Appello di Venezia di tre sentenze statunitensi esecutive aventi ad oggetto, tra l\u2019altro, la condanna del convenuto al pagamento di c.d. <em>punitive damages<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senz\u2019altro la pronuncia in esame si imporr\u00e0 negli anni a venire come sentenza di primaria rilevanza nel panorama giurisprudenziale di diritto internazionale privato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La controversia discende dalla necessit\u00e0 di una societ\u00e0 di nazionalit\u00e0 americana con sede in Florida di dare esecuzione coattiva a tre diverse sentenze emesse da giudici statunitensi nei confronti di una persona giuridica di nazionalit\u00e0 italiana con sede in Italia, aventi ad oggetto il pagamento di sorte risarcitoria, spese legali e interessi, accertata la responsabilit\u00e0 da defective product della produttrice societ\u00e0 italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione posta all\u2019attenzione della Suprema Corte si informa alla distinzione, propria dell\u2019ordinamento di <em>common law<\/em>, tra <em>compensatory damages<\/em> e <em>punitive damages<\/em>, cui corrisponde la distinzione tra una funzione non solo risarcitoria, ma anche deterrente e sanzionatoria, della condanna alla corresponsione di somme a carico del responsabile di un illecito aquiliano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possono innanzitutto sottolinearsi due aspetti rilevanti della pronuncia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo, le Sezioni Unite forniscono un\u2019<strong>interpretazione del disposto dell\u2019art. 363, comma 3, c.p.c. <\/strong>in virt\u00f9 della quale deve ritenersi che <strong>la Corte possa pronunciarsi sul principio di diritto non soltanto quando dichiari inammissibile l\u2019intero ricorso, ma anche solo singoli motivi<\/strong> (p. 16).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In secondo luogo, la pronuncia rileva per ci\u00f2 che concerne la definizione dei <strong>limiti del sindacato della Corte d\u2019Appello sul contenuto del provvedimento da deliberare<\/strong>. Il terzo motivo del ricorso ivi definito lamentava infatti l\u2019omessa valutazione da parte del Giudice d\u2019Appello di un fatto decisivo discusso tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5). In particolare, tale fatto sarebbe costituito dalla circostanza che le sentenze delibande avevano semplicemente recepito l\u2019accordo transattivo stipulato tra il garantito e il danneggiato, condannando la societ\u00e0 garante al pagamento. La Corte di Cassazione ribadisce invece che essa <strong>difetta del potere di sindacare l\u2019apprezzamento dei fatti operato dal Giudice di merito<\/strong>, il quale, non di meno, deve procedere anche <strong>d\u2019ufficio alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento<\/strong> nei \u201c<em>limiti delle risultanze processuali, secondo i relativi oneri probatori delle parti<\/em>\u201d. L\u2019opportunit\u00e0 e \u201c<em>la correttezza della soluzione adottata alla luce dell\u2019ordinamento straniero o della legge italiana<\/em>\u201d sfuggono pertanto alla cognizione della Suprema Corte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Assolutamente centrale risulta infine la ricostruzione dei concetti di ordine pubblico internazionale processuale e sostanziale effettuata dalla Corte, la quale estrapola una definizione di essi discendente dalla coesistenza di ordinamento nazionale e sovranazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<u><strong>ordine pubblico processuale<\/strong><\/u> \u00e8 da rintracciare nell\u2019insieme dei \u201c<strong><em>principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio<\/em><\/strong>\u201d, cosicch\u00e9 costituisce limite di ordine pubblico che il provvedimento straniero di cui si chiede il riconoscimento sia stato pronunciato all\u2019esito di un procedimento che garantisca il rispetto del diritto di difesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nondimeno, non rientrano nel limite indicato valutazioni circa \u201c<em>le modalit\u00e0 con cui tali diritto sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie<\/em>\u201d, tant\u2019\u00e8 che il <strong>diritto di difesa stesso \u201c<em>pu\u00f2 soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni<\/em><\/strong>\u201d. Pertanto, il limite dell\u2019ordine pubblico processuale deve interpretarsi nel senso di ammettere lesioni al diritto di difesa nella sua concezione \u201cnazionale\u201d salvo che tali lesioni non siano \u201c<em>state tali da intaccare in concreto e in modo sproporzionato<\/em> [&#8230;] <em>la sostanza stessa delle facolt\u00e0 difensive<\/em>\u201d. A livello processuale, quindi, \u201c<em>non ogni differenza rispetto all\u2019ordinamento processuale italiano<\/em>\u201d giustifica il rigetto dell\u2019istanza di riconoscimento per contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico processuale, \u201c<em>ma solo la lesione del diritto di difesa rispetto all\u2019intero processo<\/em>\u201d. La Corte di cassazione arriva a tale definizione nel solco delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria[1] e della europeizzazione del concetto di ordine pubblico[2]. In applicazione di tale impostazione la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento compiuto della sentenza che ha condannato la societ\u00e0 italiana sulla scorta del solo <em>potential liability test<\/em>[3].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<u><strong>ordine pubblico sostanziale<\/strong><\/u>, invece, \u00e8 il \u201c<strong><em>complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l\u2019ordinamento interno in un determinato periodo<\/em><\/strong> [&#8230;] <em>fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell\u2019uomo comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria<\/em>\u201d. Tale definizione ultima supera la definizione tradizionale di \u201c<em>complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunit\u00e0 nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei pi\u00f9 importanti istituti giuridici<\/em>\u201d[4], improntando l\u2019ordine pubblico sostanziale ad una dimensione europea, internazionale e transnazionale, in quanto \u201c<em>il rapporto tra l\u2019ordine pubblico dell\u2019Unione e quello di fonte nazionale non \u00e8 di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza<\/em>\u201d, cos\u00ec come la Corte ritiene desumibile dal contenuto dell\u2019art. 67 TFUE. Nel definire l\u2019ordine pubblico sostanziale la Corte precisa che esso non ha subito quel processo di \u201cammorbidimento\u201d in cui \u00e8 incorso invece l\u2019ordine pubblico processuale. \u201c<em>Non vi potr\u00e0 essere perci\u00f2 arretramento del controllo sui principi essenziali della \u2018lex fori\u2019 in materie<\/em> [&#8230;]<em> che sono presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della Repubblica\u201d<\/em>. Nondimeno, <em>\u201cnon ci si potr\u00e0 attestare ogni volta dietro la ricerca di una piena corrispondenza tra istituti stranieri e istituti italiani<\/em>\u201d, ma sar\u00e0 <strong>sufficiente valutare che l\u2019ordinamento straniero ha rispetto principi e valori giuridici analoghi a quelli riconosciuti come \u201cessenziali\u201d dalla <em>lex fori<\/em><\/strong>[5].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di cassazione decide quindi di pronunciare il principio di diritto sotteso al riconoscimento di sentenze straniere che abbiano comminato il pagamento di <em>punitive damages<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Suprema Corte conferma <em>in primis<\/em> che principi inderogabili di ordine pubblico sostanziale in subiecta materia sono contenuti negli art. 23 e 25 della Costituzione[6] e nell\u2019art. 49 della Carta di Nizza[7], relativi ai principi di legalit\u00e0 e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In virt\u00f9 del <u><strong>principio di legalit\u00e0<\/strong><\/u> le sanzioni e le prestazioni patrimoniali non possono che essere imposte in virt\u00f9 di una <strong>fonte normativa riconoscibile<\/strong>, che sia dotata dei<strong> caratteri di tipicit\u00e0<\/strong> e <strong>prevedibilit\u00e0<\/strong>. E\u2019 bene tenere a mente che la riserva di legge prevista dal nostro ordinamento, di carattere rispettivamente relativo e assoluto, non \u00e8 estensibile nei medesimi termini alla norma straniera cui rinvia il diritto internazionale privato, in quanto <strong>la differenza di fonti normative che intercorre tra i diversi ordinamenti impedisce di escludere valore di \u201cfonte normativa riconoscibile\u201d ad atti stranieri diversi dalla legge o dal regolamento di origine governativa<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <u><strong>principio di proporzionalit\u00e0<\/strong><\/u> impone invece che vi sia un rapporto congruo tra la componente della condanna avente finalit\u00e0 riparatoria e compensativa e la parte avente funzione \u201cpunitiva\u201d ed anche che questa sia in rapporto congruo con la gravit\u00e0 della condotta cos\u00ec censurata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019esito di una ricognizione dell\u2019evoluzione dell\u2019interpretazione della funzione della condanna al pagamento di somme in conseguenza di illeciti aquiliani e delle numerose norme che, gi\u00e0 a partire dal 1939, riportano previsioni dal carattere <em>lato sensu<\/em> sanzionatorio nel disporre il risarcimento di danni nelle specifiche materie, le Sezioni Unite prendono atto che \u201c<strong><em>la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non \u00e8 pi\u00f9 incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento<\/em><\/strong>\u201d, cos\u00ec come quella deterrente[8]. Del resto, la Cassazione annota diverse pronunce della Consulta che hanno riconosciuto la legittimit\u00e0 costituzionale di norme che hanno corredato il risarcimento di aspetti sanzionatori e deflattivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte procede quindi riconoscendo nella normativa di origine giurisprudenziale e statutaria americana il rispetto dei principi di legalit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 di eventuali prestazioni patrimoniali con finalit\u00e0 sanzionatoria e deterrente, con particolare riguardo agli aspetti della tipicit\u00e0 e della prevedibilit\u00e0 di tali prestazioni e delle fattispecie cui sono ricondotte, concludendo infine per la legittimit\u00e0 del riconoscimento delle pronunce americane che hanno comminato tali sanzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] sentenze della Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394\/2007, <em>Gambazzi<\/em>, e 11 maggio 2000, causa C\u201138\/98, <em>Renault<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] sentenza CEDU 13 febbraio 2001, <em>Krombach c. Francia<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[3] \u00a0In virt\u00f9 di tale istituto di <em>common law<\/em>, il garante pu\u00f2 essere condannato a tenere indenne il garantito senza essere stato parte del relativo giudizio, nella misura in cui questi sia giunto a transazione con il danneggiato a ragione della possibilit\u00e0 di una sua condanna. L\u2019alternativa posta in capo al garante \u00e8 quindi quella di approvare la transazione ovvero di assumere la difesa del garantito, s\u00ec da essere ammesso a provare in giudizio l\u2019assenza degli \u201casseriti difetti di un proprio prodotto\u201d e, di conseguenza, \u201cl\u2019assenza dei presupposti della propria responsabilit\u00e0\u201d. In difetto di scelta, il garante \u00e8 condannato alla manleva. E\u2019 agevole notare quindi come l\u2019ordinamento statunitense disciplini in maniera differente la chiamata di garanzia e l\u2019opponibilit\u00e0 della transazione stipulata inter alios rispetto alla procedura civile italiana. Nondimeno, l\u2019applicazione dell\u2019istituto del <em>potential liability test<\/em> \u00e8 stato considerato non sufficientemente lesivo del diritto di difesa complessivamente considerato, in quanto il garante \u00e8 posto nella condizione di adoperarsi per formulare le proprie difese ed eccezioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[4] Cass. n. 1680 del 1984.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[5] Tale approccio risulta coerente con quello adottato dalla normazione europea, di cui il testo del Considerando n. (32) del regolamento (CE) 864\/2007 \u00e8 emblematico. Esso recita: \u201c<em>Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull&#8217;ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. In particolare, l&#8217;applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento che abbia l&#8217;effetto di determinare il riconoscimento di danni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura eccessiva pu\u00f2 essere considerata contraria all&#8217;ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell&#8217;ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[6] Art. 23: \u201c<em>Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non in base alla legge<\/em>\u201d.<br \/>\nArt. 25: \u201c<em>Nessuno pu\u00f2 essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[7] Art. 49: \u201c<em>1. Nessuno pu\u00f2 essere condannato per un\u2019azione o un\u2019omissione che, al momento in cui \u00e8 stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non pu\u00f2 essere inflitta una pena pi\u00f9 grave di quella applicabile al momento in cui il reato \u00e8 stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l\u2019applicazione di una pena pi\u00f9 lieve, occorre applicare quest\u2019ultima.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un\u2019azione o di un\u2019omissione che, al momento in cui \u00e8 stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[8] Sono esempi di tale introduzione gli art. 96, 3 comma, e 614-<em>bis<\/em> c.p.c., l\u2019art. 114 c.p.a., l\u2019art. 18 della l. 300\/1970 insieme a molti altri.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1418","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1418","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1418"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1418"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}