{"id":1419,"date":"2017-06-26T05:18:49","date_gmt":"2017-06-26T05:18:49","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/dellindividuazione-del-criterio-di-liquidazione-del-danno-da-ritardato-risarcimento-nella-distinzione-tra-obbligazioni-di-valuta-e-di-valore\/"},"modified":"2026-05-19T13:21:10","modified_gmt":"2026-05-19T13:21:10","slug":"dellindividuazione-del-criterio-di-liquidazione-del-danno-da-ritardato-risarcimento-nella-distinzione-tra-obbligazioni-di-valuta-e-di-valore","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/dellindividuazione-del-criterio-di-liquidazione-del-danno-da-ritardato-risarcimento-nella-distinzione-tra-obbligazioni-di-valuta-e-di-valore\/","title":{"rendered":"On the identification of the criterion for calculating damages for delayed compensation in the distinction between currency obligations and value obligations"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">La sentenza n. 4681\/2017 della Prima Sezione Civile del Tribunale di Milano, Dott.ssa Flamini, pronunciata in data 9 maggio 2017, gi\u00e0 commentata in precedenza, si rivela spunto di riflessione per altre considerazioni. La Dott.ssa Flamini, infatti, fa applicazione di un criterio di liquidazione del danno per certi aspetti innovativo nella diatriba circa la cumulabilit\u00e0 di rivalutazione monetaria e interessi a risarcimento di un danno patrimoniale da fatto illecito, nello specifico da responsabilit\u00e0 medica.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">E&#8217; opportuno premettere una breve schematizzazione delle diverse categorie di interessi conosciute dal nostro ordinamento, distinte in base alla funzione e alla fonte, al fine di analizzare la loro cumulabilit\u00e0 con la rivalutazione monetaria nelle diverse categorie di obbligazioni. La dottrina e la giurisprudenza risalenti individuano infatti una duplice categoria di obbligazioni pecuniarie, aventi quindi ad oggetto il pagamento di una somma di danaro. Tale distinzione, non espressamente indicata dal legislatore codicistico, si sostanzia tra le obbligazioni c.d. &#8220;di valore&#8221; e quelle c.d. &#8220;di valuta&#8221;.<br \/>\nGli articoli del codice civile che rilevano ai fini della presente analisi sono senz&#8217;altro il 1223 e il 1224, relativi al risarcimento del danno da inadempimento o da ritardo, il 1277, 1282 e il 1284, specificamente relativi alle obbligazioni pecuniarie, ed il 2056, secondo comma, relativo alla liquidazione del lucro cessante in ipotesi di responsabilit\u00e0 aquiliana.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Come \u00e8 noto, si definisce obbligazione di valuta quella obbligazione pecuniaria avente ab origine ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, determinata o determinabile, che costituisce quindi l&#8217;oggetto immediato dell&#8217;obbligazione.<br \/>\nTrova applicazione rispetto a tali obbligazioni il principio nominalistico fissato dall&#8217;art. 1277 c.c., per cui si ha riguardo al valore nominale della prestazione monetaria al momento del pagamento.<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 1282 c.c., in conformit\u00e0 al principio di fecondit\u00e0 del denaro, i crediti di valuta liquidi ed esigibili producono interessi legali di pieno diritto. Nella giurisprudenza consolidata si ritiene perci\u00f2 che nei crediti di valuta la domanda degli interessi sia sempre ricompresa nella domanda del pagamento della somma capitale.<br \/>\nGli interessi di cui al tale articolo sono definiti interessi &#8220;corrispettivi&#8221;, in quanto assegnati quale corrispettivo per la disponibilit\u00e0 dell&#8217;altrui somma capitale e della percezione dei relativi frutti civili. L&#8217;art. 1284 c.c. fissa la misura legale di tali interessi in senso forfettario a base annua.<br \/>\nL&#8217;art. 1224 c.c. individua invece una seconda categoria di interessi, espressamente definiti &#8220;moratori&#8221;. Tali interessi hanno funzione risarcitoria dell&#8217;altrui inadempimento e sono dovuti dal giorno della messa in mora anche quando non erano dovuti in precedenza (e quindi anche per crediti non liquidi). Anch&#8217;essi sono fissati nella misura legale, salvo che fossero in precedenza dovuti in misura maggiore. Detta misura \u00e8 ulteriormente incrementata al tasso fissato dalla legislazione speciale per le transazioni commerciali dal giorno della domanda giudiziale (art. 1284, comma 4, c.c.).<br \/>\nSi rammenta che nella classificazione degli interessi si ha riguardo ad un&#8217;ulteriore e diversa categorizzazione, relativa alla fonte della misura del tasso di interesse. Quando tale fonte si rinviene nella legge essi si definiscono legali, quando si rinviene nel contratto o in un atto unilaterale si definiscono convenzionali.<br \/>\nL&#8217;art. 1224, secondo comma, c.c. individua invece il maggior danno di cui il creditore pu\u00f2 chiedere il risarcimento, non ristorato dagli interessi moratori. Tale danno, quando consiste nel deprezzamento cui \u00e8 andata incontro la moneta nel lasso di tempo tra il momento in cui \u00e8 sorta l&#8217;obbligazione e il giorno del ritardato pagamento, \u00e8 risarcito mediante rivalutazione del relativo credito di valuta. Sul punto tuttavia, insistono due opposte posizioni giurisprudenziali.<br \/>\nUna prima impostazione, storicamente maggioritaria, si fondava sull&#8217;attribuzione della rivalutazione al danno emergente e degli interessi moratori al lucro cessante (cfr. Cass. 6 giugno 1981, n. 3661). Si faceva quindi contemporaneamente applicazione della rivalutazione e degli interessi legali dal giorno della mora, in cumulo tra loro.<br \/>\nTale approccio \u00e8 stato tuttavia oggetto di critica in quanto tacciato di eliminare qualsiasi differenza tra il debito di valuta e quello di valore. Secondo l&#8217;impostazione maggioritaria di quegli anni, infatti, si procedeva alla liquidazione del credito di valore mediante applicazione della contemporanea rivalutazione e degli interessi legali sulla somma rivalutata, come si evidenzier\u00e0 nel prosieguo. Piuttosto, secondo altro successivo orientamento, ancor oggi maggioritario, si deve invece gi\u00e0 ritenere ricompresa negli interessi moratori una liquidazione forfettaria del danno da svalutazione. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite (Cass. S.U. 1 dicembre 1989, n. 5299). Nell&#8217;escludere l&#8217;automatismo della rivalutazione, e richiedendo quindi un quid pluris rispetto alla semplice svalutazione della moneta quale danno risarcibile ex art. 1224, comma 2, c.c., le stesse hanno individuato una serie di parametri cui ancorare la prova del danno da mancato investimento derivante dal ritardo nel pagamento (cfr. Cass. S.U. 5 aprile 1986, n. 2368). La giurisprudenza contemporanea attribuisce quindi la funzione di automatico risarcimento del danno da svalutazione agli interessi moratori di cui all&#8217;art. 1224 (ovvero a quelli corrispettivi di cui all&#8217;art. 1282 c.c.), fissati quale &#8220;ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilit\u00e0 della somma dovuta&#8221; (Cass. 30 aprile 2013, n. 9510). L&#8217;eventuale maggior danno subito in ragione della maggior svalutazione rispetto al tasso legale degli interessi \u00e8 quindi risarcibile ai sensi del comma secondo purch\u00e9 ne sia fornita la prova (Cass. 5 novembre 2015, n. 22664; Cass. 28 marzo 2015, n. 21926 e Cass. 30 marzo 2015, n. 6401).<br \/>\nE&#8217; nota poi nell&#8217;ordinamento italiano un&#8217;ultima categoria di interessi, definiti &#8220;compensativi&#8221;, previsti quali corrispettivo del godimento del bene di chi abbia non abbia ancora versato il prezzo della compravendita per il caso in cui il relativo credito non sia ancora esigibile, ovvero assegnati quale risarcimento del danno da ritardato risarcimento nelle ipotesi di inadempimento di obbligazioni di valore, di cui si dir\u00e0 di seguito.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Si definisce obbligazione di valore quell&#8217;obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro quale controvalore della prestazione effettivamente oggetto dell&#8217;obbligazione stessa, sicch\u00e9 la dazione del denaro rappresenta solamente la modalit\u00e0 della prestazione e quindi l&#8217;oggetto mediato di essa.<br \/>\nL&#8217;individuazione di tale somma quale prestazione per l&#8217;adempimento \u00e8 perci\u00f2 effettuata in un momento successivo rispetto al sorgere dell&#8217;obbligazione, e per il mezzo dell&#8217;operazione di liquidazione. La liquidazione attualizza il valore della prestazione monetaria al momento di essa, a prescindere dal valore che avrebbe potuto essere attribuito alla prestazione al momento del sorgere dell&#8217;obbligazione o successivamente, stante la naturale oscillazione del valore della moneta. La liquidazione, sia essa giudiziale o convenzionale, comporta inoltre necessariamente il mutamento dell&#8217;obbligazione di valore in obbligazione di valuta. Dalla data della pubblicazione della sentenza, infatti, decorrono gli interessi corrispettivi in quanto il credito diviene con la liquidazione un credito di valuta e, pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 1282 &#8220;i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto&#8221;.<br \/>\nPer tale ordine di obbligazioni la liquidazione ha quindi la funzione di individuare quale sarebbe la consistenza patrimoniale del danneggiato se non fosse incorso nel pregiudizio, dedotta l&#8217;attuale effettiva consistenza. Di conseguenza, in essa \u00e8 insita una valutazione pi\u00f9 ampia ed effettuata in un&#8217;unica operazione, in merito al danno emergente e al lucro cessante.<br \/>\nLa giurisprudenza consolidata pi\u00f9 risalente, cui in parte si conforma il giudice milanese, ha individuato la giusta liquidazione del pregiudizio patrimoniale nella consecutiva applicazione di aestimatio (liquidazione del danno al valore nominale illius temporis), taxatio (rivalutazione della somma liquidata) e interessi ex tunc sulla somma cos\u00ec rivalutata anno per anno. In tal modo, la rivalutazione \u00e8 volta a risarcire il danno emergente in quanto \u00e8 attualizzazione della perdita subita e gli interessi, definiti compensativi, a risarcire il mancato guadagno dovuto alla mancata disponibilit\u00e0 della somma durante il periodo di ritardo nel risarcimento. Tali interessi, del resto, non avrebbero potuto essere definiti moratori in virt\u00f9 del principio in illiquidis non fit mora. Tuttavia, parte della giurisprudenza ha ritenuto che tali interessi fossero piuttosto da qualificare come moratori dovendosi interpretare l&#8217;art. 1219, comma 2, c.c. (il quale dichiara non necessaria la costituzione in mora nel caso di obbligazioni da fatto illecito) come espressione del principio mora ex re.<br \/>\nNe discende che, secondo la prima teoria, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno aquiliano debbono essere attribuiti anche se non richiesti senza che per ci\u00f2 stesso si incorra nel vizio di ultrapetizione, in quanto da considerare ricompresi nella pi\u00f9 ampia domanda di risarcimento del danno. Essi decorrono peraltro dal giorno in cui l&#8217;illecito si \u00e8 verificato, con contestuale insorgenza dell&#8217;obbligazione risarcitoria (Cass., sez. III, 17 febbraio 1979, n. 1058).<br \/>\nLa differenza con la seconda teoria rappresentata non \u00e8 tuttavia meramente teorica: se non si considerano tali interessi come compensativi essi non possono essere considerati comunque ricompresi nella generale domanda risarcitoria n\u00e9 possono essere specificamente richiesti per la prima volta in appello perch\u00e9 implicitamente ricompresi nella domanda di primo grado. Al contrario, per la condanna al pagamento degli interessi moratori su di una somma non liquida sarebbe necessaria specifica domanda, non operando il disposto dell&#8217;art. 1224 c.c. e dovendosi provare l&#8217;effettiva sussistenza e consistenza del lucro cessante.<br \/>\nInoltre, in merito alla possibilit\u00e0 di domandare congiuntamente la rivalutazione monetaria e gli interessi, a prescindere dalla natura di essi, si rappresenta un certo orientamento risalente ha escluso che si potesse cumulare la rivalutazione monetaria con gli interessi qualora si verta in tema di risarcimento del danno da inadempimento dell&#8217;obbligazione di valore. In caso contrario, si incorrerebbe nell&#8217;ingiusto vantaggio per il creditore di conseguire, per il periodo per cui fossero cumulati, una sorta di duplicazione della rivalutazione della liquidazione del danno.<br \/>\nSul punto \u00e8 intervenuta perci\u00f2 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, la quale stabilisce che la liquidazione del danno da inadempimento di obbligazione di valore debba comprendere il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell&#8217;equivalente pecuniario che, in difetto di elementi probatori che lo identifichino diversamente, deve essere riconosciuto quantomeno nella misura degli interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata annualmente dal momento dell&#8217;evento al momento della pubblicazione della sentenza che liquidi il danno. Alla somma cos\u00ec rivalutata devono perci\u00f2 essere aggiunti gli interessi nella misura legale denominati &#8220;compensativi&#8221; in quanto aventi valore risarcitorio a compensazione (in senso improprio) del danno causato dal non aver avuto la immediata disponibilit\u00e0 della somma risarcitoria. Le Sezioni Unite avvallano pertanto la prima teoria rappresentata, ricomprendendo tali interessi nella categoria dei compensativi.<br \/>\nLa fonte di tale liquidazione \u00e8 da rintracciare nel combinato disposto dell&#8217;art. 1223 e 1226 c.c., in quanto il riconoscimento di tali interessi in cumulo con la rivalutazione corrisponde al riconoscimento equitativo &#8211; anche per presunzioni &#8211; del lucro cessante da ritardato risarcimento. Infatti, non avendo avuto a disposizione la relativa somma quale liquidazione dell&#8217;obbligo risarcitorio perch\u00e9 il responsabile non ha pagato tale somma subito dopo il verificarsi del danno imputabile alla sua condotta, il danneggiato\/creditore \u00e8 incorso in un ingiustificato depauperamento derivante dal lucro cessante per non aver egli potuto disporre della somma che gli spettava gi\u00e0 nel passato, s\u00ec da impiegarla in maniera fruttifera.<br \/>\nNel risarcire tale forma di lucro cessante, sulla scorta della decisione citata diversi giudici hanno in passato fatto applicazione del disposto dell&#8217;art. 1284 c.c. riconoscendo a titolo di risarcimento per tale forma di lucro cessante interessi legali sulla somma capitale rivalutata anno per anno o ancora sul capitale medio rivalutato. La Dott.ssa Flamini, invero optando per un criterio pi\u00f9 rispondente alla corretta impostazione teorica, ha invece adottato quale parametro di riferimento per la quantificazione del danno da lucro cessante per tale specifica ragione l&#8217;indice di rendimento medio dei titoli di Stato negli anni compresi nel periodo durante il quale &#8220;si \u00e8 protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente&#8221;.<br \/>\nTale criterio \u00e8 espressamente indicato come equitativo, rifacendosi a un dato da media diligenza (l&#8217;investimento in titoli di Stato \u00e8 senz&#8217;altro tra le operazioni finanziarie pi\u00f9 sicure e pi\u00f9 facilmente accessibili, non richiedendo il possesso di specifiche conoscenze onde compiere la scelta d&#8217;investimento). La finalit\u00e0 \u00e8 inoltre quella di appianare il disequilibrio che si crea naturalmente tra chi ha diritto di ottenere il pagamento di una somma a titolo di risarcimento per equivalente e chi tale somma non ha corrisposto a tempo debito, rimanendo nella disponibilit\u00e0 del denaro e percependone i frutti. La decisione di non conformarsi pienamente alla linea gi\u00e0 fissata illo tempore con la sent. 17 febbraio 1995, n. 1712 risiede peraltro nella precisa volont\u00e0, in questo senso innovativa, di creare un precedente in materia di liquidazione del danno patrimoniale da ritardato risarcimento, differenziando ulteriormente il risarcimento da inadempimento di un&#8217;obbligazione di valore dal risarcimento del maggior danno derivante dall&#8217;inadempimento di una obbligazione di valuta, su cui si \u00e8 ingenerato nel passato l&#8217;annoso, e per certi versi controproducente, dibattito.<br \/>\nNel contesto delle obbligazioni di valore, perci\u00f2, la rivalutazione monetaria attiene al danno emergente, in quanto \u00e8 la forma necessaria di attualizzazione del danno patrimoniale in termini di ritardato risarcimento che avrebbe dovuto essere evitato dal pronto risarcimento del danno. Nell&#8217;ambito della stessa obbligazione, la quota di danno da ritardato risarcimento inquadrabile nel lucro cessante (anche ex art. 2056 c.c.) \u00e8 invece risarcita con tale criterio equitativo mediante il riconoscimento dei frutti del denaro che sarebbero derivati dall&#8217;investimento di esso secondo una media diligenza.<br \/>\nDa ultimo vale la pena annotare che, diversamente, il danno non patrimoniale \u00e8 liquidato ai valori attuali della moneta e quindi non \u00e8 necessario darsi luogo ad alcuna rivalutazione di esso, ben potendosi tuttavia riconoscere il danno da ritardato risarcimento nei termini suddescritti.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1419","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1419","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1419"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1419"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}