{"id":1422,"date":"2023-11-29T05:25:19","date_gmt":"2023-11-29T05:25:19","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/responsabilita-sanitaria-il-danno-da-perdita-anticipata-della-vita-non-e-sovrapponibile-ne-congiuntamente-risarcibile-con-il-danno-da-perdita-di-chance-di-sopravvivenza\/"},"modified":"2026-05-21T09:26:41","modified_gmt":"2026-05-21T09:26:41","slug":"responsabilita-sanitaria-il-danno-da-perdita-anticipata-della-vita-non-e-sovrapponibile-ne-congiuntamente-risarcibile-con-il-danno-da-perdita-di-chance-di-sopravvivenza","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/responsabilita-sanitaria-il-danno-da-perdita-anticipata-della-vita-non-e-sovrapponibile-ne-congiuntamente-risarcibile-con-il-danno-da-perdita-di-chance-di-sopravvivenza\/","title":{"rendered":"Healthcare liability: The damage from the loss of an anticipated life is not overlapable nor jointly compensable with the damage from the loss of a chance of survival."},"content":{"rendered":"<p>Con la recente pronuncia n. <strong>2470\/2023, pubblicata in data 19 settembre 2023<\/strong>, la Suprema Corte ha avuto cura di distinguere due importanti voci di danno spesso ricorrenti in tema di responsabilit\u00e0 medica: il \u201cdanno da perdita anticipata della vita\u201d e il \u201cdanno da perdita di chance di sopravvivenza\u201d.<\/p>\n<p>Il caso affrontato dai Giudici di legittimit\u00e0 prende le mosse da un ricorso presentato da una ASL che nei precedenti giudizi di merito era stata condannata al risarcimento del danno, in favore della paziente in primo grado e, dopo il decesso di questi, in favore dei suoi eredi, all\u2019esito del giudizio di appello, in ragione di un errore diagnostico dei sanitari, rei di aver ritardato la prescrizione di una terapia ormonale che, ove somministrata in tempo, avrebbe a sua volta prolungato le aspettative di vita della paziente, seppur in stato terminale.<\/p>\n<p>La mancata immediata diagnosi di una patologia tumorale avrebbe determinato la recidivit\u00e0 della malattia con ripetizioni metastasiche, con conseguente mancata immediata prescrizione di una cura farmacologica ad hoc in grado di consentire di aumentare di dieci anni le probabilit\u00e0 di sopravvivenza della paziente.<\/p>\n<p>In un primo interessante passaggio in tema di accertamento etiologico la Suprema Corte sottolinea che le conseguenze dannose della c.d. \u201cpremorienza\u201d occorsa nelle more del giudizio vanno distinte a seconda che la morte sia indipendente o dipendente dall\u2019errore medico: \u00a0<\/p>\n<ul>\n<li>se la morte \u00e8 cagionata da fattori causali e indipendenti dalla condotta dei sanitari, la Corte correttamente osserva che non \u00e8 opportuno attribuire a questi ultimi la responsabilit\u00e0 in ordine alla premorienza del paziente;<\/li>\n<li>se, invece, la premorienza del paziente dipende da errore medico, in applicazione del principio c.d. della \u201ccausalit\u00e0 umana\u201d, \u00e8 ascrivibile una responsabilit\u00e0 all\u2019autore del fatto illecito, non rilevando l\u2019eventuale efficienza concausale degli eventi naturali che hanno determinato la premorienza. Al pi\u00f9, i suddetti eventi potranno rilevare in sede di liquidazione del danno in applicazione della c.d. \u201ccausalit\u00e0 giuridica\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Fermo quanto sopra, in caso di \u201cpremorienza\u201d del paziente \u00e8 necessario distinguere se nella stessa si configuri una \u201cperdita anticipata della vita\u201d o una \u201cperdita di chance di sopravvivenza\u201d, posto che si tratta di voci di danno distinte e \u2013 come chiarito dal Collegio &#8211; non sovrapponibili.<\/p>\n<p>Invero <strong>il danno da \u201cperdita anticipata della vita\u201d <\/strong>si caratterizza come un danno derivante dall\u2019impossibilit\u00e0 di vivere pi\u00f9 a lungo e per un tempo determinato, anticipando il nefasto evento della morte <u>che si sarebbe in ogni caso verificato<\/u> (a prescindere dal fatto illecito) entro un determinato arco temporale.<\/p>\n<p><strong>Il danno da \u201cperdita di chance di sopravvivenza\u201d <\/strong>si caratterizza, invece, in una \u201cpossibilit\u00e0 perduta\u201d, costituita diversamente dall\u2019incertezza sull\u2019eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere &#8211; pertanto incerta in punto an e quantum. Essa deve per\u00f2 essere retta, ai fini del risarcimento, dalla prova della <strong><u>certezza <\/u><\/strong>del nesso di causa che la condotta illecita abbia cagionato la perdita della possibilit\u00e0 di vivere pi\u00f9 a lungo, <strong>non essendo predicabile il concetto della \u201cprobabilit\u00e0\u201d di una \u201cpossibilit\u00e0\u201d <\/strong>(quest\u2019ultima intesa nell\u2019accezione, appunto, della chance\u201d).<\/p>\n<p>L\u2019incertezza, dunque, ricade sul tipo di risultato conseguibile e non, come spesso viene frainteso, sul nesso di causa. La perdita di chance di sopravvivenza si sostanzia, in altre parole, nella <u>\u201cperdita della possibilit\u00e0 di un risultato migliore\u201d<\/u> citando le parole della Cassazione.<\/p>\n<p>Seppur apparentemente analoghe, le due voci di danno sono speculari tra loro e ben distinte sia in tema di oneri probatori sia in tema di risarcibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Tramite un ragionamento \u201cepicureo\u201d, la Suprema Corte esclude una congiunta risarcibilit\u00e0 dei due istituti poich\u00e9 l\u2019accertamento dell\u2019uno esclude l\u2019altro: quando \u00e8 certo che la condotta del medico ha provocato o provocher\u00e0 la morte anticipata del paziente, la morte stessa assorbe ogni chance futura di sopravvivenza.<\/p>\n<p>In ogni caso, i due istituti sono per loro natura distinti:<\/p>\n<ul>\n<li>Con riguardo al <strong>danno da perdita anticipata della vita<\/strong> in sede di liquidazione del danno si applicher\u00e0 il pi\u00f9 generale criterio adottato in sede civilistica del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d. Inoltre, con riferimento alla trasmissibilit\u00e0 del danno <em>iure hereditario<\/em>, non \u00e8 ammissibile riconoscere un risarcimento \u201cautomatico\u201d, non essendo contemplato nel nostro ordinamento il risarcimento del danno tanatologico. Tuttavia se dall\u2019errore medico \u00e8 derivato &#8211; al paziente ancora in vita &#8211; un danno biologico (differenziale) costituito nell\u2019aver vissuto in modo peggiore, sul piano dinamico relazionale, gli ultimi tempi della propria vita, e se dallo stesso errore \u00e8 derivato un danno morale al paziente, entrambe le voci di danno, laddove provate, possono essere risarcibili <em>iure successionis<\/em>, con conseguente applicazione dei criteri tabellari elaborati dalla giurisprudenza di merito e parametrati sullo stato del paziente danneggiato ancora in vita.<\/li>\n<li>Con riguardo al <strong>danno da perdita di chance<\/strong>, \u00e8 richiesto sul piano etiologico il raggiungimento di una certezza <em>\u201cseria, apprezzabile e concreta\u201d<\/em> in ordine alla perdita della possibilit\u00e0 di sopravvivenza, non essendo risarcibile nel nostro ordinamento un danno derivante dalla \u201cprobabilit\u00e0 della possibilit\u00e0\u201d. Tuttavia, in quest\u2019ultimo caso, la quantificazione del danno dovr\u00e0 avvenire in via equitativa essendo del tutto incerto l\u2019eventuale ulteriore periodo di vita di cui il danneggiato avrebbe potuto beneficiare, con conseguente disapplicazione dei criteri tabellari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In conclusione la Suprema Corte marcando una netta linea di confine tra le due voci di danno prese in esame, chiarisce che: <em>\u201cIl danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non saranno n\u00e9 sovrapponibili n\u00e9 congiuntamente risarcibili\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Tuttavia i due istituti in oggetto possono <em>\u201ceccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l\u2019accertamento si sia concluso nel senso dell\u2019esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilit\u00e0 di vivere pi\u00f9 a lungo, qualora questa possibilit\u00e0 non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili etiologicamente alla condotta colpevole dell\u2019agente\u201d. \u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Barrister Flavia Abbondanza<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":5,"featured_media":1577,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1422","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1422","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1577"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1422"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1422"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}