{"id":1423,"date":"2023-07-11T05:31:21","date_gmt":"2023-07-11T05:31:21","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/laccidentalita-nelle-coperture-assicurative-la-garanzia-limitata-ai-fatti-c-d-accidentali-non-puo-essere-esclusa-per-i-comportamenti-colposi-dellassicurato-ma-solo-per-quelli-dolosi\/"},"modified":"2026-05-19T10:28:29","modified_gmt":"2026-05-19T10:28:29","slug":"laccidentalita-nelle-coperture-assicurative-la-garanzia-limitata-ai-fatti-c-d-accidentali-non-puo-essere-esclusa-per-i-comportamenti-colposi-dellassicurato-ma-solo-per-quelli-dolosi","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/laccidentalita-nelle-coperture-assicurative-la-garanzia-limitata-ai-fatti-c-d-accidentali-non-puo-essere-esclusa-per-i-comportamenti-colposi-dellassicurato-ma-solo-per-quelli-dolosi\/","title":{"rendered":"Accidentality in insurance policies: a guarantee limited to so-called \u2019accidental\u201c events cannot be excluded due to the insured's negligent behaviour, but only due to wilful misconduct."},"content":{"rendered":"<p>Con la pronuncia <strong><u>n. 18320 del 27.06.2023<\/u><\/strong> la Corte di Cassazione \u00e8 tornata a ribadire un principio, gi\u00e0 noto alla Giurisprudenza, correlato al concetto della c.d. Accidentalit\u00e0: i Giudici della Suprema Corte hanno stabilito che\u00a0 \u201c<strong><em>la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali \u00e8 correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi<\/em><\/strong>.\u201d.<\/p>\n<p>Invero in materia di assicurazione della responsabilit\u00e0 civile il richiamo al fatto accidentale non si traduce nella mera imprevedibilit\u00e0 dell&#8217;evento dannoso, come genere, quanto nell&#8217;incertezza nella sua specificit\u00e0. Pur essendo astrattamente possibile prevedere il verificarsi di un&#8217;evenienza di un certo tipo, deve rimanere incerto il complesso di fattori che concorrono a produrla secondo le modalit\u00e0 materiali e temporali e con le conseguenze esattamente verificatesi a danno del soggetto che ne risulti colpito, e ci\u00f2 per circostanze che sfuggono al dominio dell&#8217;assicurato e che non sono necessariamente e costantemente inerenti all&#8217;attivit\u00e0 considerata nel contratto assicurativo ed alla natura dei beni in essa impiegati<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" title=\"\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>La dizione circa l\u2019accidentalit\u00e0 del fatto dannoso viene solitamente inserita per indurre l\u2019assicurato a comportamenti prudenti<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\" title=\"\">[2]<\/a> ma con formulazioni tanto generiche da essere spesso considerate inutili dalla giurisprudenza<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\" title=\"\">[3]<\/a> . Invero, per chi scrive, il tema riveste fondamentale importanza laddove si intenda circoscrivere l\u2019oggetto della copertura RC che non potr\u00e0 mai includere il c.d. \u201crischio d\u2019impresa\u201d<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\" title=\"\">[4]<\/a> posto che \u00ab&#8230;l&#8217;accidentalit\u00e0 va &#8230; esclusa quando l&#8217;evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attivit\u00e0 dell&#8217;agente e delle stesse modalit\u00e0 con cui essa \u00e8 stata perseguita\u00bb <a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\" title=\"\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>Nella sentenza in esame la Cassazione ha stigmatizzato l\u2019errore nel quale era incorsa la Corte di Appello che aveva interpretato la clausola contrattuale escludente la copertura per i fatti \u201caccidentali\u201d alla luce del solo criterio letterale, cio\u00e8 secondo il senso letterale dell\u2019aggettivo \u201caccidentali\u201d, senza tener conto che la suddetta clausola fa parte di un assetto contrattuale che \u00e8 destinato a produrre effetti tra le parti e deve quindi essere fondato su una causa concreta.<\/p>\n<p>Secondo la Suprema Corte \u201c<em>Il giudice del merito ha dunque trascurato di praticare l\u2019interpretazione mediana fra i c.d. criteri soggettivi e quelli oggettivi, cio\u00e8 sia quella di cui all\u2019art. 1366 c.c., basata sul criterio della buona fede, sia quella dell\u2019art. 1367 c.c., sia ancora quella dell\u2019art. 1370 c.c. La considerazione di questi tre criteri ermeneutici, unitamente alla considerazione per cui la causa del tipo contrattuale \u00e8 quella di tenere indenne l\u2019assicurato dalla responsabilit\u00e0 civile verso terzi, avrebbero dovuto indurre necessariamente i giudici di merito ad intendere l\u2019aggettivo \u201caccidentali\u201d in modo tale da permettere la realizzazione della causa concreta e del sostanziale assetto di interessi perseguito dalle parti del contratto assicurativo in esame<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Ne deriva la necessit\u00e0 di necessario interpretare l\u2019aggettivo \u201caccidentale\u201d affinch\u00e9 con esso sia possibile dare concretezza alla causa del contratto in adesione alla consolidata giurisprudenza secondo la quale \u201c<em>L&#8217;assicurazione della responsabilit\u00e0 civile, mentre non pu\u00f2 concernere fatti meramente accidentali, dovuti cio\u00e8 a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilit\u00e0, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l&#8217;estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa<\/em>.\u201d.<\/p>\n<p>Pertanto, conclude la Corte, \u201c<em>la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali \u00e8 correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" title=\"\">[1]<\/a> Per tutte Cass. 30.4.1981 n\u00b02652 ove l&#8217;assicurazione, circoscritta ai fatti accidentali, concerneva i danni cagionati dall&#8217;attivit\u00e0 di produzione e trasporto di calcestruzzo e la pretesa risarcitoria era stata avanzata per il danneggiamento di colture di fiori, conseguente al progressivo deposito sulle medesime di polvere provocata dallo svolgimento della predetta attivit\u00e0: il supremo collegio ha cassato con rinvio la pronunzia di merito, che aveva escluso l&#8217;accidentalit\u00e0 del fatto dannoso, limitandosi a considerare l&#8217;astratta possibilit\u00e0 del suo verificarsi, senza accertare la normalit\u00e0 e prevedibilit\u00e0 di tutti gli elementi, che avevano concorso in concerto a determinarlo. \u00ab<em>L&#8217;accidentalit\u00e0\u00bb pu\u00f2 essere \u00abesclusa solo dimostrando la normalit\u00e0 e la prevedibilit\u00e0 di tutti &#8230; i fattori\u00bb determinanti \u00abnella loro evenienza, nella loro combinazione e nella loro finale incidenza<\/em>\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\" title=\"\">[2]<\/a> Fedeli, Il requisito dell&#8217;accidentalit\u00e0 nella assicurazione r.c. generale delle imprese, in Dir. ed economia assicuraz., 1997, 835<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\" title=\"\">[3]<\/a> Per tutte Cass. 7 settembre 1977, n. 3907. L\u2019intento iniziale perseguito dagli assicuratori di escludere la risarcibilit\u00e0 di tutti i comportamenti considerati espressione di un atteggiamento, anche inconsapevolmente, fraudolento o di colpevole e prolungata disattenzione dell\u2019assicurato \u00e8 invero superfluo, posto che il principio indennitario proprio della copertura danni (e non vita) vieta sempre la indennizabilit\u00e0 dei danni volontariamente causati, posto che la carenza di accidentalit\u00e0 si avvicina alla carenza di aleatoriet\u00e0: non \u00e8 assicurabile un fatto che sia la conseguenza naturale del corso degli eventi, riscontrabile nell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente, al punto da far fondatamente ritenere che l\u2019evento sia inevitabile e pertanto inassicurabile<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\" title=\"\">[4]<\/a> In termini assicurativi si considera \u201crischio d&#8217;impresa\u201d, il c.d. rischio speculativo, normalmente inassicurabile sul mercato italiano, giacch\u00e9 pu\u00f2 produrre sia perdite che guadagni (es. il danno al bene oggetto di lavorazione). Al rischio imprenditoriale\/speculativo si contrappone il rischio c.d. puro (che pu\u00f2 produrre solo perdite), normalmente oggetto delle coperture assicurative (sulla differenza tra i due tipi di rischio, v. Misani, Introduzione al risk management, Milano, 1994, 5).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\" title=\"\">[5]<\/a> Cass. 4 febbraio 1992, n. 1214. Caso che conferma la decisione dei giudici di merito che avevano escluso l&#8217;accidentalit\u00e0 del danno arrecato alle autovetture parcheggiate nelle aree adiacenti un serbatoio, durante le operazioni di verniciatura dello stesso. La giurisprudenza ha condannato severamente tale interpretazione restrittiva, anche se non convince la tesi opposta di un\u2019assicurazione di responsabilit\u00e0 civile che dovrebbe coprire indifferentemente tutti i danni conseguenti a comportamenti colposi, escludendo solo i dolosi.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1423","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1423"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}