{"id":1427,"date":"2022-03-16T05:31:21","date_gmt":"2022-03-16T05:31:21","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/i-principi-fondamentali-della-responsabilita-sanitaria-ribaditi-dal-tribunale-di-milano\/"},"modified":"2026-05-19T10:37:34","modified_gmt":"2026-05-19T10:37:34","slug":"i-principi-fondamentali-della-responsabilita-sanitaria-ribaditi-dal-tribunale-di-milano","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/i-principi-fondamentali-della-responsabilita-sanitaria-ribaditi-dal-tribunale-di-milano\/","title":{"rendered":"The fundamental principles of healthcare liability reaffirmed by the Milan Tribunal"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">E\u2019 recentissima \u2013 02 febbraio 2022 \u2013 la pronuncia con la quale, prima di lasciare la Sez. I Civile del Tribunale di Milano per Roma e la Cassazione, <strong>la Dott.ssa Flamini ha<\/strong>, ancora una volta mirabilmente, <strong>ribadito taluni principi fondamentali che oggi regolano la responsabilit\u00e0 medico sanitaria<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Nella vicenda \u2013 che riguardava la richiesta di risarcimento avanzata dagli eredi di un paziente nei confronti di una struttura la quale, a sua volta, aveva coinvolto in rivalsa i medici ritenuti direttamente responsabili \u2013 il Giudice ha avuto modo di prendere posizione:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\"><strong>sui regimi di responsabilit\u00e0 applicabili alle domande del danneggiato ed a quelle dei suoi eredi verso la struttura ed i singoli medici<\/strong>, spiegando che, pur essendo indubbio il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura, il contratto di spedalit\u00e0 tra essi concluso \u201c<em>non pu\u00f2 giustificare la qualificazione del rapporto tra struttura sanitaria ed eredi del paziente in termini contrattuali <\/em>\u201d. Sicch\u00e9 <strong>la domanda di risarcimento del danno <em>iure proprio<\/em> per la perdita del congiunto<\/strong> deceduto a seguito di prestazioni sanitarie ritenute errate <strong>trova la sua disciplina nell\u2019ambito del regime di responsabilit\u00e0 aquiliano<\/strong> poich\u00e9 deve \u201c<em>essere esclusa la configurabilit\u00e0 della responsabilit\u00e0 contrattuale posto che il rapporto contrattuale \u00e8 intercorso tra la struttura sanitaria e il paziente (poi deceduto), non certo tra la prima ed i parenti della seconda<\/em>\u201d;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\"><strong>sull\u2019inefficacia retroattiva della L. 24\/2017 <\/strong>(Legge Gelli Bianco) cos\u00ec come della L. <strong>189\/2012<\/strong> (Balduzzi) rispetto ai fatti antecedenti alla loro entrata in vigore atteso che\u00a0&#8220;<strong><em>non\u00a0possono ritenersi<\/em><\/strong><em>, in assenza di specifica disposizione transitoria,\u00a0non\u00a0contenuta n\u00e8 nella stessa\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.studiolegale.leggiditalia.it\/#id=10LX0000776329ART0,__m=document\"><em>L. n. 189 del 2012<\/em><\/a><em>\u00a0(o nel decreto legge convertito) o nella successiva\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.studiolegale.leggiditalia.it\/#id=10LX0000846229ART0,__m=document\"><em>L. n. 24 del 2017<\/em><\/a><em>, <strong>avere efficacia retroattiva<\/strong>. <strong><u>Esse<\/u><\/strong>, pertanto, conformemente\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.studiolegale.leggiditalia.it\/#id=05AC00001045,__m=document\"><em>all&#8217;art. 11 preleggi<\/em><\/a><em>\u00a0<strong><u>regolano unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla loro entrata in vigore<\/u><\/strong><\/em>\u201d;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\"><strong>sulla qualifica contrattuale <\/strong>del rapporto tra paziente e medico per i fatti occorsi prima dell\u2019entrata in vigore della L. 24\/2017 che, all\u2019art. 7, ha invece specificato doversi fare applicazione dell\u2019art. 2043 c.c. (fatta eccezione del medico che abbia assunto direttamente un&#8217;obbligazione contrattuale verso il paziente);<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\"><strong>sugli oneri probatori a carico di paziente e di struttura sanitaria<\/strong> chiarendo, ancora una volta, che sul paziente incombe \u201c<em>l&#8217;onere <strong><u>di provare il nesso di causalit\u00e0 fra la condotta del sanitario e l&#8217;evento di danno<\/u><\/strong> quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria,\u00a0<strong>non\u00a0solo nel caso di responsabilit\u00e0 da fatto illecito, ma anche nel caso di responsabilit\u00e0\u00a0contrattuale<\/strong><\/em>\u201d; alla struttura \u00e8 fatto invece onere di dimostrare <strong>o il corretto adempimento o la \u201c<em>causa imprevedibile<\/em><\/strong><em> ed inevitabile ha reso impossibile l&#8217;esatta esecuzione della prestazione\u201d <\/em><strong>ma solamente<\/strong> <strong><em>\u201cove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio <\/em><\/strong>\u201d;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\"><strong>sul concetto del c.d. doppio ciclo causale <\/strong>da intendersi, come chiaramente spiegato in questo passaggio della pronuncia, \u201c\u00a0<em>l&#8217;uno relativo all&#8217;evento dannoso, a monte, l&#8217;altro relativo all&#8217;impossibilit\u00e0 di adempiere, a valle. Il nesso di causalit\u00e0 materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare \u00e8 quello fra intervento del sanitario e danno evento in\u00a0<strong>t<\/strong>ermini\u00a0di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, \u00e8 quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell&#8217;ordinaria diligenza di cui all&#8217;art. 1176, comma 1, ed impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218).<\/em>\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">Con la conseguenza che \u201c<em>Se la prova della causa di esonero \u00e8 stata raggiunta vuol dire che l&#8217;aggravamento della situazione patologica o l&#8217;insorgenza di una nuova patologia \u00e8 eziologicamente riconducibile all&#8217;intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis \u00e8 nella specie mancato per causa\u00a0non\u00a0imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l&#8217;utilizzo di presunzioni la causa dell&#8217;evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l&#8217;imprevedibilit\u00e0 ed inevitabilit\u00e0 di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\"><strong>sul rapporto tra giudizio penale e civile <\/strong>con la specificazione del principio pi\u00f9 volte chiarito dalla Suprema Corte e secondo il quale \u201c<em>l&#8217;eventuale apporto causale colposo del danneggiato\u00a0<\/em>non<em>\u00a0necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all&#8217;art. 651cod. proc. civ. e\u00a0<\/em>pu\u00f2<em>\u00a0essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento.&#8221; &#8220;Se, infatti,\u2026 la ricostruzione storico-dinamica dell&#8217;accaduto e&#8217; preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che\u00a0<\/em>non\u00a0pu\u00f2<em>\u00a0procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell&#8217;episodio, quest&#8217;ultimo\u00a0puo&#8217; invece indagare su altre modalit\u00e0 del fatto\u00a0<\/em>non<em>\u00a0considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull&#8217;apporto causale nella produzione dell&#8217;evento<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\"><strong>Sulla responsabilit\u00e0 propria della struttura sanitaria <em>ex <\/em>art. 1218 c.c. anche per il fatto del medico della cui opera si sia avvalsa<\/strong>, rigettando le argomentazioni difensive utilizzate nel corso del giudizio dalla struttura che mirava a \u201cscaricare\u201d la responsabilit\u00e0 esclusivamente sui medici. Al riguardo, facendo richiamo a Cass. Civ. n. 28987\/2019, la Dott.ssa Flamini ha ancora una volta ricordato che \u201c<em>il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla\u00a0<\/em>struttura<em>\u00a0presso cui svolge l&#8217;attivit\u00e0, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente\u00a0<\/em>non\u00a0pu\u00f2<em>\u00a0essere agevolmente &#8220;isolata&#8221; dal pi\u00f9 ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla\u00a0<\/em>struttura<em>, di cui il medico stesso \u00e8 parte integrante, mentre il gi\u00e0 citato\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.studiolegale.leggiditalia.it\/#id=05AC00003061,__m=document\"><em>art. 1228 c.c.<\/em><\/a><em>, fonda, a sua volta, l&#8217;imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libert\u00e0 del titolare\u00a0<\/em>dell&#8217;obbligazione<em>\u00a0di decidere come provvedere all&#8217;adempimento, accettando il rischio connesso alle modalit\u00e0 prescelte, secondo la\u00a0<\/em>struttura<em>\u00a0di responsabilit\u00e0 da rischio d&#8217;impresa (&#8220;cuius commoda eius et incommoda&#8221;) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilit\u00e0 organizzativa nell&#8217;esecuzione di prestazioni complesse; ne consegue che, se la\u00a0<\/em>struttura<em>\u00a0si avvale della &#8220;collaborazione&#8221; dei sanitari persone fisiche (utilit\u00e0) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilit\u00e0 di chi si avvale dell&#8217;esplicazione dell&#8217;attivit\u00e0 del terzo per l&#8217;adempimento della propria\u00a0<\/em>obbligazione\u00a0contrattuale<em>\u00a0trova radice\u00a0<\/em>non<em>\u00a0gi\u00e0 in una colpa &#8220;in eligendo&#8221; degli ausiliari o &#8220;in vigilando&#8221; circa il loro operato, bens\u00ec nel rischio connaturato all&#8217;utilizzazione dei terzi nell&#8217;adempimento\u00a0dell&#8217;obbligazio<\/em>ne\u00a0<em>(Cass., 27\/03\/2015, n. 6243), realizzandosi, e\u00a0<\/em><em>non\u00a0potendo obliterarsi, l&#8217;avvalimento dell&#8217;attivit\u00e0 altrui per l&#8217;adempimento della propria\u00a0<\/em>obbligazione<em>, comportante l&#8217;assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino<\/em>\u201d;<em> \u00a0<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\"><strong>sul concetto di danno da perdita del rapporto parentale e gli oneri probatori che \u00e8 chiamato a soddisfare chi ne pretenda il risarcimento<\/strong>. Quanto alla <strong>definizione<\/strong> di tale tipologia di danno nella sentenza si precisa che \u201c<em>il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del\u00a0<\/em>rapporto<em>\u00a0parentale lamenta l&#8217;incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale \u00e8 titolare (la cui tutela ex\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.studiolegale.leggiditalia.it\/#id=05AC00009908,__m=document\"><em>art. 32 cost.<\/em><\/a><em>, ove risulti intaccata l&#8217;integrit\u00e0 psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall&#8217;interesse all&#8217;integrit\u00e0 morale (la cui tutela, ricollegabile\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.studiolegale.leggiditalia.it\/#id=05AC00009911,__m=document\"><em>all&#8217;art. 2 cost.<\/em><\/a><em>, ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ci\u00f2 in quanto l&#8217;interesse fatto valere \u00e8 quello alla intangibilit\u00e0 della sfera degli effetti e della reciproca solidariet\u00e0 nell&#8217;ambito della famiglia e alla inviolabilit\u00e0 della libera e piena esplicazione delle attivit\u00e0 realizzatrici della persona umana nell&#8217;ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela \u00e8 ricollegabile agli\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.studiolegale.leggiditalia.it\/#id=05AC00009911+05AC00009912+05AC00009910,__m=document\"><em>artt. 2, 29 e 30 cost.<\/em><\/a>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\"><strong>Quanto alla dimostrazione di tale posta risarcitoria <\/strong>il Giudice che se per un verso <strong>\u00e8 onere dei familiari della vittima dimostrare <\/strong>che \u201c<em>si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente difese<\/em>\u201d, per l\u2019altro <strong>tale prova pu\u00f2 essere resa anche per presunzioni <\/strong>\u201c<em>c<\/em><em>he in argomento assumono anzi &#8220;precipuo rilievo&#8221; (v. Cass., Sez. Un., 24\/3\/2006, n. 6572). Le presunzioni valgono in realt\u00e0 a sostanzialmente facilitare l&#8217;assolvimento dell&#8217;onere della prova da parte di chi ne \u00e8 onerato, trasferendo sulla controparte l&#8217;onere della prova contraria (v. Cass.,12 giugno 2006, n. 13546). <strong>Costituendo un mezzo di prova di rango\u00a0non\u00a0inferiore agli altri<\/strong>, in quanto di grado\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0&#8220;pi\u00f9 debole&#8221; della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice<\/em>\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\"><strong>Sulla determinazione del danno da perdita del rapporto parentale mediante l\u2019utilizzo della Tabella a Punti del Tribunale di Roma<\/strong> poich\u00e9, secondo la Cassazione, meglio confacente all\u2019equa liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto della morte del congiunto. Sicch\u00e9, la Dott.ssa Flamini ha chiarito che \u201c\u00a0<em>il danno da perdita del\u00a0<\/em>rapporto<em>\u00a0parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l&#8217;adozione del criterio a punto, l&#8217;estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularit\u00e0 e l&#8217;elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l&#8217;et\u00e0 della vittima, l&#8217;et\u00e0 del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonch\u00e8 l&#8217;indicazione dei relativi punteggi, con la possibilit\u00e0 di applicare sull&#8217;importo finale dei correttivi in ragione della particolarit\u00e0 della situazione, salvo che l&#8217;eccezionalit\u00e0 del caso\u00a0<\/em>non<em>\u00a0imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\"><strong>Sull\u2019azione di rivalsa della struttura verso il medico ritenuto responsabile dalla prima<\/strong>. Dopo aver chiarito che <strong>\u00e8 nullo il patto di manleva tra struttura e medico <\/strong>e che, a prescindere dal nome, <strong>la domanda di rivalsa debba trovare la sua disciplina nell\u2019azione di regresso di cui agli artt. 1298 e 2055 c.c.<\/strong>, il Giudice ha spiegato che sulla struttura rimane ascritta una quota paritaria di responsabilit\u00e0 (al 50%) pur in presenza di colpa esclusiva del medico, il quale potr\u00e0 essere condannato all\u2019intero solamente in caso di prova \u2013 a carico della stessa struttura \u2013 di una \u201c<strong><em>condotta &#8220;inescusabilmente grave&#8221;, del tutto imprevedibile e di &#8220;improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute<\/em><\/strong><em>&#8220;. \u00a0<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">Si tratta di una pronuncia che pur non introducendo concetti nuovi all\u2019interprete, certamente \u201cscolpisce nella pietra\u201d i pi\u00f9 recenti principi formatisi sugli argomenti oggetto di esame da parte del Giudice e che i pratici non possono che plaudire quale virtuoso esempio di realizzazione del difficile processo di garantire la \u201ccertezza del diritto\u201d.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1427","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1427","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1427"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1427"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}