{"id":1429,"date":"2020-04-08T05:31:22","date_gmt":"2020-04-08T05:31:22","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/la-portata-ed-i-limiti-dellistanza-di-accesso-agli-atti-del-comitato-di-valutazione-sinistri-cvs\/"},"modified":"2026-05-19T10:50:53","modified_gmt":"2026-05-19T10:50:53","slug":"la-portata-ed-i-limiti-dellistanza-di-accesso-agli-atti-del-comitato-di-valutazione-sinistri-cvs","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/la-portata-ed-i-limiti-dellistanza-di-accesso-agli-atti-del-comitato-di-valutazione-sinistri-cvs\/","title":{"rendered":"The scope and limits of the right of access to the records of the Claims Assessment Committee (CVS)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con la decisione n. 808 del 31 gennaio 2020 il Consiglio di Stato ha avuto recentemente modo di pronunciarsi sull\u2019annosa questione relativa all\u2019istanza di accesso agli atti formulata dal paziente nei confronti di una struttura sanitaria. La tematica afferiva alla \u201cportata\u201d di tale istanza e, in particolare, se essa potesse o meno avere ad oggetto anche le relazioni espresse dai CVS e contenenti indicazioni di carattere medico legale e di strategia difensiva in essa esposte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Consiglio di Stato era chiamato a pronunciarsi sul gravame promosso da un\u2019azienda sanitaria avverso la pronuncia resa in precedenza dal TAR Lombardia all\u2019esito di un procedimento avviato dagli eredi di una paziente che si erano visti rigettare dall\u2019azienda l\u2019istanza di accesso agli atti prodotti dal Comitato di Valutazione Sinistri in merito alla vicenda clinica della loro congiunta. A dispetto delle eccezioni formulate dalla struttura sanitaria \u2013 che aveva fondato il diniego all\u2019accesso sul presupposto che gli atti richiesti riguardavano una potenziale vertenza tra le parti, cos\u00ec da ledere il diritto di difesa dell\u2019azienda \u2013 il TAR aveva acconsentito a che gli istanti avessero diritto a prendere visione integrale della documentazione richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo il Tribunale amministrativo non ricorrevano motivi validi a negare l\u2019accesso agli atti del CVS, trattandosi di documenti finalizzati alla verifica dell\u2019adeguata erogazione delle cure in favore della paziente (e del rispetto in essa delle regole della scienza medica) e, come tale, a tutto diritto conoscibili dai congiunti della paziente che ne avevano fatto richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel ricorrere al Consiglio di Stato l\u2019azienda sanitaria ribadiva le argomentazioni del primo grado circa l\u2019esclusione del diritto di accesso alle relazioni e agli atti dei CVS poich\u00e9 relativi alla strategia di difesa che sarebbe stato possibile per la struttura intraprendere in sede giudiziale e non. Contestualmente veniva opposta l\u2019efficacia del diniego all\u2019ostensione documentale sulla scorta del richiamo all\u2019attivit\u00e0 di risk management (per come disciplinata anche da ultimo dall\u2019art. 16 della L. 24\/2017 e prima ancora nella L. 208\/2015) cui, nelle tesi dell\u2019azienda, il ruolo del CVS sarebbe risultato attratto.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel decidere la questione il Consiglio di Stato ha invero disatteso tutti i motivi di appello svolti dalla difesa della ASL appellante, <strong>eccetto uno<\/strong>: \u00e8 stata accolta la considerazione svolta dall\u2019azienda sanitaria sul fatto che le relazioni del CVS e medico legali hanno anche la funzione di dettare la linea difensiva della struttura allorch\u00e9 si sia in presenza di un giudizio o nelle immediatezze dello stesso. Secondo il Consiglio di Stato la circostanza non determina il venire meno dell\u2019obbligo di ostensione di tali documenti al richiedente, ma permette all\u2019azienda di <strong>eliminare (cancellare) i passaggi contenuti nelle relazioni direttamente correlati a dettare una possibile strategia difensiva sul caso<\/strong>.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nSecondo il\u00a0 Consiglio di Stato infatti \u201c<em>Nella specie, deve rilevarsi che gli atti del CVS, insieme alle propedeutiche perizie medico-legali, si inseriscono, come si evince dalle delibere richiamate dall\u2019Amministrazione, nell\u2019ambito di un procedimento funzionale alla individuazione di una soluzione compositiva della potenziale controversia risarcitoria: essi, quindi, pur non essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell\u2019Amministrazione, possono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al regime ostensivo sulla scorta della giurisprudenza citata, ulteriori rispetto a quelle di carattere strettamente ricognitivo (della dinamica degli eventi) o valutativo (dei profili medico-legali della vicenda). Consegue, dai rilievi svolti, che l\u2019appello deve essere parzialmente accolto, in accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla parte appellante, nel senso che l\u2019esibizione dei documenti in oggetto dovr\u00e0 avvenire mediante l\u2019impiego degli opportuni accorgimenti (stralcio, omissis ecc.), atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa dell\u2019Amministrazione appellante, accompagnati dalla attestazione da parte del responsabile del procedimento che le parti omesse o stralciate contengono effettivamente valutazioni di carattere difensivo dell\u2019Amministrazione elaborate in funzione del contenzioso instaurato in sede civile.<br \/>\nA tale riguardo, deve precisarsi che, al fine di giustificare la mancata ostensione, tenuto conto del carattere eccezionale del limite, non sar\u00e0 sufficiente che le valutazioni possano assumere potenzialmente rilievo ai fini della elaborazione della strategia difensiva dell\u2019Amministrazione nell\u2019ambito del giudizio civile, ma sar\u00e0 necessario che siano state formulate in diretta ed immediata funzione della strategia difensiva da assumere in quel giudizio (e non, quindi, ai soli fini delle decisioni da assumere in sede di eventuale definizione extra-giudiziale della controversia, cui direttamente attengono, per quanto detto, le funzioni del CVS).<br \/>\nIn sede esecutiva della presente sentenza, quindi, l\u2019Amministrazione dovr\u00e0 verificare che l\u2019attivit\u00e0 ostensiva posta in essere in data 23 dicembre 2019 sia conforme alle indicazioni che precedono ed eventualmente integrarla\/modificarla al fine di garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di accesso della parte richiedente.<\/em>\u201d<br \/>\n\u00a0<br \/>\nSecondo il Consiglio di Stato non sussistono dunque ragioni per negare l\u2019accesso <strong>alla documentazione prodotta dai CVS a coloro che ne facciano istanza. Tuttavia, l\u2019azienda sanitaria cui la richiesta di accesso \u00e8 indirizzata ha il diritto di omettere tutte quelle parti\u00a0 contenenti considerazioni difensive.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contestualmente, <strong>colui che richiede l\u2019accesso agli atti del CVS \u00e8 privato della possibilit\u00e0 di utilizzare tali documenti nell\u2019eventuale giudizio promosso per ottenere il ristoro dei danni sofferti<\/strong>.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1429","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1429","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1429"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}