{"id":1434,"date":"2017-10-30T05:31:23","date_gmt":"2017-10-30T05:31:23","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/inapplicabilita-della-legge-gelli-n-24-2017-ai-fatti-occorsi-prima-della-sua-entrata-in-vigore\/"},"modified":"2026-05-19T13:03:16","modified_gmt":"2026-05-19T13:03:16","slug":"inapplicabilita-della-legge-gelli-n-24-2017-ai-fatti-occorsi-prima-della-sua-entrata-in-vigore","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/inapplicabilita-della-legge-gelli-n-24-2017-ai-fatti-occorsi-prima-della-sua-entrata-in-vigore\/","title":{"rendered":"Inapplicability of Law Gelli no. 24\/2017 to events occurring before its entry into force"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">E\u2019 recentissima &#8211; \u00a004.10.2017 &#8211; la pubblicazione della pronuncia con la quale la Sez. XIII del Tribunale di Roma ha preso finalmente posizione sulla ben nota e \u201cspinosa\u201d questione legata all\u2019applicabilit\u00e0 della nuova disciplina legislativa introdotta in materia di responsabilit\u00e0 sanitaria con la L. n. 24\/2017.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">I dubbi non riguardavano \u2013 e non riguardano \u2013 le novit\u00e0 dettate sotto il profilo processuale, con l\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi (ferma restando dal validit\u00e0 della conciliazione in via alternativa) quale condizione di procedibilit\u00e0 della domanda, quanto semmai l\u2019aspetto sostanziale e l\u2019applicabilit\u00e0 \u2013 o meno \u2013 della nuova legge alle fattispecie gi\u00e0 concluse e perfezionate prima dell\u2019entrata in vigore della norma, con ogni conseguenza del caso sulla riconducibilit\u00e0 della condotta dei sanitari alla responsabilit\u00e0 contrattuale od extracontrattuale o, ancora, la facolt\u00e0 (ed i limiti) della rivalsa contrattuale riconosciuta alla struttura nei confronti del suo ausiliario. Tema quest\u2019ultimo di non poco momento, attesi i limiti qualitativi (colpa grave e\/o dolo) e quantitativi (sino a tre annualit\u00e0 di stipendio) cui la disciplina recentemente entrata in vigore con il Gelli ha ora inteso ricondurre i tentativi di rivalsa dell\u2019ente ospedaliero avverso un suo collaboratore per quanto pagato al terzo in conseguenza dell\u2019operato di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><strong>Il Giudice capitolino ha negato nel caso di specie l\u2019applicabilit\u00e0 della legge n. 24\/2017 ad una vicenda clinica risalente al 2015, con ci\u00f2 facendo richiamo al principio della irretroattivit\u00e0 della legge di cui all\u2019art. 11 disp. att. del codice civile riassunto nel noto brocardo \u201ctempus regit actum\u201d.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">In buona sostanza, secondo il Tribunale, \u201c<em>Per quanto riguarda le norme sostanziali il principio di irretroattivit\u00e0, in assenza di diverse disposizioni, comporta che legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorch\u00e9 conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (Cass. Sez. I, 3 luglio 2013, n. 16620) Di conseguenza la nuova normativa non \u00e8 in alcun modo applicabile alla presente decisione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il ragionamento, certamente condivisibile, potrebbe non essere esente da potenziali critiche.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">I sostenitori dell\u2019applicabilit\u00e0 della L. 24\/2017 anche alle fattispecie antecedenti l\u2019aprile 2017 potrebbero infatti far leva proprio sulla medesima tesi affermata da questo Tribunale per sostenere un principio esattamente contrario a quello statuito con la pronuncia in esame: mentre infatti il Giudice di Roma ha affermato l\u2019irretroattivit\u00e0 della norma nel silenzio del Legislatore, v\u2019\u00e8 chi potrebbe per converso essere propenso a considerare che il silenzio della legge sulla sua regolamentazione nel tempo possa costituire in realt\u00e0 motivo di sua applicazione anche ai fatti antecedenti; come \u00e8 stato per la recente normativa in materia di anticoncorrenza esplicitamente definita come applicabile solo per il futuro, anche nel caso delle Legge n. 24\/2017 il Legislatore ben avrebbe potuto disciplinare in tal senso la sua applicazione che, nel silenzio, potrebbe cos\u00ec ssere retroattiva.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il principio espresso dal Tribunale di Roma risulta comunque indubbiamente corretto e adeguatamente motivato. Vedremo se esso costituir\u00e0 la prima traccia di un orientamento \u00a0giurisprudenziale univoco o \u2013 come sovente accade \u2013 contraddittorio. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1434","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1434","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1434"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1434"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}