{"id":1435,"date":"2017-07-12T05:31:23","date_gmt":"2017-07-12T05:31:23","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/la-clausola-claims-made-e-immeritevole-dopo-la-cassazione-anche-le-corti-di\/"},"modified":"2026-05-19T13:10:31","modified_gmt":"2026-05-19T13:10:31","slug":"la-clausola-claims-made-e-immeritevole-dopo-la-cassazione-anche-le-corti-di","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/la-clausola-claims-made-e-immeritevole-dopo-la-cassazione-anche-le-corti-di\/","title":{"rendered":"The \"claims made\" clause is unwarranted"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">I pochi dubbi che, anche dopo la nota pronuncia n. 9140\/2016 resa a Sezioni Unite dalla Cassazione, la clausola claims made non avrebbe passato il vaglio giurisprudenziale erano gi\u00e0 stati recentemente dissipati dalla decisione con la quale la Suprema Corte \u2013 con la sentenza n. 10506\/2017 \u2013 aveva tacciato di immeritevolezza una siffatta articolazione contrattuale.<br \/>\nA distanza di pochissimo tempo da tal ultima decisione, giungono gli arresti di due differenti Tribunali \u2013 Roma e Napoli \u2013 che quei dubbi paiono ora integralmente fugare.<br \/>\nOve la clausola claims made inserita in un contratto assicurativo non preveda l&#8217;estensione ad una garanzia &#8220;postuma&#8221;, cio\u00e8 operante anche per le richieste giunte oltre la data di scadenza del contratto per fatti occorsi nel periodo di vigenza, essa non va considerata valida proprio perch\u00e9 \u2013 affermano all&#8217;unisono i due Giudici \u2013 immeritevole ai seni dell&#8217;art. 1322 c.c..<br \/>\nCon la pronuncia n. 10753 del 29.05.2017 il Tribunale di Roma ha fatto propri i ragionamenti estesi nelle motivazioni della sentenza della Suprema Corte n. 10506 di qualche giorno antecedente: la clausola claims made che escluda l&#8217;operativit\u00e0 della garanzia per fatti occorsi durante la vigenza temporale del contratto ma con claim notificato dal terzo danneggiato solamente dopo il termine di scadenza dello stesso attribuisce all&#8217;assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita, stante l&#8217;alta probabilit\u00e0 che la vittima del danno non sia cos\u00ec pronta da chiederne l&#8217;immediato risarcimento. Cos\u00ec concepita, inoltre, la clausola espone, ingiustamente secondo il Giudice, l&#8217;eventuale obbligo dell&#8217;assicuratore alla manelva non solo all&#8217;evento futuro ed incerto determinato dalla colpa dell&#8217;assicurato, ma altres\u00ec all&#8217;avveramento di una circostanza \u2013 l&#8217;invio della richiesta danni \u2013 rimesso alla volont\u00e0 di un terzo estraneo al sinallagma.<br \/>\nDal che, due conseguenze a sostegno della dichiarazione di immeritevolezza ex art. 1322 c.c.:<br \/>\n(i) la clausola fa sorgere nell&#8217;assicurato l&#8217;interesse a ricevere prontamente la richiesta di risarcimento, in aperto contrasto col principio secondo il quale il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto;<br \/>\n(ii) la clausola claims made con esclusione delle richieste postume pone l&#8217;assicurato nella seguente aporia: sapendo di avere causato un danno, se tace e aspetta che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento, perde la copertura; se sollecita il danneggiato a chiedergli il risarcimento, viola l&#8217;obbligo di salvataggio di cui all&#8217;art. 1915 c.c..<br \/>\nAnche il Tribunale di Napoli \u2013 sentenza n. 5989 del 22 maggio 2017 \u2013 giunge alle stesse conclusioni seppur chiarendo che la claims made non pu\u00f2 essere considerata una clausola vessatoria.<br \/>\nRiprendendo al riguardo il principio espresso nel 2016 dalle Sezioni Unite, il Giudice partenopeo ha spiegato che tale previsione contrattuale \u00e8 esente da censure ai sensi dell&#8217;art. 1341 c.c. allorch\u00e9, derogando all&#8217;art. 1917 c.c., condiziona l&#8217;operativit\u00e0 della garanzia alla richiesta del terzo e non anche al verificarsi dell&#8217;evento. Ci\u00f2 sulla scorta dell&#8217;art. 1932 c.c. che non disciplina il primo comma dell&#8217;art. 1917 c.c. tra le norme c.d. inderogabili.<br \/>\nTuttavia, sebbene non vessatoria, anche secondo il Tribunale di Napoli la claims made in assenza di &#8220;postuma&#8221; per fatti occorsi in costanza di contratto risulta comunque immeritevole e quindi invalida. Al pari di quello capitolino, questo Giudice richiama la pronuncia n. 10506\/2017 e le ragioni che avevano allora fondato la declaratoria di immeritevolezza: 1) in quanto attribuisce all&#8217;assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita; 2) perch\u00e9 pone l&#8217;assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all&#8217;altra; 3) perch\u00e9 pu\u00f2 costringere l&#8217;assicurato a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidariet\u00e0 costituzionalmente imposti.<br \/>\nIl Tribunale di Napoli si spinge peraltro ad un ulteriore commento aggiungendo che, cos\u00ec congegnata, la clausola claims made non realizza appieno la causa del contratto assicurativo costituita dal trasferimento, verso corrispettivo di un premio, del rischio afferente alle conseguenze economiche di un evento pregiudizievole incerto. Un tale previsione contrattuale preclude la realizzazione dell&#8217;obiettivo di tutela del rischio da parte dell&#8217;assicurato giacch\u00e8 questi, &#8220;pur provvedendo a munirsi di anno in anno ed in modo continuativo di polizze per la responsabilit\u00e0 civile in relazione all&#8217;attivit\u00e0 svolta, rischia di trovarsi privo di copertura assicurativa per fatti intervenuti nel corso della durata delle singole polizze in un numero indeterminato di casi solo perch\u00e9 la denuncia \u00e8 intervenuta in epoca successiva alla scadenza del contratto. La clausola in esame va, quindi, ritenuta non meritevole di tutela.&#8221;<br \/>\nMerita un commento a parte una terza pronuncia che il Tribunale, questa volta di Udine, ha reso sulla claims made, prima ancora della pubblicazione della sentenza di Cassazione n. 10506\/2017 presa a canovaccio per le loro motivazioni dai Giudici romano e napoletano nelle rispettive citate decisioni.<br \/>\nIl caso riguardava una polizza con claims made c.d. impura, cio\u00e8 assoggettante la garanzia al verificarsi dell&#8217;evento in vigenza ed alla contestuale ricezione della richiesta danni nel medesimo arco temporale .<br \/>\nCon la sentenza del 03.05.2017 il Tribunale di Udine, chiarito che non \u00e8 nulla secondo la ricostruzione gi\u00e0 resa dalle Sezioni Unite, ha cos\u00ec proceduto nel concreto al vaglio della clausola giungendo a formulare giudizio di immeritevolezza. Riconoscendo quella claims made, in quanto &#8220;impura&#8221;, particolarmente penalizzante per l&#8217;assicurato, il Giudice ha in questo caso giustificato l&#8217;immeritevolezza perch\u00e9 (i) nel contratto non erano previste deroghe n\u00e9 sussistevano presunzioni del contrario, (ii) il premio versato non era in linea con quanto pagato dall&#8217;assicurato su altra polizza con previsione di retroattivit\u00e0 e massimale aumentato, (iii) l&#8217;assicurato non poteva considerarsi professionista del settore assicurativo.<br \/>\nLa conseguenza, conclude il Tribunale di Udine, &#8220;non pu\u00f2 che essere l&#8217;applicazione alla fattispecie dello schema legale del contratto di assicurazione contro i danni per responsabilit\u00e0 civile, e cio\u00e8 della formula loss occurence di cui all&#8217;art. 1917 c.c.&#8221;.<br \/>\nBadi, dunque, l&#8217;assicuratore a &#8220;dormire sogni tranquilli&#8221; che le sorprese giuriprudenziali stanno diventando sempre pi\u00f9 &#8220;quotidiane&#8221;.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1435","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1435","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1435"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1435"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}