{"id":1437,"date":"2017-04-04T05:31:23","date_gmt":"2017-04-04T05:31:23","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/la-legge-n-24-2017-cd-gelli-bianco-quali-oneri-assicurativi-a-carico-degli-esercenti-la-professione-sanitaria\/"},"modified":"2026-05-19T13:25:20","modified_gmt":"2026-05-19T13:25:20","slug":"la-legge-n-24-2017-cd-gelli-bianco-quali-oneri-assicurativi-a-carico-degli-esercenti-la-professione-sanitaria","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/la-legge-n-24-2017-cd-gelli-bianco-quali-oneri-assicurativi-a-carico-degli-esercenti-la-professione-sanitaria\/","title":{"rendered":"Law no. 24\/2017, known as \u201cGelli-Bianco Law\u201d: what insurance obligations are incumbent upon healthcare professionals?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Il primo aprile 2017 \u00e8 entrata in vigore la Legge n. 24\/2017 denominata <em>&#8220;Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u00e9 in materia di responsabilit\u00e0 professionale degli esercenti le professioni sanitarie&#8221;<\/em>, meglio nota come legge Gelli \u2013 Bianco.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Le criticit\u00e0 sottese al testo della legge sono gi\u00e0 state affrontate dallo scrivente in un precedente intervento &#8211; che mi limito a richiamare per chi volesse dare una eventuale lettura di approfondimento[1]\u00a0&#8211; reso sul contenuto dell&#8217;allora disegno di legge, poi integralmente confermato con l&#8217;approvazione alla Camera dei Deputati.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">L&#8217;oggetto della presente \u2013 quanto mai breve \u2013 analisi verte ora sugli obblighi assicurativi che dovrebbero (il condizionale \u00e8 d&#8217;obbligo) discendere o non discendere in capo agli esercenti la professione sanitaria proprio alla luce della nuova normativa.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il tema \u00e8 direttamente affrontato nella Legge n. 24\/2017 all&#8217;art. 10, <em>&#8220;Obbligo di assicurazione&#8221;<\/em>, per mezzo del quale il Legislatore si \u00e8 posto l&#8217;obiettivo di disciplinare gli obblighi assicurativi a carico delle strutture e, per l&#8217;appunto, del personale sanitario.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La lettura del testo consente di approdare a <strong>due <\/strong>elementi che potremmo definire<strong> certi: (i) le strutture devono assicurarsi per i danni che siano stati cagionati <\/strong>da prestazioni rese <strong>a qualunque titolo <\/strong>al proprio interno e <strong>(ii) tutti gli esercenti la professione sanitaria a qualunque titolo operanti devono sottoscrivere una copertura per la colpa grave<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Sull&#8217;obbligo assicurativo della struttura chiaro \u00e8 il primo periodo comma 1 dell&#8217;art. 10 secondo il quale <em>&#8220;Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilit\u00e0 civile verso terzi e per la responsabilit\u00e0 civile verso prestatori d&#8217;opera, ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 1-bis, del decreto \u2013legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e provate, compresi coloro che svolgono attivit\u00e0 di formazione, aggiornamento nonch\u00e9 di sperimentazione e di ricerca clinica.&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Allo stesso modo, in merito agli oneri correlati alla garanzia per colpa grave, pacifico \u00e8 il comma 3 del medesimo articolo art. 10 ove si legge <em>&#8220;Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all&#8217;articolo 9 e all&#8217;articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o provate provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un&#8217;adeguata polizza di assicurazione per colpa grave&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Invero dal contenuto della norma emerge <strong>un terzo elemento certo<\/strong> che discende dalla evidente volont\u00e0 del Legislatore di riformare la disciplina della responsabilit\u00e0 sanitaria con un <em>&#8220;alleggerimento&#8221; <\/em>della posizione del <strong>medico<\/strong> (esercente la professione sanitaria) <strong>dipendente<\/strong> della struttura: <strong>quest&#8217;ultimo non ha obbligo di assicurare la propria responsabilit\u00e0 civile verso terzi<\/strong>, dovendo provvedere a tanto l&#8217;ospedale con apposita copertura assicurativa ovvero per mezzo di analoga misura. Al riguardo il terzo periodo del comma 1 dell&#8217;art. 10 afferma testualmente che <em>&#8220;Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altres\u00ec, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilit\u00e0 civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie ci cui al comma 3 dell&#8217;art. 7, fermo restando quanto previsto dall&#8217;art. 9&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Talune difficolt\u00e0 interpretative ricorrono invece rispetto alla disciplina degli obblighi assicurativi che sembrerebbero doversi rimettere a carico degli esercenti la professione sanitaria allorch\u00e9 essi non operino come dipendenti ma in qualit\u00e0 di liberi professionisti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Per un verso il primo comma dell&#8217;art. 10 rivolge l&#8217;obbligo assicurativo delle strutture a favore degli esercenti la professione sanitaria di cui al terzo comma dell&#8217;art. 7, dovendosi intendere per essi tutti gli esercenti la professione sanitaria che, di fatto, non abbiano assunto obbligazioni contrattuali nei confronti dei pazienti: quindi obbligo di copertura in favore di dipendenti, anche in libera professione intramuraria, e di tutti coloro i quali operino all&#8217;interno della struttura, anche in regime di libera professione, ma senza essere stati scelti (senza, potremmo dire, <em>intuitu personae<\/em>) dal paziente che si \u00e8 rivolto alla struttura ed al quale non rileva la qualifica del rapporto contrattuale tra struttura e professionista non avendo, con quest&#8217;ultimo, alcun rapporto sostanziale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Del pari, tuttavia, l&#8217;ultimo periodo del primo comma \u00e8 invece <em>tranchant<\/em> nell&#8217;affermare che la disciplina dell&#8217;obbligo assicurativo in capo alla struttura per la RC personale dell&#8217;esercente al suo interno <strong>non opera e non si applica alle categorie di medici indicate al successivo comma 2 <\/strong>del medesimo articolo (<em>&#8220;Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2&#8221;<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il comma 2 stabilisce che l&#8217;obbligo di sottoscrivere una copertura per la propria responsabilit\u00e0 civile nei confronti di terzi rimane a carico di <em>&#8220;&#8230;l&#8217;esercente la professione sanitaria che svolga la propria attivit\u00e0 al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all&#8217;interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell&#8217;adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Di fatto, <strong>sono tre le categorie di esercenti la professione sanitaria che risulterebbero interessate dall&#8217;obbligo assicurativo &#8220;diretto&#8221;: (i)<\/strong> coloro i quali svolgano la propria attivit\u00e0 al di fuori della struttura, <strong>(ii) <\/strong>gli esercenti che operino in qualit\u00e0 di liberi professionisti all&#8217;interno dell&#8217;ospedale e <strong>(iii) <\/strong>coloro che abbiano assunto una obbligazione contrattuale con il paziente.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Se <em>nulla quaestio<\/em> sulla posizione di coloro che agiscano al di fuori della struttura o che abbiano assunto con il paziente un&#8217;obbligazione contrattuale &#8211; dovendosi intendere entrambe le categorie obbligate ad assicurare la propria RC terzi &#8211; <strong>qualche perplessit\u00e0 desta invece il richiamo all&#8217;esercente che, per riprendere la norma, &#8220;&#8230;presti la sua opera all&#8217;interno della stessa in regime libero-professionale&#8221;<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">L&#8217;attenzione corre a coloro che, per lo pi\u00f9 presso strutture private, operino sulla scorta di un contratto di collaborazione libero professionale all&#8217;interno dell&#8217;ospedale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Per questi, sotto il profilo del regime di responsabilit\u00e0, sembra doversi riconoscere l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 2043 c.c. (quando per esempio il paziente sia seguito in SSN) di cui al comma 3 dell&#8217;art. 7; ma, ove cos\u00ec fosse, sussisterebbe anche per tali professionisti l&#8217;obbligo della struttura di prestare idonea copertura assicurativa per la responsabilit\u00e0 professionale secondo quanto previsto dal terzo periodo del primo comma dell&#8217;art. 10.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Tuttavia il richiamo operato dal primo comma dell&#8217;art. 10 all&#8217;onere in capo all&#8217;ente ospedaliero di provvedere a garantire l&#8217;esercente la professione sanitaria di cui al terzo comma dell&#8217;art. 7 (ivi compresi coloro che, operanti come liberi professionisti, non siano stati scelti dal paziente e non abbiano con quest&#8217;ultimo assunto obbligazioni contrattuali) <strong>cozza e trova smentita tanto nell&#8217;ultimo capoverso del medesimo articolo 10 <\/strong>(<em>Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2<\/em>), <strong>quanto con il tenore del comma n.2 di quello stesso articolo<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Nel disciplinare su quali esercenti la professione sanitaria spetti l&#8217;obbligo di sottoscrivere una polizza per la propria RC terzi, lo specifico passaggio della norma distingue ed individua appunto <strong>tre categorie tra loro differenti<\/strong> delineando ed indicando, tra esse, <strong>anche quella di coloro che operino in qualit\u00e0 di liberi professionisti<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Stando al tenore letterale della legge sembrerebbe di potersi affermare, pertanto, che il medico che operi all&#8217;interno di una clinica sulla scorta di una preventiva sottoscrizione con la struttura di un contratto di collaborazione libero professionale n<strong>on possa vantare nei confronti di quest&#8217;ultima una copertura per il proprio operato ma debba, piuttosto, provvedere \u2013 con oneri a proprio carico \u2013 a ricercare sul mercato un prodotto assicurativo valido a tutelare la propria RC <\/strong>nei confronti dei pazienti che abbia avuto in cura anche in SSN ed anche senza l&#8217;esistenza di obblighi contrattuali direttamente con esso assunti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il condizionale, come anticipato in premessa, \u00e8 tuttavia d&#8217;obbligo, non potendosi giungere ora ad una risposta senz&#8217;altro certa in un senso o nell&#8217;altro. La giurisprudenza far\u00e0, al riguardo, il suo sicuro corso.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Va da se, peraltro, che il <em>vulnus <\/em>lasciato aperto dalla legge sulla possibilit\u00e0, comunque riconosciuta al paziente che si assuma danneggiato, di citare direttamente anche solo il medico dipendente ed anche solamente per colpa lieve non consente a quest&#8217;ultimo di poter pacificamente \u2013 e <em>&#8220;senza pensieri&#8221; <\/em>\u2013 evitare di sottoscrivere una polizza a garanzia della propria responsabilit\u00e0 civile.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Se \u00e8 vero che sulla struttura incombe l&#8217;onere di assicurare tali medici, il richiamo della norma alla facolt\u00e0 di ricorrere a <em>&#8220;misure analoghe&#8221; <\/em>di assicurazione potrebbe lasciare il dipendente in qualche difficolt\u00e0: poniamo il caso di una citazione notificata nei soli confronti del medico dipendente che svolga domanda di manleva nei confronti della struttura la quale, tuttavia, non abbia per\u00f2 provveduto a sottoscrivere alcuna polizza preferendo una regolazione in c.d. (con termine non certamente corretto) &#8220;autoassicurazione&#8221;. <em>Quid iuris<\/em> allorch\u00e9 l&#8217;ente citato non sia in grado di far fronte economicamente alle proprie obbligazioni indennitarie? Quel medico rischierebbe di trovarsi &#8220;senza copertura&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il consiglio potrebbe dunque essere quello di premunirsi in ogni caso di specifica garanzia, eventualmente a secondo rischio.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>[1]\u00a0\u00a0 Disegno di Legge n. 2224 del 2017 (c.d. ddl gelli).\u00a0Difficolt\u00e0 interpretative e di applicazione in\u00a0<a href=\"http:\/\/disegno-di-legge-n.-2224-del-2017-c.d.-ddl-gelli\">disegno-di-legge-n.-2224-del-2017-c.d.-ddl-gelli<\/a><\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1437","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1437","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1437"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1437"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}