{"id":1441,"date":"2016-07-27T05:31:24","date_gmt":"2016-07-27T05:31:24","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/la-clausola-claims-made-ed-il-dibattito-giurisprudenziale-gia-in-atto-dopo-la-sezioni-unite-n-9140-2016\/"},"modified":"2026-05-19T13:36:37","modified_gmt":"2026-05-19T13:36:37","slug":"la-clausola-claims-made-ed-il-dibattito-giurisprudenziale-gia-in-atto-dopo-la-sezioni-unite-n-9140-2016","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/la-clausola-claims-made-ed-il-dibattito-giurisprudenziale-gia-in-atto-dopo-la-sezioni-unite-n-9140-2016\/","title":{"rendered":"The \u2018claims-made\u2019 clause and the ongoing legal debate following the Joint Divisions\u2019 ruling No. 9140\/2016"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Dopo anni di dibattito giurisprudenziale e dottrinale che ha visto contrapposti su fronti contrari chi sosteneva la validit\u00e0 ed efficacia della clausola claims made e chi, invece, ne lamentava la nullit\u00e0 in radice o la sua annullabilit\u00e0 si \u00e8 pensato che, chiamata a pronunciarsi sul tema, la Suprema Corte a Sezioni Unite avrebbe potuto porre fine al dilemma, sancendo definitivamente le ragioni dell&#8217;una o dell&#8217;altra parte.<br \/>\nTuttavia, se per un verso, con la pronuncia n. 9140\/2016, le Sezioni Unite hanno affermato la validit\u00e0 di siffatta clausola, quand&#8217;anche spuria o mista (ovvero con previsione del claim in vigenza di polizza e accadimento del fatto limitato nel tempo), cos\u00ec integrante un contratto tipico vero e proprio con previsione di un patto atipico, i Giudici di Legittimit\u00e0 non sono riusciti a porre la parola fine sulla questione aprendo semmai, con le motivazioni rese nel corpo della sentenza, le porte ad un nuova discussione che quasi inevitabilmente trover\u00e0 spazio \u2013 e gi\u00e0 lo sta trovando \u2013 nelle sedi dei Tribunali di merito.<br \/>\nNon \u00e8 un mistero che la decisione delle Sezioni Unite ha sdoganato l&#8217;utilizzo della claims made ma contestualmente rimesso al vaglio di meritevolezza dei giudici di merito la valutazione delle coperture contenenti la clausola ed offerte al mercato professionale nell&#8217;auspicio di non lasciar sguarnite le risorse economiche che dovrebbero garantire il giusto risarcimento in favore del danneggiato dalla condotta del soggetto assicurato cui l&#8217;assicuratore potrebbe negare la manleva per effetto dell&#8217;inoperativit\u00e0 temporale della garanzia legata al regime claims made.<br \/>\nSicch\u00e9, trovatosi a decidere sulla richiesta di manleva assicurativa svolta da un architetto che, convenuto in giudizio dal danneggiato dalle prestazioni del primo, si era visto opporre dalla compagnia di assicurazioni il diniego all&#8217;indennizzo per inoperativit\u00e0 della copertura prestata per claim giunto in vigenza di contratto e fatti verificatisi nel medesimo arco temporale il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7149 del 21 giugno 2016, in applicazione del potere di valutazione ad esso riconosciuto dalla Sezioni Unite, ha esplicitamente disapplicato la clausola claims made contenuta nel relativo contratto, ritenendola nulla e sostituita da diritto da quanto disposto dall&#8217;art. 1917 c.c., II comma.<br \/>\nSeppur riconoscendo il principio espresso dalla Cassazione sulla validit\u00e0 della claims made in quanto non vessatoria, il Giudice meneghino non ha concesso libert\u00e0 di applicazione all&#8217;articolo invocato \u2013 invano \u2013 nel giudizio dall&#8217;assicuratore reo, nelle motivazioni stese dal tribunale, di aver immesso sul mercato una polizza che, basata sul regime claims made, non prevedeva l&#8217;estensione alle richieste afferenti fatti occorsi nei dieci anni precedenti la data di inizio della garanzia. A sostegno della decisione ha spiegato il Giudice che &#8220;&#8230;una clausola come quella contenuta nel citato art. 7 \u2013 caratterizzata, peraltro, da una spiccata asimmetria informativa nella quale il contraente non predisponente (sebbene professionista, come nel caso di specie) non \u00e8 in possesso di tutte le informazioni sui complicati meccanismi giuridici che governano il sistema della responsabilit\u00e0 civile, delle quali dispone, invece, la societ\u00e0 di assicurazione -, anche a fronte dell&#8217;entit\u00e0 del premio pagato dall&#8217;assicurato (pari, nel caso in esame ad euro 475,00 annue) non sia meritevole di tutela e debba, pertanto, essere dichiarata nulla.&#8221;.<br \/>\nDi fatto a inficiare la validit\u00e0 della clausola era, come detto, l&#8217;omessa estensione alla c.d. retroattivit\u00e0 (decennale) atteso che, cos\u00ec si legge nella pronuncia, &#8220;l&#8217;inefficacia della clausola relativa alla validit\u00e0 della garanzia debba essere limitata a quella parte della pattuizione che, invece di coprire i rischi verificatesi nei dieci anni precedenti alla stipulazione della polizza, limita la garanzia ai rischi nel descritto limitato periodo temporale. Tale inefficacia non si estende a tutta la clausola relativa alla validit\u00e0 della garanzia che resta efficace nella parte in cui delimita l&#8217;oggetto del contratto e prevede che l&#8217;assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all&#8217;Assicurato nel corso del periodo di validit\u00e0 dell&#8217;assicurazione (fino alla maturazione dei termini di prescrizione decennale, ancora non compiuti nel caso di specie).<br \/>\nA questa pronuncia ha gi\u00e0 fatto da contraltare \u2013 sebbene per motivi di merito differenti l&#8217;uno dall&#8217;altra &#8211; l&#8217;arresto di altro Tribunale, quello di Napoli, che con la decisione n. 7807 del 20 giugno 2016, ha invece respinto la richiesta di manleva assicurativa svolta da un ente ospedaliero nei confronti dell&#8217;assicuratore che aveva eccepito l&#8217;inoperativit\u00e0 della polizza per assenza dei presupposti previsti dal regime claims made.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Percorrendo la stessa strada intrapresa dal Tribunale di Milano sul giudizio di meritevolezza della clausola atteso gli interessi in gioco, il Giudice campano \u00e8 in questo caso approdato ad una conclusione differente affermando, nel merito, la validit\u00e0 ed efficacia del contenuto della clausola contrattuale contestata dall&#8217;assicurato che, al pari di quella presa in esame dal Tribunale di Milano, prevedeva una formula di retroattivit\u00e0 non gi\u00e0 a dieci anni ma a tre.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Va detto che nel caso deciso dal Giudice campano, a differenza di quello portato all&#8217;attenzione di quello milanese, il claim non era giunto in vigenza di copertura durante il decorso della quale, invece, si era verificato l&#8217;evento per il quale, solo successivamente allo scadere della polizza, era poi giunta la richiesta di risarcimento.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">In tale ipotesi, secondo il Tribunale di Napoli, il contratto risultava comunque equilibrato nella gestione degli interessi dei contraenti posto che &#8220;&#8230;attesa la continuit\u00e0 di prestazioni mediche offerte dall&#8217;assicurato, quale struttura ospedaliera, il cui interesse a vedersi tutelato eventi verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della polizza realizza una sufficiente meritevolezza, &#8211; diversamente che nel soggetto esordiente che della copertura del rischio pregresso per nulla potr\u00e0 giovarsi, mancando l&#8217;interesse ad assicurare inesistenti sue condotte precedenti alla stipula-, la clausola in questione, per come articolata, possa dirsi lecita e meritevole di tutela, senza dovere essere integrata o modificata, ex art. 1419 c.c. secondo comma, per conseguire un pi\u00f9 corretto contemperamento di interessi, cos\u00ec come suggerito dalla Suprema Corte per l&#8217;ipotesi di vaglio negativo della detta meritevolezza&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Sicch\u00e9, seppur in presenza di presupposti di fatto differenti tra le due fattispecie per data di claim e del fatto, a parit\u00e0 di condizioni contrattuali due testi di polizza sono stati valutati in modo opposto da due Corti distinte.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Si vedr\u00e0 nel prosieguo, ma, come anticipato, la decisione delle Sez. Unite sembra davvero aprire la strada per nuovi dibattiti.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1441","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1441","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1441"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}