{"id":1444,"date":"2015-02-17T05:31:25","date_gmt":"2015-02-17T05:31:25","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/la-cassazione-ancora-a-favore-della-clausola-claims-made\/"},"modified":"2026-05-19T13:52:13","modified_gmt":"2026-05-19T13:52:13","slug":"la-cassazione-ancora-a-favore-della-clausola-claims-made","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/la-cassazione-ancora-a-favore-della-clausola-claims-made\/","title":{"rendered":"The Court of Cassation once again rules in favour of the \u2018claims-made\u2019 clause"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con una recentissima pronuncia &#8211; n. 2872 depositata il 13.02.2015 &#8211; la Suprema Corte \u00e8 tornata ad occuparsi dell&#8217;annoso tema afferente la nullit\u00e0 o meno della clausola c.d. claims made che, come noto, limita l&#8217;operativit\u00e0 della garanzia assicurativa a quelle richieste di risarcimento che l&#8217;assicurato abbia ricevuto per la prima volta durante la vigenza temporale della polizza e purch\u00e9 quel claim afferisca ad evento occorso nel medesimo arco temporale ovvero, in determinati casi, anche in data antecedente l&#8217;inizio della decorrenza dello stesso contratto assicurativo (il c.d. periodo di retroattivit\u00e0 che generalmente \u00e8 limitato a 5-10 anni).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con tale ultimo arresto i Giudici di Legittimit\u00e0 hanno di fatto accolto apertamente l&#8217;efficacia e la legittimit\u00e0, anche in termini di buona fede, della clausola claims made spiegando \u2013 se mai ce ne fosse stato ancora il bisogno \u2013 che essa non introduce una limitazione della responsabilit\u00e0 in favore dell&#8217;assicuratore ma definisce l&#8217;oggetto stesso della copertura assicurativa stabilendo quali sinistri possano o meno essere indennizzati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">N\u00e9 il richiamo ad una lamentata violazione dell&#8217;art. 1917 laddove \u00e8 fatto espresso riferimento all&#8217;evento e non alla richiesta di risarcimento \u2013 ha spiegato la Cassazione \u2013 potrebbe determinare la nullit\u00e0 di siffatta clausola atteso che essa &#8220;&#8230;non rientra nella fattispecie tipica prevista dall&#8217;art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 c.c., giacch\u00e9, dal suindicato art. 1917, l&#8217;art. 1932 cod. civ. prevede l&#8217;inderogabilit\u00e0 \u2013 se non in senso pi\u00f9 favorevole all&#8217;assicurato \u2013 del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l&#8217;assicuratore assume l&#8217;obbligo di tenere indenne l&#8217;assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell&#8217;assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di &#8220;efficacia cronologica&#8221; del medesimo, come si desume da una interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli artt. 1917, 1913 e 1914 cod. civ., i quali individuano l&#8217;insorgenza della responsabilit\u00e0 civile nel fatto accaduto&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un altro punto a favore della claim di fatto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rimane aperto invece il tema dei c.d. &#8220;fatti noti&#8221; e la conseguente eccezione di inoperativit\u00e0 sovente abusata dal nuovo assicuratore con polizza claims made per fatti occorsi in periodo di retroattivit\u00e0. La questione &#8220;bona fides&#8221; sotto tale profilo sembra essere ancora in gioco.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1444","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1444","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1444"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1444"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}