{"id":1450,"date":"2020-09-24T08:24:06","date_gmt":"2020-09-24T08:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/coronavirus-e-coperture-assicurative-da-interruzione-di-attivita-implicazioni-interpretative\/"},"modified":"2026-05-19T10:47:20","modified_gmt":"2026-05-19T10:47:20","slug":"coronavirus-e-coperture-assicurative-da-interruzione-di-attivita-implicazioni-interpretative","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/coronavirus-e-coperture-assicurative-da-interruzione-di-attivita-implicazioni-interpretative\/","title":{"rendered":"Coronavirus and business interruption insurance cover: interpretative implications"},"content":{"rendered":"<p>Mentre la pandemia nota come <em>Covid-19<\/em> sembra non allentare la morsa e si succedono nel mondo provvedimenti governativi che paralizzano le attivit\u00e0 commerciali nella quasi totalit\u00e0 dei settori produttivi, le corti di diversi paesi hanno gi\u00e0 espresso importanti pronunce circa la ripetibilit\u00e0 dei danni conseguenti all\u2019interruzione delle attivit\u00e0 in virt\u00f9 delle polizze c.d. \u201c<em>business interruption<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Promanazione delle coperture \u201cproperty\u201d, tali garanzie operano in funzione ed in conseguenza di \u201cdanni materiali\u201d subiti dalla struttura produttiva assicurata, tipicamente a causa di incendi o eventi catastrofali.<\/p>\n<p>In assenza di un danno (fatta eccezione per le poco conosciute \u201c<em>non damage business interruption<\/em>\u201d \u2013 dette \u201cNDBI\u201d) la copertura \u201cB.I.\u201d non entra in rischio.<\/p>\n<p>Tale aspetto preliminare presenta precipue difficolt\u00e0 interpretative nei reclami per \u201cCovid-19\u201d circa la riconducibilit\u00e0 della contaminazione del virus ad un vero e proprio danno materiale posto che, secondo alcune ricerche, la sua carica virale rimane sulle superfici da tre secondi a due minuti, sebbene la sua capacit\u00e0 di rapidissima diffusione nell\u2019ambiente tramite vettori inconsapevoli possa allungarne la sopravvivenza fino a cinque giorni.<\/p>\n<p>L\u2019interprete \u00e8 quindi chiamato ad eseguire un\u2019attenta disamina del testo contrattuale per verificare l\u2019eventuale presenza di clausole che sostanzialmente mutano la natura della copertura \u201cBI\u201d in \u201cNDBI\u201d o comunque prevedono deroghe, estendendo la garanzia a cause e circostanze non direttamente riconducibili a \u201cdanni materiali\u201d.<\/p>\n<p>Tra i primi casi noti alla cronaca si \u00e8 segnalata la pronuncia del Tribunale di Parigi che, il maggio scorso, ha accolto la domanda per la perdita di incassi subiti da una societ\u00e0 di gestione di quattro ristoranti a seguito delle norme restrittive emanate dal governo francese, fondando invero il reclamo su un testo contrattuale decisamente ambiguo \u2013 e non sorprendentemente ritenuto favorevole alla parte contraente &#8211; nella parte delle condizioni generali in cui garantiva l\u2019indennizzo conseguente a fermo amministrativo.<\/p>\n<p>Dall\u2019altra sponda dell\u2019oceano, invece, fatta salva qualche sporadica eccezione e forse in funzione di testi di polizza pi\u00f9 accurati, le corti americane hanno segnato diversi punti a favore degli assicuratori, con accoglimento delle domande nei soli casi di \u201c<em>distinct, demonstrable, physical alteration<\/em>\u201d (MRI Healthcare Ctr. of Glendale, Inv. V. State Farm Gen. Ins. Co. 187 Cal. App.).<\/p>\n<p>Diverso ancora \u00e8 stato l\u2019approccio e soprattutto il risultato della giurisprudenza inglese, meglio delineato dalla recente azione di accertamento promossa dalla stessa \u201cauthority\u201d inglese per le assicurazioni, corrispondente alla nostra Ivass (FCA v. Arch and Others, 15.9.2020); un vero e proprio \u201c<em>test case<\/em>\u201d di indubbia mole e importanza per tutti gli assicuratori del settore \u201cB.I.\u201d e di grande (e per chi scrive inedita) utilit\u00e0 per tutti gli operatori del settore.<\/p>\n<p>Attraverso l\u2019analisi di 21 capitolati di polizze \u201cB.I.\u201d, edite da otto diversi assicuratori operanti sul mercato inglese, la Corte londinese ha fornito l\u2019interpretazione giudiziale delle pi\u00f9 frequenti clausole integrative che potenzialmente estendono la copertura per perdite economiche non direttamente riconducibili a danni materiali.<\/p>\n<p>Il tema, articolato e complesso, \u00e8 stato suddiviso in tre gruppi di clausole relative a:<\/p>\n<ul>\n<li>malattie, ovvero clausole che garantiscono la copertura in caso di interruzione dell\u2019attivit\u00e0 in conseguenza di patologie occorse entro un determinato raggio di distanza dai locali o aziende assicurati;<\/li>\n<li>limitazioni del libero accesso ai locali o aziende in forza di provvedimenti di autorit\u00e0;<\/li>\n<li>disposizioni che sono soggette a restrizioni imposte in relazione a una malattia soggetta a denuncia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per ogni singola clausola la Corte ha provveduto ad offrire una disamina certosina, giungendo a risultati diversi anche in considerazione delle innumerevoli variabili circostanziali che, seppure a titolo esemplificativo, andranno adeguati al singolo caso di specie.<\/p>\n<p>Particolarmente complessa appare l\u2019analisi delle c.d. \u201c<em>trend clause<\/em>\u201d ovvero quei termini contrattuali che definiscono l\u2019oggetto della copertura al fine di escludere quei danni che l\u2019assicurato avrebbe comunque sofferto. Su tali clausole gli assicuratori hanno ampiamente fatto riferimento al dibattutissimo (e da molte parti criticatissimo) leading case <em>Orient Express Hotels Ltd v Assicurazioni Generali SpA<\/em> che neg\u00f2 i danni subiti dal proprietario di un hotel a New Orleans a seguito degli uragani Katrina e Rita. Se nessuno poteva dubitare circa l\u2019indennizzabilit\u00e0 dei danni materiali subiti dall\u2019hotel, gli assicuratori italiani contestarono le perdite da interruzione di attivit\u00e0 perch\u00e9 esse si sarebbero, in ogni caso, verificate a causa della devastazione nell&#8217;area circostante l&#8217;hotel, abbandonata in massa prima che si verificasse il cataclisma.<\/p>\n<p>La Corte londinese invero \u00e8 andata ben oltre, criticando fortemente il precedente americano, sottolineando (con condivisa puntualizzazione propria dei soli esperti in materia assicurativa) che la decisione avrebbe confuso il concetto di <strong>pericolo assicurato<\/strong> con il <strong>danno causato<\/strong> da una casualit\u00e0 coperta, ovvero gli uragani, aggiungendo che la causa prossima della perdita non era il &#8220;Danno&#8221; bens\u00ec il &#8220;Danno causato da uragani&#8221;. In tesi, tale confusione terminologica avrebbe portato all&#8217;assurdo risultato che pi\u00f9 grave era l\u2019evento catastrofale, minore sarebbe stata la copertura disponibile: se l&#8217;uragano avesse solo danneggiato l&#8217;albergo, ci sarebbe stato un pieno recupero.<\/p>\n<p>La decisione inglese sicuramente far\u00e0 parlare, ma l\u2019esperimento britannico \u00e8 meritevole di plauso, anche per la profondit\u00e0 di analisi (nelle 162 pagine di motivazione si passano in rassegna tutti i principi fondamentali del diritto delle assicurazioni tramite puntuale richiamo di innumerevoli \u201c<em>case precedent<\/em>\u201d) e la rapidit\u00e0 con la quale si \u00e8 concluso (iniziato il 9 giugno si \u00e8 concluso, dopo due settimane di dibattimento serratissimo via Skype for business, il 15 settembre), nonch\u00e9 per la fattiva collaborazione mostrata dalle parti che potranno eventualmente convenire di appellare la pronuncia \u201c<em>per saltum<\/em>\u201d direttamente alla Suprema Corte.<\/p>\n<p>Spetta ora alle parti verificare il da farsi: per gli assicurati si impone la verifica delle proprie polizze e l\u2019eventuale applicabilit\u00e0 dei principi e le clausole \u201ctestate\u201d dalla Corte inglese al fine di procedere, o meno, con il reclamo dell\u2019indennizzo; per gli assicuratori, oltre alla cauta analisi delle richieste indennitarie, in merito alle quali la FCA ha gi\u00e0 imposto rigide \u201cguidelines\u201d, si impone l\u2019obbligo di rivedere sostanzialmente i propri capitolati per definire con precisione eventuali clausole che estendano le coperture \u201cB.I.\u201d a situazioni non direttamente correlate a danni fisici.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1450","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1450","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1450"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1450"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}