{"id":1451,"date":"2020-09-15T08:24:06","date_gmt":"2020-09-15T08:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/obbligo-di-salvataggio-e-ripetibilita-delle-spese-nelle-polizze-rc\/"},"modified":"2026-05-19T10:47:55","modified_gmt":"2026-05-19T10:47:55","slug":"obbligo-di-salvataggio-e-ripetibilita-delle-spese-nelle-polizze-rc","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/obbligo-di-salvataggio-e-ripetibilita-delle-spese-nelle-polizze-rc\/","title":{"rendered":"Obligation to salvage and the recoverability of expenses in third-party liability insurance policies"},"content":{"rendered":"<p>Una recente pronuncia della Corte di Appello di Genova Sez. I. 21.7.2020, ci permette di tornare a trattare la delicata questione della ripetibilit\u00e0 delle spese di salvataggio nell\u2019ambito dell\u2019assicurazione della responsabilit\u00e0 civile.<\/p>\n<p>L\u2019occasione \u00e8 offerta dall\u2019affondamento di un pontone nelle acque portuali genovesi e dal conseguente ordine di rimozione del relitto da parte dell\u2019Autorit\u00e0 Portuale, che preannunciava danni imminenti in ragione dell\u2019interferenza del pontone rispetto a lavori di dragaggio da eseguirsi nell\u2019area ad opera di terzi.<\/p>\n<p>L\u2019armatore ha convenuto in giudizio il proprio assicuratore della responsabilit\u00e0 civile, sostenendo \u2013 invano per due gradi di giudizio \u2013che la rimozione del pontone aveva evitato danni a terzi, cos\u00ec legittimando la domanda di ripetizione indennitaria (anche) ai sensi dell\u2019art.1914 c.c., norma che garantisce il rimborso delle spese eseguite dal contraente per evitare (o diminuire) \u201cil danno\u201d.<\/p>\n<p>Tra le diverse tematiche giuridiche trattate, il punto nodale e pi\u00f9 interessante appare l\u2019identificazione dei principi discriminatori che individuano i meccanismi dell&#8217;obbligo di salvataggio a carico dell&#8217;assicurato, che secondo l\u2019interpretazione fornita dal tenore letterale della norma risulterebbe vincolato al previo verificarsi di conseguenze dannose a carico di terzi.<\/p>\n<p>Il semplice \u201ctimore\u201d, per quanto fondato e condivisibile in ragione dell\u2019intimazione formale ricevuta dalla massima autorit\u00e0 portuale, non potrebbe essere equiparato alla verificazione del \u201cdanno\u201d espresso dall\u2019art.1914 c.c..\u00a0 a tenor del quale se da un parte vi \u00e8 l\u2019obbligo a che \u201c<em>l&#8217;assicurato deve fare quanto gli \u00e8 possibile per <strong>evitare o diminuire il <u>danno<\/u><\/strong>\u201d<\/em>, dall\u2019altra parte garantisce che<em> \u201cl&#8217;assicuratore risponde dei <u><strong>danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate<\/strong><\/u> dai mezzi adoperati dall&#8217;assicurato per evitare o diminuire i <u><strong>danni del sinistro<\/strong><\/u>, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Sul tema la dottrina si \u00e8 da tempo confrontata al fine di meglio definire la portata normativa dell\u2019art.1914 c.c., ritenuta applicabile anche ai contratti di assicurazione della responsabilit\u00e0 civile . Secondo alcuni autori essa riguarderebbe unicamente:<\/p>\n<p>(a) i danni materiali o \u00abdiretti\u00bb gi\u00e0 verificatisi; e<\/p>\n<p>(b) le spese sostenute \u00abin contemporanea\u00bb, contestualmente, ovvero successivamente, all\u2019evento di danno.<\/p>\n<p>Diversamente, la pi\u00f9 recente giurisprudenza obbietta che il principio di diritto di cui alla fattispecie dell&#8217;art. 1914 c.c. faccia carico all&#8217;assicurato di anticipare l\u2019obbligo di intervento in salvataggio a partire dal momento del verificarsi del sinistro, ovvero dell&#8217;inizio dell&#8217;azione che lo generi, potendo in tal modo consentire \u2013 ed anzi obbligare \u2013 la parte contraente ad attivarsi fin da allora per evitare o diminuire il danno.<\/p>\n<p>Sotto il secondo profilo di critica \u00e8 bene tenere a mente che il contenuto dell\u2019obbligo di salvataggio pu\u00f2 riguardare spese effettuate:<\/p>\n<p>(a) prima del sinistro: in caso di adozione di sforzi idonei per prevenirlo;<\/p>\n<p>(b) dopo il sinistro: in relazione agli sforzi idonei a limitare il danno.<\/p>\n<p>Permane tuttavia il dubbio se il puntuale riferimento codicistico alla circostanza secondo cui &#8220;<em>l&#8217;assicurato deve fare quanto gli \u00e8 possibile per evitare o diminuire <u>il danno<\/u><\/em>&#8221; alluda ad un&#8217;azione (o omissione) la quale, collocandosi utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno quando gi\u00e0 essa risulti attivata, valga ad evitarlo.<\/p>\n<p>E\u2019 allora fondamentale distinguere il caso di attivit\u00e0 svolte dall\u2019assicurato dirette ad evitare il sinistro alla res assicurata (nel caso in esame, l\u2019affondamento del pontone) ovvero il danno da quest\u2019ultima causato ai terzi (cio\u00e8 l\u2019interruzione temporanea dei lavori nell\u2019area coinvolta). Dovendosi tenere a mente che, laddove l\u2019assicurato omettesse comportamenti tesi alla protezione del bene assicurato, si verterebbe in tutt\u2019altra situazione di diritto a fronte della quale il nostro ordinamento (art.1900 c.c.) sanziona la condotta dolosa o gravemente negligente con il venir meno di ogni diritto all\u2019indennizzo assicurativo.<\/p>\n<p>Al fine della corretta interpretazione delle norme in esame, si impone una preliminare attenzione circa la terminologia da utilizzare, spesso confusa anche all\u2019interno dello stesso dettato normativo. Esempio fulgido ne \u00e8 l\u2019art.521 cod. nav. che, pur dedicato ai \u201crischi\u201d della navigazione delle assicurazioni marittime, elenca invero (alcuni) sinistri, collegialmente raccolti nel termine inedito di \u201caccidenti\u201d.<\/p>\n<p>Varrebbe allora soffermarsi circa la necessit\u00e0 di distinguere, soprattutto per quanto attiene alle coperture della responsabilit\u00e0 civile, i seguenti elementi costitutivi che, in via sequenziale ed eventuale tra di loro, determinano l\u2019obbligo di manleva assicurativa, ovvero:<br \/>\n\u00a0\u00a0 \u00a0\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0<strong>condotta<\/strong> (attiva o omissiva) del contraente che genera un evento potenzialmente lesivo;<br \/>\n\u00a0\u00a0 \u00a0\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0 accadimento dell\u2019<strong>evento generatore del danno<\/strong>;<br \/>\n\u00a0\u00a0 \u00a0\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0 <strong>manifestazione<\/strong> del pregiudizio in capo al terzo soggetto;<br \/>\n\u00a0\u00a0 \u00a0\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0 <strong>formulazione della richiesta<\/strong> di risarcimento da parte del terzo all\u2019assicurato\/contraente;<br \/>\n\u00a0\u00a0 \u00a0\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0<strong>comunicazione<\/strong> della richiesta risarcitoria alla compagnia;<br \/>\n\u00a0\u00a0 \u00a0\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0<strong> istanza<\/strong> di manleva alla compagnia assicurativa.<\/p>\n<p>Dalla stessa lettura dell\u2019art.1914 c.c., che collega il dovere di salvataggio al \u201cdanno\u201d (e non gi\u00e0 al sinistro) sembrerebbero ripetibili le sole spese eseguite per evitare le conseguenze dannose che ragionevolmente ci si pu\u00f2 attendere ne discendano e che si inseriscano nel processo causale gi\u00e0 avviato dal sinistro. Ma la corretta interpretazione del momento preciso in cui l\u2019obbligo di salvataggio diventi \u201cattuale\u201d \u00e8 composita nei suoi termini pratici e dibattuta ancor prima a livello teorico.<\/p>\n<p>Secondo la pi\u00f9 accreditata dottrina e la scarna giurisprudenza sul punto, l\u2019obbligo di salvataggio non riguarda tutti i comportamenti influenti sul sinistro, ma solo quelli che nascano dopo che il sinistro medesimo si sia verificato, ivi includendosi ogni iniziativa di prevenzione che, senza alcuna delimitazione temporale, possa considerarsi di \u201csalvataggio\u201d, sempre che sussista un intimo legame eziologico tra detto salvataggio e il sinistro.<\/p>\n<p>Non ogni spesa sostenuta dal contraente in relazione all\u2019evento di rischio coperto in polizza sarebbe ripetibile, bens\u00ec solo quella:<br \/>\n\u00a0\u00a0 \u00a0\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0effettuata in maniera ragionevole e conseguente alle prime avvisaglie del verificarsi del rischio assicurato; e<br \/>\n\u00a0\u00a0 \u00a0\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0sostenuta allo specifico scopo (comune all\u2019assicuratore e all\u2019assicurato) di evitare o comunque ridurre il danno ai terzi.<\/p>\n<p>Circa il contenuto delle iniziative assunte dall\u2019assicurato sussumibili nei termini di cui all\u2019art.1914 c.c. esistono pochissime pronunce giurisprudenziali che hanno equiparato il concetto di \u201csalvataggio\u201d con quello di \u201c<strong>prevenzione<\/strong>\u201d che ben sembra attagliarsi al caso vagliato dalla Corte genovese, laddove il contraente risulta aver posto in essere spese per la rimozione del relitto in seguito all\u2019intimazione ricevuta dall\u2019autorit\u00e0 competente, allorch\u00e9 nessun soggetto terzo aveva ancora formulato alcuna domanda di risarcimento che, tuttavia, sembrava imminente.<\/p>\n<p>In conclusione, non possiamo che auspicare ulteriori pronunce sul tema cui la giurisprudenza italiana non sembra aver ancora posto l\u2019opportuna attenzione, dovendo al contempo rilevare la necessit\u00e0 per le parti contraenti di porre particolare attenzione al dettato contrattuali di polizza che, come insegna la Common Law, deve necessariamente delineare con precisione i contenuti dell\u2019obbligo di mitigazione dei danni.<br \/>\n\u00a0<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1451","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1451","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1451"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}