{"id":1452,"date":"2020-02-25T08:24:06","date_gmt":"2020-02-25T08:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/coronavirus-e-coperture-assicurative-da-interruzione-di-attivita\/"},"modified":"2026-05-19T10:55:35","modified_gmt":"2026-05-19T10:55:35","slug":"coronavirus-e-coperture-assicurative-da-interruzione-di-attivita","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/coronavirus-e-coperture-assicurative-da-interruzione-di-attivita\/","title":{"rendered":"Coronavirus and business interruption insurance cover"},"content":{"rendered":"<p>Ora che anche l\u2019Italia si trova coinvolta direttamente dalla pandemia nota come <em>Covid-19<\/em> e drastici provvedimenti sono stati assunti dagli enti territoriali e privati di gran parte d\u2019Italia che limitano fortemente ed invero paralizzano quasi ogni attivit\u00e0 imprenditoriale \u00e8 corretto interrogarsi circa gli strumenti assicurativi di protezione disponibili sul mercato, ovvero le polizze a copertura dei danni economici e delle spese derivanti dall\u2019interruzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa dell\u2019assicurato in conseguenza dell\u2019avveramento di specifici sinistri subiti direttamente dalle sue strutture lavorative.<\/p>\n<p>In senso pi\u00f9 generale si utilizza l\u2019espressione \u201c<strong><em>contingent time element<\/em><\/strong>\u201d per fare riferimento anche alle spese straordinarie conseguenti al danno materiale subito da un bene per uno specifico rischio indicato in polizza, dando cos\u00ec risalto al fatto che l\u2019ammontare del danno risarcibile dipende dalla durata del periodo necessario per riparare o sostituire la propriet\u00e0 danneggiata.<\/p>\n<p>Ad integrazione di tale tipo di copertura, spesso aggiuntiva a modelli di polizza \u201cProperty\u201d, il mercato assicurativo internazionale ha da tempo inserito coperture specificatamente dedicate al rischio \u201c<strong><em>Business Interruption<\/em><\/strong>\u201d, con possibili estensioni integrative ai danni conseguenti all\u2019interruzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa provocata da eventi assicurati che abbiano colpito beni appartenenti non solo all\u2019assicurato ma anche a fornitori ovvero ai clienti dell\u2019assicurata, note come \u201c<em>Contingent Business Interruption \/ Income \/ dependant properties<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Posto che spesso le polizze sono solite richiamare il diritto italiano e che la maggior parte delle clausole di riferimento paiono lontani dall\u2019esperienza assicurativa italiana \u00e8 necessario integrare il testo pattiziamente prescelto con la prassi e la giurisprudenza imperanti nel luogo di origine dei clausolari attinenti alle coperture <em>\u201cbusiness interruption\u201d<\/em> e che si sono diffuse originariamente sul mercato americano. A tale risultato ermeneutico si \u00e8 da tempo giunti in Italia in relazione alle polizze assicurative \u201cmarittime\u201d che, prima la dottrina poi la giurisprudenza, in casi determinati hanno inteso disciplinare secondo i <strong>principi di Common Law<\/strong> in ragione dell&#8217;internazionalit\u00e0 dei rapporti e della necessit\u00e0 di uniformarne la regolamentazione, esigenza avvertita anche dalla legislazione comunitaria.<\/p>\n<p>Oggetto delle precitate coperture sono le <strong>perdite economiche conseguenti all\u2019interruzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa<\/strong>, nonch\u00e9 <strong>le spese straordinarie<\/strong> che l\u2019assicurato debba incontrare a cagione dell\u2019evento assicurato e al fine di riprendere normalmente l\u2019attivit\u00e0 industriale interrottasi a causa della sospensione di forniture di terzi. Si tratta di spese non ordinariamente incorse e necessarie per riprendere al pi\u00f9 presto la produzione<strong>,<\/strong> alle quali si aggiungono le spese di professionisti esterni al gruppo assicurato che lo assistano nella redazione e certificazione delle evidenze poste a fondamento del <em>claim<\/em>.<\/p>\n<p>La copertura si estende dal momento in cui l\u2019evento assicurato (nel caso pandemia) incide effettivamente sull\u2019attivit\u00e0 esercitata fino al momento in cui riprende il \u201cnormale\u201d funzionamento. Laddove non si esaurisca prima del termine del periodo assicurativo contrattualmente previsto, l\u2019interruzione andr\u00e0 riferita al c.d. \u201c<strong><em>period of restoration<\/em><\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p>\u00a0La portata della reale estensione di tale ultima espressione nella prassi non \u00e8 agevolmente definibile, affidandosi ad un\u2019interpretazione strettamente letterale; se da una parte l\u2019assicurato \u00e8 chiamato ad intervenire con la dovuta diligenza al fine di <strong>evitare o comunque minimizzare il danno<\/strong>, dall\u2019altra parte non si pu\u00f2 escludere che anche i danni da ripercussione occorsi dopo tale scadenza non siano ripetibili in senso assoluto.\u00a0<\/p>\n<p>Il <em>period of restoration<\/em> solitamente non include l\u2019ulteriore tempo che l\u2019assicurato impiega per far ripartire la produzione, una volta venuta meno la causa dell\u2019interruzione. Su tale problematica in passato insorsero dispute accese, che, sebbene non sfociate in contenziosi giudiziali, hanno indotto il mercato a modificare il <em>wording<\/em> delle polizze <em>BI<\/em> inserendo termini perentori.<\/p>\n<p>Per quanto attiene al <strong>danno risarcibile<\/strong>, anche nel caso di polizze <em>BI<\/em> operano i principi di causalit\u00e0 propri del diritto ordinario in virt\u00f9 della nota teoria della <strong>causalit\u00e0 adeguata,<\/strong> cossich\u00e8 a dispetto della particolare ampiezza della portata propria della singola polizza, la possibilit\u00e0 di recuperare perdite di guadagno riconducibili all\u2019interruzione di prestazione di servizi non esenta l\u2019assicurato dall\u2019onere di dimostrare la diretta consequenzialit\u00e0 di tali circostanze.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1452","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1452"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}